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Sentenza

Sentenza n. 2693/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 84/2025 pubbl. il 12/02/2025 RG n. 1354/2024 Tribunale di Pavia sez. Lavoro ed esecutiva ex lege.

Giustizia amministrativa202601101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 84/2025, notificata il 15 febbraio 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al pagamento di euro 1.469,38, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole mensilità di maturazione al saldo, per la mancata corresponsione, nell'anno scolastico 2021/2022, della retribuzione professionale docenti in relazione a ripetuti contratti di insegnamento a tempo determinato. La ricorrente ha lamentato il mancato adempimento dell'obbligo pecuniario risultante dal giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto l'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché, dopo la notificazione della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la pretesa creditoria era comprovata dalla sentenza passata in giudicato e dalla documentazione prodotta, mentre l'amministrazione non aveva allegato né provato l'adempimento. Il ricorso è stato quindi accolto. Al Ministero è stato assegnato il termine di 90 giorni dalla notificazione della sentenza per accreditare alla ricorrente gli importi dovuti, detratte eventuali somme già corrisposte. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia e Lodi, con incarico da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e da eseguire entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e predisporre misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini della procedibilità dell'azione esecutiva avente a oggetto il pagamento di somme da parte di un'amministrazione pubblica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione, l'azione è procedibile quando, dopo la notificazione della sentenza all'amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • La mancata esecuzione di un obbligo pecuniario definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato, in assenza di allegazioni dell'amministrazione circa l'avvenuto pagamento, integra inottemperanza e giustifica l'accoglimento dell'azione ex art. 114 c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore persistente inerzia dell'amministrazione.
  • Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica e rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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