Regolamento (UE) 2025/82
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/82 della Commissione, del 17 gennaio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione relativi alla canapa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, riducendo gli obblighi di comunicazione degli Stati membri in materia di canapa. In particolare, elimina alcune comunicazioni periodiche considerate non più necessarie e sostituite dalla possibilità per la Commissione di ottenere le informazioni su richiesta. Resta invece l’obbligo di trasmettere alla Commissione i nominativi e gli indirizzi delle autorità responsabili dei controlli, che la Commissione inoltra agli altri Stati membri.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, con semplificazione di alcuni obblighi di comunicazione relativi alla canapa nel regime dei titoli di importazione ed esportazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e alle loro autorità competenti, nel quadro dell’attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 sul regime dei titoli di importazione ed esportazione. L’intervento riguarda specificamente le comunicazioni relative alla canapa e, in particolare, i dati sulle autorità responsabili dei controlli; vengono eliminati gli obblighi di comunicazione sistematica e annuale riguardanti le disposizioni nazionali sui titoli di importazione dei prodotti a base di canapa e le sanzioni/misure adottate per irregolarità. Non emergono esclusioni territoriali o temporali ulteriori oltre alla data di entrata in vigore generale del regolamento.
Modifica degli obblighi di comunicazione relativi alla canapa nel regime dei titoli di importazione ed esportazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/82 della Commissione modifica in modo circoscritto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, che disciplina le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di titoli di importazione ed esportazione. L’intervento è motivato dall’esigenza di razionalizzare gli obblighi informativi, mantenendo il monitoraggio necessario ma riducendo gli oneri amministrativi per gli Stati membri.
Contesto normativo e finalità
Nei considerando, la Commissione sottolinea che gli obblighi di comunicazione sono essenziali per il corretto monitoraggio e l’efficace applicazione della normativa, ma devono essere proporzionati. In tale ottica, le comunicazioni periodiche previste per la canapa dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 vengono ritenute eccessive, poiché le informazioni interessate possono essere rese disponibili alla Commissione su richiesta. La semplificazione è indicata come coerente con l’obiettivo generale di competitività e riduzione degli oneri amministrativi richiamato dalla Commissione nella comunicazione "Competitività a lungo termine dell’UE: prospettive oltre il 2030".
Ambito di applicazione
Il regolamento si inserisce nel quadro della politica agricola comune e riguarda gli Stati membri, le loro autorità competenti e, più in generale, l’applicazione del regime UE dei titoli di importazione ed esportazione disciplinato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. La modifica incide solo sulle regole di comunicazione connesse alla canapa, senza introdurre nuovi requisiti sostanziali sul commercio del prodotto.
Modifica dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239
La disposizione centrale del regolamento è l’articolo 1, che sostituisce il paragrafo 2 dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Dopo la modifica, le autorità competenti devono trasmettere alla Commissione esclusivamente i nomi e gli indirizzi delle autorità responsabili dei controlli di cui all’articolo 9, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1237.
Restano quindi fuori dall’obbligo di comunicazione:
- le informazioni sulle disposizioni nazionali adottate in materia di titoli di importazione dei prodotti a base di canapa;
- le informazioni sulle sanzioni applicate;
- le informazioni sulle misure adottate a seguito di irregolarità constatate.
Ruolo della Commissione
Ricevute le informazioni sui nomi e gli indirizzi delle autorità responsabili dei controlli, la Commissione ha l’obbligo di inoltrarle alle autorità competenti degli altri Stati membri. La previsione mantiene un flusso informativo funzionale alla cooperazione amministrativa tra Stati membri, limitandolo però ai dati effettivamente necessari.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Soppressione di parte degli obblighi di comunicazione sulla canapa
Viene modificato l’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239: il paragrafo 2 è sostituito e non prevede più l’obbligo per gli Stati membri di comunicare sistematicamente e annualmente le disposizioni adottate in materia di titoli di importazione dei prodotti a base di canapa, né di informare la Commissione sulle sanzioni applicate o sulle misure adottate a seguito di irregolarità constatate.
Obbligo residuo di trasmissione dei dati sulle autorità di controllo
Le autorità competenti degli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità responsabili dei controlli di cui all’articolo 9, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1237. La Commissione, a sua volta, inoltra tali dati alle autorità competenti degli altri Stati membri.
Finalità di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi
Il regolamento è adottato per razionalizzare gli obblighi di comunicazione, garantendo che siano limitati a quanto necessario per il monitoraggio e la corretta applicazione della normativa, e per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 17 gen 2025Regolamento (UE) 2025/73
- Regolamento · 17 gen 2025Regolamento (UE) 2025/83
- Regolamento · 16 gen 2025Regolamento (UE) 2025/112
- Regolamento · 16 gen 2025Regolamento (UE) 2025/116
- Regolamento · 16 gen 2025Regolamento (UE) 2025/139
- Regolamento · 15 gen 2025Regolamento (UE) 2025/58
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →