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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/112

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/112 della Commissione, del 16 gennaio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Silifke Yoğurdu (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R0112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dà attuazione alla disciplina unionale sulle indicazioni geografiche registrando formalmente «Silifke Yoğurdu» come IGP nel registro dell’Unione. La Commissione adotta il provvedimento dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni nel termine previsto dalla normativa applicabile. L’effetto principale è l’attribuzione della protezione e dello status giuridico derivanti dall’iscrizione nel registro unionale.

Iscrizione dell’indicazione geografica «Silifke Yoğurdu» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sola indicazione geografica «Silifke Yoğurdu», qualificata come IGP, e riguarda la sua iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile; la decorrenza è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo richiama una domanda presentata dalla Camera del commercio e dell’industria di Silifke (Turchia), già pubblicata, e la mancanza di opposizioni ai sensi della disciplina applicabile.

Iscrizione dell’indicazione geografica «Silifke Yoğurdu»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/112 della Commissione iscrive l’indicazione geografica «Silifke Yoğurdu» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2024/1143, in particolare dell’articolo 21, paragrafo 2, e dà seguito a una procedura di registrazione già avviata e pubblicata.

Contesto procedurale

La Commissione richiama che la domanda di registrazione è stata presentata dalla Camera del commercio e dell’industria di Silifke (Turchia) e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, entro il termine pertinente, non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Effetto giuridico dell’iscrizione

Con l’articolo 1, l’indicazione geografica «Silifke Yoğurdu» è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’iscrizione comporta che la denominazione entra nel sistema unionale di tutela delle indicazioni geografiche, con gli effetti connessi alla registrazione secondo la disciplina europea richiamata.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione della IGP «Silifke Yoğurdu»

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Silifke Yoğurdu» come IGP nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti procedurali dell’iscrizione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata dalla Camera del commercio e dell’industria di Silifke (Turchia), era stata ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono state presentate opposizioni ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliregimi di qualitàtutela delle denominazioni

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