Cassazione Penale, Sentenza n. 40853/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia in carcere. Il ricorrente ha contestato la sproporzione della misura cautelare rispetto ai fatti contestati, alla sua personalità e all'entità della pena già inflitta con rito abbreviato (pena infratriennale: 1 anno di reclusione), sostenendo che la custodia in carcere non fosse giustificata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Lecce avesse correttamente applicato il principio secondo cui, in appello avverso il rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare, il controllo è limitato alla verifica della correttezza giuridica e dell'adeguatezza della motivazione rispetto a eventuali nuovi fatti idonei a modificare il quadro probatorio. Il ricorrente non ha indicato elementi di novità né ha assolto l'onere di specificare un luogo idoneo per gli arresti domiciliari (indirizzo e consenso del proprietario/occupante). Il Tribunale aveva inoltre ravvisato indicazioni di pericolosità nella modalità della condotta e una precedente condanna per resistenza a pubblico ufficiale risultante da certificato di controllo del codice identificativo unico. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma del codice penale relativa al reato per il quale è stata applicata la misura cautelare; il riferimento serve a identificare il fatto oggetto della cautela.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione processuale che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; qui applicata dalla Corte per disporre le spese a carico del ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
Disposizione sugli adempimenti della Cancelleria dopo la decisione (adempimenti amministrativi e di comunicazione); la Corte ordina l'esecuzione di tali adempimenti.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000 n. 186
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in relazione all'assenza di ragioni che giustifichino l'esonero dal pagamento delle somme dovute in caso di inammissibilità; conferma che non sussistono motivi di esonero nel caso concreto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021 (D'Ippolito); Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016 (Antignano); Sez. 4, n. 6908 del 02/02/2021 (Xie Zhengping)
Principi consolidati richiamati dalla Corte: l'appello contro l'ordinanza che rigetta la revoca di una misura cautelare è limitato al controllo sulla correttezza giuridica e sull'adeguatezza della motivazione rispetto a nuovi fatti; l'onere di indicare un domicilio e il consenso del titolare per ottenere arresti domiciliari grava sul richiedente.
Massime di principio
- In appello avverso il rigetto della richiesta di revoca/sostituzione di una misura cautelare la valutazione non è un riesame completo delle condizioni della misura: il controllo è limitato a verificare la correttezza giuridica dell'ordinanza e se siano emersi fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o a escludere esigenze cautelari.
- Chi chiede la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari ha l'onere di indicare un indirizzo preciso e di fornire elementi che consentano di verificare il consenso della persona che concede l'abitazione e l'adeguatezza del luogo a garantire le esigenze cautelari; il mancato assolvimento di tale onere può giustificare il rigetto.
- La gravità della modalità esecutiva della condotta e la presenza di precedenti (anche se emersi da certificati di controllo) possono giustificare la misura cautelare più afflittiva, anche se la pena risultante dal giudizio è infratriennale.
- La mancata indicazione di elementi novativi rispetto all'istruttoria già esistente espone il ricorrente al rischio di inammissibilità del ricorso e alle conseguenti sanzioni economiche e al pagamento delle spese processuali ai sensi delle norme procedurali richiamate.
- Le decisioni del Tribunale devono esporre le ragioni che giustificano la scelta della misura cautelare e, se tali ragioni risultano motivate in relazione ai fatti nuovi o al quadro probatorio, la Corte di legittimità tende a dichiarare inammissibili i ricorsi che si limitano a contestazioni generiche senza provare novità fattuali.
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