Cassazione Penale, Sentenza n. 45857/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto violazione di norme processuali (artt. 627, comma 3, 597, comma 5, c.p.p. e artt. 163 e 164 c.p.) per assenza di motivazione sul mancato esercizio, da parte del giudice d'appello, del potere-dovere di applicare d'ufficio la sospensione condizionale della pena, in ragione della sopravvenuta rideterminazione della pena entro i limiti edittali per la concessione del beneficio; il ricorrente richiamava altresì il principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 22533/2019).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto consolidato il principio per cui l'imputato non può dolersi in cassazione della mancata concessione della sospensione condizionale se non ha sollecitato tale beneficio nel giudizio di merito (almeno nelle conclusioni in appello o con richieste subordinate ove pertinente). Dall'esame degli atti è emerso che il ricorrente non aveva mai richiesto la sospensione condizionale in nessuna fase del merito, limitandosi a chiedere il riconoscimento delle attenuanti generiche; perciò l'omessa motivazione del giudice sull'argomento non è idonea a fondare il ricorso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 627 c.p.p.
Richiamata come norma processuale contestata dal ricorrente in relazione alla motivazione e all'istruttoria, ma la Corte perverge all'inammissibilità del ricorso per mancata sollecitazione del beneficio da parte dell'imputato
art. 597 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali; la Corte nega che la violazione denunciata possa essere efficace in cassazione se la parte non ha richiesto il beneficio nel merito
art. 163 c.p.
Norma sostanziale relativa alla sospensione condizionale della pena richiamata dal ricorrente: la Corte sottolinea che l'applicazione d'ufficio richiede che la parte abbia almeno sollecitato il beneficio in sede di merito
art. 164 c.p.
Norma collegata alla concessione della sospensione condizionale; interpretata nel senso che l'omessa applicazione senza richiesta non costituisce motivo di cassazione
Sez. U, sent. n. 22533/2019 (Sezioni Unite)
Principio richiamato dalla Corte: il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare sul mancato esercizio del potere-dovere di applicare la sospensione condizionale, ma l'imputato non può impugnare in cassazione la mancata concessione se non ha mai richiesto il beneficio nel merito
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152
Norma aggravante richiamata nei fatti processuali relativi ai reati per cui l'imputato era stato originariamente condannato; nel corso dei gradi di giudizio l'applicazione dell'aggravante è stata esclusa in una fase
Massime di principio
- Se si ritiene che la rideterminazione della pena renda operabile la sospensione condizionale, il difensore deve espressamente chiedere tale beneficio nel corso del giudizio di merito (almeno nelle conclusioni d'appello); l'assenza di tale richiesta preclude poi efficaci censure in Cassazione sulla mancata concessione
- Il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare il mancato esercizio del potere-dovere di applicare la sospensione condizionale, ma tale omissione non è automaticamente utilizzabile in cassazione se la parte non ha sollecitato il beneficio in sede di merito
- In caso di condanna per la prima volta in appello, l'imputato dovrebbe formulare, ove utile, conclusioni subordinate o richieste specifiche (anche nel primo grado) per non perdere la possibilità di impugnare in via straordinaria la mancata concessione del beneficio
- La giurisprudenza di legittimità fa riferimento a criteri di autosollecitazione del beneficio da parte delle parti: pertanto è buona prassi inserire sempre richieste alternative e chiare relative a misure favorevoli quando sono plausibili in base alla pena edittale
- Se la censura riguarda un vizio procedurale che può essere dedotto di ufficio (es. nullità insanabili), la Cassazione può verificarlo d'ufficio; ma su omissioni di applicazione di benefici normativi la tutela è subordinata all'iniziativa difensiva nel merito
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