Cassazione Civile, Ordinanza n. 33636/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo notificato a una persona fisica, che deduceva l'illegittimità del provvedimento per intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa contributiva anteriore alla notifica dell'avviso di addebito. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo. In cassazione la parte privata proponeva ricorso straordinario ex art. 111 Cost. con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c. e sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi soggetta al termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., mentre si trattava di azione di accertamento negativo non soggetta a quel termine. L'agenzia della riscossione eccepiva l'inammissibilità del ricorso straordinario, affermando che la domanda andava invece qualificata come opposizione all'esecuzione, con conseguente appellabilità della sentenza e non ricorribilità immediata per cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario. Ha condiviso la qualificazione del giudice di merito, osservando che l'eccezione di prescrizione del credito antecedente alla notifica dell'avviso di addebito attiene al merito della pretesa contributiva e integra un'opposizione ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, quindi un'opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 618-bis c.p.c. Ne consegue che la sentenza impugnata era soggetta ad appello e non era quindi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
ricorso straordinario ex art.111 Cost.
Il ricorso straordinario è stato escluso poiché la sentenza di merito era appellabile, non ricorrendo il requisito della non impugnabilità con mezzi ordinari.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
unico motivo rubricato ex art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.
Il motivo denunciava un preteso error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
La ricorrente denunciava omessa o errata corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella qualificazione dell'azione.
art. 617 c.p.c.
È stato escluso che la controversia fosse opposizione agli atti esecutivi soggetta al termine perentorio proprio di tale rimedio.
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
L'eccezione di prescrizione del credito, riferita alla pretesa contributiva, è stata qualificata come motivo inerente al merito della pretesa e dunque come opposizione disciplinata da questa norma.
artt. 615 e 618-bis c.p.c.
La domanda è stata ricondotta all'opposizione all'esecuzione, con conseguente regola dell'appellabilità della sentenza.
art. 91 c.p.c.
Ha fondato la condanna della ricorrente alle spese di legittimità in favore della controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, quando investe il titolo posto a base dell'azione esecutiva o del fermo amministrativo, integra un motivo attinente al merito della pretesa e va ricondotta all'opposizione all'esecuzione, non all'opposizione agli atti esecutivi.
- La corretta qualificazione del rimedio impugnatorio dipende dalla natura sostanziale della doglianza: se il vizio riguarda il merito del credito azionato, la sentenza è soggetta ai mezzi ordinari di impugnazione e non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione.
- Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è inammissibile quando la decisione di merito sia appellabile secondo il regime ordinario delle opposizioni esecutive.
- La qualificazione dell'azione compiuta dal giudice di merito può essere condivisa dalla Cassazione quando la contestazione miri in sostanza a paralizzare la pretesa creditoria sulla base di una causa estintiva sopravvenuta o preesistente del credito stesso.
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