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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/73

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/73 della Commissione, del 17 gennaio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari

Normativa europea32025R0073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione n. 2245/2002 per allinearlo alla riforma del regolamento (CE) n. 6/2002 operata dal regolamento (UE) 2024/2822. La revisione sostituisce la terminologia obsoleta, elimina disposizioni ormai superate o duplicate, adegua riferimenti e procedure alla nuova disciplina e precisa alcuni aspetti operativi dell’EUIPO. Sono inoltre aggiornate le regole su depositi, pubblicazione differita, registro, termini e rappresentanza professionale, con applicazione dal 1° maggio 2025.

Modifica e aggiornamento del regolamento (CE) n. 2245/2002 sulle modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 in materia di disegni e modelli dell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica alle procedure, comunicazioni, iscrizioni, pubblicazioni, termini e aspetti organizzativi gestiti dall’EUIPO nell’ambito della registrazione e amministrazione dei disegni e modelli dell’UE, nonché alla rappresentanza professionale dinanzi all’Ufficio. Incide sui depositi, sulle registrazioni nazionali/internazionali rilevanti ai fini dell’UE, sul Registro dei disegni e modelli dell’UE e sul sistema dei mandatari abilitati. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri dal 1° maggio 2025; il riferimento territoriale è all’Unione e allo SEE, con adeguamenti terminologici rispetto alla precedente formula "Comunità".

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/73: modifica del regolamento n. 2245/2002 sui disegni e modelli dell’UE

Il regolamento interviene sul quadro attuativo della disciplina UE sui disegni e modelli per adeguarlo alla riforma sostanziale introdotta dal regolamento (UE) 2024/2822. La Commissione chiarisce, nei considerando, che l’obiettivo è garantire coerenza terminologica, eliminare duplicazioni normative e riallineare le procedure dell’EUIPO alle nuove regole del regolamento (CE) n. 6/2002.

Finalità e coordinamento con la riforma del 2024

La modifica si colloca nel processo di aggiornamento della normativa europea sulla protezione dei disegni e modelli, dopo l’intervento del regolamento (UE) 2024/2822. Tale intervento aveva già aggiornato la terminologia del regolamento di base, razionalizzato il sistema di registrazione e integrato nel regolamento (CE) n. 6/2002 alcune disposizioni prima contenute nel regolamento di esecuzione n. 2245/2002. Per evitare incoerenze e sovrapposizioni, il presente regolamento adegua il testo attuativo, sopprimendo anche le norme che non risultano più necessarie.

Ambito materiale delle modifiche

Le modifiche incidono soprattutto su:

  • terminologia ufficiale, con sostituzione di "disegno o modello comunitario" con "disegno o modello dell’UE";
  • competenze e denominazioni interne dell’EUIPO, con sostituzione di "presidente" con "direttore esecutivo" nelle disposizioni pertinenti;
  • requisiti del deposito e modalità di presentazione delle domande;
  • classificazione dei prodotti secondo Locarno;
  • esame delle domande e rifiuto della registrazione;
  • disciplina delle registrazioni internazionali con efficacia nell’Unione;
  • pubblicazione differita, certificati e consultazione del fascicolo;
  • termini procedurali;
  • rappresentanza professionale dinanzi all’Ufficio;
  • tenuta e contenuto del Registro.

Domanda di registrazione e contenuto del deposito

Il regolamento aggiorna gli elementi richiesti per la domanda: è confermata la necessità di una riproduzione del disegno o modello conforme all’articolo 4, mentre la descrizione, se presentata, deve essere unica per ciascun disegno o modello, non superare 100 parole e limitarsi alle caratteristiche risultanti dalle riproduzioni. È espressamente vietato inserire nella descrizione affermazioni sulla novità, sul carattere individuale o sul valore tecnico del disegno o modello.

Viene inoltre confermata la possibilità di presentare una domanda multipla, ma con un limite massimo di 50 disegni o modelli per domanda. Il previgente paragrafo 2 dell’articolo 2 viene soppresso.

Classificazione dei prodotti

L’articolo 3 viene riformulato per precisare che l’elenco dei prodotti deve consentire una chiara individuazione della natura degli stessi e la classificazione di ciascun prodotto in una sola classe e sottoclasse della classificazione di Locarno. I prodotti devono essere raggruppati per classi, numerati con classe e sottoclasse e indicati nell’ordine corrispondente. La formulazione favorisce l’uniformità amministrativa e la corretta indicizzazione del deposito.

Esame della registrabilità e rifiuto

L’articolo 11 disciplina il caso in cui, in sede di esame degli impedimenti alla registrazione, l’Ufficio ritenga che il disegno o modello non rispetti la definizione legale oppure sia contrario all’ordine pubblico o al buon costume. In tal caso, il richiedente deve essere informato che la registrazione non può essere concessa, con indicazione dei motivi del diniego.

Registrazioni internazionali e procedura di rifiuto

Una parte rilevante della modifica riguarda l’articolo 11 bis, relativo alle registrazioni internazionali ex articolo 106 sexies del regolamento (CE) n. 6/2002. Se l’Ufficio rileva un motivo di rifiuto, deve trasmettere all’Ufficio internazionale una notifica entro sei mesi dalla pubblicazione della registrazione internazionale, specificando i motivi di rifiuto conformemente all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia.

L’Ufficio deve inoltre indicare il termine entro cui il titolare può:

  • rinunciare alla registrazione internazionale nei confronti dell’Unione;
  • limitarla a uno o più disegni o modelli industriali nei confronti dell’Unione;
  • presentare osservazioni.

Se il titolare rinuncia o limita la registrazione, deve darne comunicazione all’Ufficio internazionale tramite la procedura di iscrizione delle modifiche prevista dall’atto di Ginevra; può anche informare l’Ufficio con una dichiarazione corrispondente.

Pubblicazione differita, fascicolo e Registro

L’articolo 16 disciplina la pubblicazione successiva al periodo di differimento. Quando il titolare ha soddisfatto le condizioni dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002, l’Ufficio pubblica il disegno o modello nel Bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea alla scadenza del differimento o, se richiesta, appena tecnicamente possibile.

L’Ufficio deve inoltre:

  • consentire la consultazione pubblica del fascicolo relativo al disegno o modello;
  • consentire la consultazione pubblica di tutte le iscrizioni nel Registro, comprese quelle escluse dalla consultazione ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002.

L’articolo 17, paragrafo 1, stabilisce poi che, dopo la pubblicazione, il titolare riceva un certificato di registrazione contenente i dati iscritti nel Registro e una dichiarazione attestante la loro effettiva iscrizione.

Termini procedurali

L’articolo 57, paragrafo 1, primo comma, fissa i limiti minimi e massimi dei termini stabiliti dall’Ufficio: se la parte interessata ha domicilio, sede principale o stabilimento nel SEE, il termine non può essere inferiore a un mese; in tutti gli altri casi non può essere inferiore a due mesi né superiore a sei mesi. La norma sostituisce il precedente riferimento alla "Comunità" con quello al SEE.

Rappresentanza professionale dinanzi all’Ufficio

L’articolo 64 è interamente riscritto e disciplina la gestione dell’elenco speciale di mandatari abilitati in materia di disegni e modelli. Il rappresentante professionale può essere cancellato su propria richiesta oppure d’ufficio nei casi di:

  • decesso o incapacità legale;
  • perdita della cittadinanza di uno Stato membro del SEE, salvo deroga del direttore esecutivo;
  • cessazione del domicilio professionale o della sede di lavoro nel SEE;
  • perdita dell’abilitazione prevista dall’articolo 78, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 6/2002.

È prevista la sospensione dell’iscrizione se la relativa abilitazione è sospesa presso l’Ufficio Benelux o presso un ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro del SEE. La reiscrizione è possibile su richiesta quando vengono meno le cause della cancellazione. Le autorità interessate devono informare immediatamente l’Ufficio degli eventi rilevanti e le modifiche dell’elenco sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.

Comunicazioni all’Ufficio e comunicazioni elettroniche

L’articolo 65 specifica le forme di presentazione delle domande, delle dichiarazioni e delle altre comunicazioni dirette all’Ufficio: originale firmato inviato per posta, consegna a mano o altri mezzi; telecopia; oppure mezzi elettronici. Gli allegati non richiedono firma.

L’articolo 67 attribuisce al direttore esecutivo il potere di stabilire le condizioni per la trasmissione elettronica delle domande, inclusa la riproduzione del disegno o modello, e di definire le modalità tecniche delle comunicazioni elettroniche, i mezzi da utilizzare, i dati tecnici e le modalità di identificazione del mittente.

Registro dei disegni e modelli dell’UE

L’articolo 69 amplia il contenuto del Registro oltre alle iscrizioni già previste dal regolamento (CE) n. 6/2002. Devono essere annotate, con data di iscrizione:

  • le modifiche del nome o della città e del paese del titolare;
  • la modifica del disegno o modello ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 6/2002, con eventuale riferimento a rinunce, decisioni giudiziali o dell’Ufficio di nullità parziale e correzioni di errori o inesattezze;
  • la concessione o il trasferimento della licenza ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, o dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 6/2002, nonché l’eventuale tipo di licenza ai sensi dell’articolo 25 del regolamento di esecuzione.

Disposizioni abrogate e semplificazione del testo

Sono espressamente soppressi più articoli e capi del regolamento di esecuzione, tra cui gli articoli 5, 6, 7, 10, 13, 15, 60, 71, nonché il capo III e il capo XVI. La scelta riflette l’assorbimento di alcune norme nel regolamento di base e la volontà di evitare duplicazioni regolatorie.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, si applica solo a decorrere dal 1° maggio 2025. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento terminologico e coordinamento con la riforma del 2024

Il titolo del regolamento viene modificato per riferirsi ai "disegni e modelli dell’Unione europea". In tutto il testo, la locuzione "disegno o modello comunitario" è sostituita con "disegno o modello dell’UE" e i riferimenti a "Comunità" sono sostituiti da "Unione" nei punti elencati dall’articolo 1, punto 3, con adeguamenti grammaticali. L’obiettivo è assicurare coerenza con il regolamento (UE) 2024/2822 e con la terminologia del Trattato di Lisbona e del regolamento (UE) 2017/1001.

Domanda di registrazione: contenuto, rappresentazione e domanda multipla

L’articolo 1 è modificato per richiedere, tra gli elementi del deposito, una riproduzione del disegno o modello conforme all’articolo 4. La descrizione, se presentata, deve essere unica per ciascun disegno o modello, non superare 100 parole e limitarsi alle caratteristiche visibili nelle riproduzioni, senza affermazioni su novità, carattere individuale o valore tecnico. L’articolo 2 è sostituito prevedendo che la domanda possa essere multipla fino a un massimo di 50 disegni o modelli; il previgente paragrafo 2 è soppresso.

Classificazione dei prodotti secondo Locarno

L’articolo 3, paragrafi 3 e 4, impone che l’elenco dei prodotti sia formulato in modo da evidenziare chiaramente la natura dei prodotti e consentire la classificazione di ciascuno in una sola classe e sottoclasse della classificazione di Locarno, preferibilmente usando i termini della classificazione stessa. I prodotti devono essere raggruppati per classi, numerando ciascun gruppo con classe e sottoclasse e indicandoli nell’ordine delle classi e sottoclassi.

Soppressione di opzioni e norme non più necessarie

Sono soppressi gli articoli 5, 6, 7, 10, 13, 15, 60, 71 e il capo III, nonché il capo XVI. È inoltre soppresso l’articolo 23, paragrafo 3, e l’articolo 62, paragrafo 2. La riforma mira a eliminare disposizioni non più necessarie o ridondanti dopo l’integrazione di norme essenziali direttamente nel regolamento (CE) n. 6/2002.

Esame della registrabilità e rifiuto

L’articolo 11, paragrafo 1, disciplina la comunicazione al richiedente quando l’Ufficio, nell’esame degli impedimenti alla registrazione ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (CE) n. 6/2002, rilevi che il disegno o modello non rientra nella definizione legale di cui all’articolo 3, punto 1), oppure è contrario all’ordine pubblico o al buon costume. L’Ufficio deve indicare i motivi per cui la registrazione non può essere concessa.

Registrazioni internazionali: rifiuto, rinuncia, limitazione e osservazioni

L’articolo 11 bis è riscritto per allineare la procedura sulle registrazioni internazionali di cui all’articolo 106 sexies del regolamento (CE) n. 6/2002. Se il disegno o modello non corrisponde alla definizione legale o è contrario all’ordine pubblico o al buon costume, l’Ufficio deve notificare il rifiuto all’Ufficio internazionale entro sei mesi dalla pubblicazione della registrazione internazionale, indicando i motivi ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’atto di Ginevra. L’Ufficio deve inoltre fissare il termine entro il quale il titolare può rinunciare alla registrazione internazionale nei confronti dell’Unione, limitarla a uno o più disegni o modelli industriali nei confronti dell’Unione oppure presentare osservazioni. Il titolare che rinunci o limiti la registrazione deve informare l’Ufficio internazionale tramite la procedura di iscrizione delle modifiche prevista dall’articolo 16, paragrafo 1, punti iv) e v), dell’atto di Ginevra, potendo anche darne notizia all’Ufficio con dichiarazione corrispondente.

Pubblicazione differita e consultazione pubblica

L’articolo 16 sostituisce la disciplina della pubblicazione successiva al periodo di differimento. Quando il titolare ha soddisfatto le condizioni dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002, l’Ufficio pubblica il disegno o modello registrato nel Bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea alla scadenza del differimento o, in caso di richiesta di pubblicazione anticipata, appena tecnicamente possibile. Deve inoltre consentire la consultazione pubblica del fascicolo relativo al disegno o modello e di tutte le iscrizioni nel Registro, incluse quelle escluse dalla consultazione ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002.

Certificato di registrazione

L’articolo 17, paragrafo 1, stabilisce che dopo la pubblicazione l’Ufficio rilasci al titolare un certificato di registrazione contenente i dati iscritti nel Registro ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 e la dichiarazione che tali dati figurano effettivamente nel Registro.

Termini procedurali fissati dall’Ufficio

L’articolo 57, paragrafo 1, primo comma, prevede che i termini stabiliti dall’Ufficio in forza del regolamento (CE) n. 6/2002 o del regolamento di esecuzione non possano essere inferiori a un mese se la parte interessata ha domicilio, sede principale o uno stabilimento nel SEE; negli altri casi non possono essere inferiori a due mesi né superiori a sei.

Rappresentanza professionale dinanzi all’Ufficio

L’articolo 64 regola la modifica dell’elenco speciale di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli di cui all’articolo 78, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002. È prevista la radiazione su richiesta, la radiazione d’ufficio in caso di decesso, incapacità legale, perdita della cittadinanza di uno Stato membro del SEE salvo deroga del direttore esecutivo, cessazione del domicilio professionale o della sede di lavoro nel SEE, o perdita dell’abilitazione di cui all’articolo 78, paragrafo 4, lettera c). È prevista la sospensione dell’iscrizione se è sospesa l’abilitazione presso l’Ufficio Benelux o un ufficio centrale nazionale competente; la reiscrizione è possibile su richiesta quando cessano le condizioni di radiazione. Le autorità nazionali e l’Ufficio Benelux devono informare immediatamente l’Ufficio degli eventi rilevanti, e le modifiche dell’elenco sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.

Modalità di presentazione delle comunicazioni

L’articolo 65 stabilisce che domande di registrazione, altre domande, dichiarazioni e ogni comunicazione all’Ufficio possano essere presentate mediante originale firmato inviato per posta, consegna a mano o altri mezzi, tramite telecopia secondo l’articolo 66, oppure con mezzi elettronici secondo l’articolo 67. Gli allegati non richiedono firma.

Comunicazioni elettroniche

L’articolo 67 prevede che le domande di registrazione, ivi inclusa la riproduzione del disegno o modello, possano essere trasmesse per via elettronica. Le condizioni e le modalità tecniche, inclusi i mezzi da usare, i dati tecnici della comunicazione e i metodi di indicazione del mittente, sono stabilite dal direttore esecutivo.

Registro dei disegni e modelli dell’UE

L’articolo 69 integra il contenuto del Registro con ulteriori iscrizioni: modifiche del nome o della città e del paese del titolare; modifica del disegno o modello ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 6/2002, includendo, se del caso, rinunce, decisioni giudiziali o dell’Ufficio che accertino la nullità parziale, nonché correzioni di errori o inesattezze ai sensi dell’articolo 20 del regolamento; concessione o trasferimento di licenze ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, o dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 6/2002, con indicazione dell’eventuale tipo di licenza ai sensi dell’articolo 25 del presente regolamento.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualedisegni e modelliprocedimenti amministrativirappresentanza professionalemercato interno

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