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Sentenza

Sentenza n. 433/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, del 18.6.2025 n. 221.

Giustizia amministrativa202501339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 18 giugno 2025, n. 221, relativa all'attribuzione della carta del docente per l'annualità scolastica 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare a ciascuna la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro, per l'annualità scolastica 2024/2025. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Savona entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l'accredito della somma corrispondente all'annualità oggetto del giudizio. Per l'ulteriore ipotesi di inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con incarico di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio consente di promuovere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, consente al creditore di chiedere l'esecuzione coattiva della pronuncia nei confronti dell'amministrazione.
  • Quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione a una sentenza esecutiva e non formuli contestazioni sostanziali nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine specifico, individuando puntualmente le attività dovute.
  • In caso di persistente inottemperanza all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, incaricandolo di sostituirsi all'amministrazione entro un termine successivo e predeterminato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, le spese seguono ordinariamente la soccombenza dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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