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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/116

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/116 della Commissione, del 16 gennaio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Jidvei (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R0116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/116 della Commissione dispone l’iscrizione della denominazione "Jidvei" (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. L’atto dà attuazione alla procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, applicandosi a una domanda di registrazione presentata dalla Romania e già pubblicata senza opposizioni. L’iscrizione diventa efficace dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatoria in tutti i suoi elementi.

Iscrizione dell’indicazione geografica "Jidvei" (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’indicazione geografica "Jidvei", qualificata come denominazione di origine protetta (DOP), nell’ambito del sistema unionale di tutela e registrazione delle indicazioni geografiche dei vini. Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile; rileva per il prodotto oggetto della domanda presentata dalla Romania e già pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Non emergono esclusioni specifiche nel testo, ma il provvedimento è limitato alla sola iscrizione della specifica indicazione geografica.

Iscrizione dell’indicazione geografica "Jidvei" (DOP) nel registro unionale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/116 della Commissione conclude la procedura di registrazione dell’indicazione geografica "Jidvei", qualificata come denominazione di origine protetta. L’atto si inserisce nel nuovo quadro normativo del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli.

Contesto normativo e iter della domanda

La Commissione richiama l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 come base giuridica dell’iscrizione. La domanda di registrazione era stata presentata dalla Romania e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; per questo motivo era stata già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Assenza di opposizioni

La Commissione dà atto che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. In mancanza di opposizioni, la registrazione può essere perfezionata.

Effetto dispositivo

Con l’articolo 1, "Jidvei" è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e chiarisce che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione nel registro unionale

L’indicazione geografica "Jidvei" è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143, con qualificazione come DOP.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La registrazione è adottata in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda, presentata dalla Romania e ricevuta prima dell’entrata in vigore di tale regolamento, era stata pubblicata a norma dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013; non sono state presentate dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile per effetto dell’articolo 90, paragrafo 2.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichesettore vitivinicoloagricolturatutela dei prodotti di qualità

Testo integrale

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