Cassazione Penale, Sentenza n. 12155/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 02/07/2024 relativa alla posizione detentiva: contestazione della determinazione dell'isolamento diurno applicato in esecuzione di plurime condanne all'ergastolo; specifiche censure: 1) presunta decisione ultra petita per richiamo errato al secondo comma dell'art.72 cod. pen.; 2) illegittimità dell'applicazione dell'isolamento diurno in relazione a una condanna pronunciata con rito abbreviato (art.442 c.2 c.p.p.) e mancanza di motivazione ai sensi dell'art.125 c.p.p.; 3) richiesta di detrazione dei periodi di liberazione anticipata e possibilità di applicazione dell'indulto/condono all'isolamento diurno
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto l'errata richiamata norma (art.72, comma 2) mero errore materiale e ha annullato l'ordinanza limitatamente alla determinazione della durata dell'isolamento diurno, rinviando alla Corte d'assise d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio sulla durata. Ha rigettato le restanti doglianze: ha affermato che l'isolamento diurno applicato in sede esecutiva in presenza di plurime condanne all'ergastolo prevale sulla sostituzione prevista dall'art.442 c.2 c.p.p. (quindi il rito abbreviato non impedisce l'applicazione dell'isolamento in esecuzione), e ha stabilito che l'isolamento diurno non è suscettibile di detrazione per liberazione anticipata né di indulto quando sia conseguenza di più ergastoli impedienti; inoltre è stata censurata la carenza motivazionale della Corte territoriale quanto ai criteri e al calcolo della durata dell'isolamento, con rinvio per nuovo esame su questo punto
Norme richiamate
art.72 cod. pen.
L'isolamento diurno ha natura di sanzione aggiuntiva rispetto all'ergastolo; il richiamo al comma errato è mero errore materiale. Il giudice dell'esecuzione deve applicare il primo comma per valutare l'isolamento quando ricorrono plurime condanne all'ergastolo
art.442 cod. proc. pen.
Prevede la sostituzione dell'ergastolo con isolamento quando la pena è inflitta con rito abbreviato; tuttavia, in sede esecutiva tale disposizione è recessiva rispetto all'applicazione dell'isolamento diurno derivante dal cumulo di più ergastoli
art.133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena da tener presenti anche dal giudice dell'esecuzione nella fissazione della durata dell'isolamento diurno; richiede adeguata motivazione
art.54 legge 26 luglio 1975, n.354
La liberazione anticipata incide sulla pena dell'ergastolo e non sull'isolamento diurno; l'isolamento, quale sanzione accessoria temporanea aggiuntiva, non è soggetto alla detrazione prevista per l'ergastolo
art.125 cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di motivazione del provvedimento: la Corte ha rilevato insufficiente la motivazione della Corte territoriale sulla durata scelta per l'isolamento
art.606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal ricorrente (violazione di legge e carenza di motivazione)
art.521 e art.522 cod. proc. pen.
Richiamati nella doglianza relativa alla correttezza del procedimento di impugnazione e dei limiti del petitum; la Cassazione ha ritenuto irrelevante l'errore materiale nella citazione normativa
legge 31 luglio 2006, n.241
Richiamata nella censura sul procedimento amministrativo relativo alla decisione; la Corte non ha ritenuto decisiva l'associazione di tale normativa alla doglianza principale
Massime di principio
- Un richiamo materiale a una disposizione normativa diverso da quello effettivamente applicato non comporta di per sé annullamento se la decisione sostanziale è corretta e coerente con la norma applicabile
- L'isolamento diurno, quando applicato in esecuzione in presenza di più condanne all'ergastolo, prevale sulla norma che, in astratto, sostituirebbe l'ergastolo in caso di rito abbreviato; la disposizione sostitutiva è considerata recessiva rispetto alla funzionalità esecutiva dell'isolamento
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare adeguatamente la durata dell'isolamento diurno utilizzando i criteri di cui all'art.133 c.p.; motivazioni tautologiche o assenti possono determinare l'annullamento e il rinvio
- L'isolamento diurno non è di norma assoggettabile alla detrazione per liberazione anticipata né all'indulto quando derivi da condanne all'ergastolo che, per la loro natura, impediscono tali benefici; per ottenere effetti di detrazione/indulto è necessaria una specifica situazione fattuale (es. scissione del cumulo) e una formale richiesta
- In presenza di plurime censure, la Cassazione può accogliere parzialmente il ricorso annullando solo la parte viziata del provvedimento (ad es. la determinazione della durata) e rigettare le altre doglianze
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