Regolamento (UE) 2025/58
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/58 della Commissione, del 15 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza, la necessità di mantenere misure antidumping sulle importazioni dalla Cina di pneumatici per autobus e autocarri con indice di carico superiore a 121. La Commissione conclude che il dumping è proseguito durante il periodo di riesame e che, in caso di scadenza delle misure, vi sarebbe rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Viene quindi istituito un dazio definitivo espresso in euro per unità, con aliquote differenziate per singoli esportatori e regole operative per l'applicazione doganale.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di determinati pneumatici nuovi o ricostruiti per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, classificati ai codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10), originari della Repubblica popolare cinese. Riguarda gli importatori e gli operatori doganali dell'UE; prevede aliquote individuali per specifici produttori esportatori elencati negli allegati I, II e III e un'aliquota residuale per tutte le altre società. L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con specifica dichiarazione. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/58: dazio antidumping definitivo su pneumatici cinesi per autobus e autocarri
Il regolamento conclude il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping riguardanti determinati pneumatici nuovi o ricostruiti, di gomma, per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, richiamando il quadro del regolamento (UE) 2016/1036, ritiene provata la persistenza del dumping nel periodo di riesame e il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di cessazione delle misure.
Contesto procedurale
Le misure antidumping iniziali risalgono al regolamento (UE) 2018/1579, poi reistituito dal regolamento (UE) 2023/737 a seguito dell'annullamento parziale operato dal Tribunale dell'Unione europea nella sentenza 4 maggio 2022, cause riunite T-30/19 e T-72/19. Nel frattempo erano state adottate anche misure compensative definitive con il regolamento (UE) 2018/1690, a loro volta reistituite dal regolamento (UE) 2023/738. Il presente regolamento si colloca quindi in una sequenza di misure di difesa commerciale già consolidate e precedute da un riesame intermedio parziale chiuso il 6 settembre 2024.
Ambito del riesame e partecipazione delle parti
Il periodo dell'inchiesta di riesame copre il 1° luglio 2022 - 30 giugno 2023, mentre l'analisi delle tendenze del pregiudizio prende in considerazione il periodo dal 1° gennaio 2020 alla fine del periodo di riesame. La Commissione ha consultato le parti interessate, ricorrendo al campionamento per produttori dell'Unione, importatori e produttori esportatori cinesi; sono state inoltre svolte visite di verifica presso operatori dell'Unione e della RPC. Il governo cinese non ha risposto al questionario, circostanza che ha indotto la Commissione a fare ricorso ai dati disponibili nei punti rilevanti dell'analisi.
Definizione del prodotto e prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame coincide con il prodotto in esame: pneumatici nuovi o ricostruiti per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121. La Commissione conferma che il prodotto importato dalla Cina, quello venduto nel mercato interno cinese, quello esportato da produttori cinesi in altri mercati e quello fabbricato nell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi, costituendo quindi prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Metodo di determinazione del valore normale e distorsioni significative in Cina
La Commissione applica l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che i prezzi e i costi cinesi non siano idonei per il calcolo del valore normale a causa di distorsioni significative. Tale conclusione si fonda sulla relazione della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della RPC, aggiornata nel 2024, e sulla mancata collaborazione del governo cinese. La Commissione descrive un sistema economico nel quale la leadership del PCC, la pianificazione industriale, la presenza di imprese pubbliche, l'interferenza nello sviluppo societario, il controllo del credito e le politiche settoriali alterano in modo strutturale prezzi e costi.
Paese rappresentativo e fonti dei valori di riferimento
Per ricostruire il valore normale, la Commissione seleziona la Turchia come paese rappresentativo, ritenendola l'unico paese appropriato disponibile sulla base di livello di sviluppo economico, produzione del prodotto, disponibilità di dati affidabili e assenza di elementi contrari. I dati finanziari di Brisa Bridgestone e Goodyear Lastikleri Turk sono utilizzati per SGAV e profitti. Per le materie prime, l'energia, il lavoro e l'acqua sono impiegate fonti turche e la banca dati Global Trade Atlas. Le SGAV vengono infine fissate al 18,5 % del costo delle merci vendute e i profitti al 10,8 %.
Margini di dumping riscontrati
Su base comparativa tra valore normale costruito e prezzo all'esportazione franco fabbrica, la Commissione accerta che i produttori esportatori cinesi collaboranti hanno praticato dumping nel periodo di riesame, con margini medi ponderati compresi tra circa il 7 % e il 22 % del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. Per gli esportatori che hanno operato tramite imprese collegate nell'Unione, il prezzo all'esportazione è ricostruito ex articolo 2, paragrafi 8 e 9, con adeguamenti per costi tra importazione e rivendita.
Rischio di reiterazione del dumping
La Commissione ritiene che, anche se il dumping fosse cessato, la sua reiterazione sia probabile. Ciò dipende da una capacità produttiva e da una capacità inutilizzata molto elevate in Cina, da un mercato dell'Unione attraente sia per prezzi sia per dimensione, e dal fatto che altri mercati di destinazione rilevanti sono già interessati da misure di difesa commerciale. In assenza di dazi, le esportazioni cinesi potrebbero quindi essere nuovamente dirottate verso l'Unione a prezzi pregiudizievoli.
Pregiudizio subito dall'industria dell'Unione
L'industria dell'Unione, composta da oltre 400 produttori, mostra un andamento deteriorato dopo una temporanea ripresa nel 2021. Pur con un mercato in crescita fino al 2022, la quota di mercato dell'industria dell'Unione scende dal 69 % al 61 %, i prezzi di vendita non riescono a compensare l'aumento dei costi e la redditività crolla all'1,3 % nel periodo di riesame. Anche flusso di cassa e rendimento del capitale investito peggiorano sensibilmente, soprattutto nel segmento di livello 3, dove operano molte PMI. La Commissione conclude che l'industria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.
Nesso di causalità e altri fattori
La Commissione riconosce che il pregiudizio deriva da una combinazione di fattori: importazioni cinesi a prezzo di dumping, aumento dei costi energetici e dei fattori produttivi, e forte crescita delle importazioni a basso prezzo da altri paesi terzi, in particolare Thailandia, Turchia e Vietnam. Tuttavia ritiene che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina abbiano contribuito in modo significativo al danno, giustificando la continuazione delle misure per evitare una reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza.
Interesse dell'Unione
Nel bilanciamento dell'interesse dell'Unione, la Commissione ritiene che il mantenimento delle misure sia nell'interesse dell'industria europea, già vulnerabile. Non emergono elementi nuovi da parte di importatori o utilizzatori che giustifichino una soluzione diversa. Inoltre il mantenimento delle misure è considerato coerente con gli obiettivi di politica dell'Unione in materia di sostenibilità, ricostruzione degli pneumatici e sostegno alle PMI.
Dispositivo e clausole operative
Il regolamento istituisce dazi definitivi espressi in euro per unità per singoli gruppi di produttori esportatori e per tutte le altre importazioni dalla RPC. Prevede anche regole anti-elusione: l'uso di dazi individuali richiede fattura commerciale specifica; l'articolo 1, paragrafo 4, disciplina l'inclusione di nuovi esportatori; il paragrafo 6 coordina il rapporto con eventuali modifiche o revoche dei dazi compensativi; il paragrafo 7 rinvia, in generale, alle norme doganali vigenti. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e prodotto interessato
Il regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici nuovi o ricostruiti, di gomma, per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese, classificati ai codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (TARIC 4012 12 00 10).
Aliquote del dazio e soggetti interessati
Sono previste aliquote specifiche per varie società/gruppi esportatori cinesi: 4,48 EUR/unità per Xingyuan Tire Group Co. Ltd. e Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd.; 35,74 EUR/unità per GITI Radial Tire (Anhui), GITI Tire (Fujian), GITI Tire (Hualin) e GITI Tire (Yinchuan); 17,37 EUR/unità per Chongqing Hankook Tire Co., Ltd. e Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.; 0 EUR/unità per Aeolus Tyre Co., Ltd. e collegate indicate, nonché per Zhongce Rubber Group Co., Ltd.; 4,48 EUR/unità per Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd. e Hefei Wanli Tire Co., Ltd.; 10,29 EUR/unità per le società elencate nell'allegato I; 21,62 EUR/unità per quelle dell'allegato II; 0 EUR/unità per quelle dell'allegato III; 4,48 EUR/unità per tutte le altre importazioni originarie della RPC.
Condizione documentale per l'aliquota individuale
L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione firmata e datata che certifichi numero di unità, descrizione del prodotto, produttore, indirizzo, codice addizionale TARIC e paese di fabbricazione. In mancanza, si applica l'aliquota per tutte le altre società.
Nuovi esportatori e revisioni soggettive
L'articolo 1, paragrafo 4, consente di aggiungere nuovi produttori esportatori cinesi e di assoggettarli alla media ponderata del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione, se dimostrano di non aver esportato nel periodo dell'inchiesta iniziale (1° luglio 2016-30 giugno 2017), di non essere collegati a operatori già soggetti alle misure e di aver esportato dopo tale periodo o assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione significativa.
Riduzione in caso di deterioramento delle merci
Se le merci si deteriorano prima dell'immissione in libera pratica e il prezzo effettivamente pagato o pagabile è ridotto proporzionalmente ai fini doganali ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il dazio antidumping è ridotto in misura corrispondente.
Rapporto con i dazi compensativi
Se i dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 sono modificati o revocati, i dazi antidumping sono incrementati nella stessa misura, entro il limite del margine di dumping o del margine di pregiudizio. Il regolamento disciplina anche i rimborsi in caso di restituzione ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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