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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/139

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/139 della Commissione, del 16 gennaio 2025, che garantisce la protezione nell’Unione alla denominazione di origine Valais/Wallis iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’atto di Ginevra

Normativa europea32025R0139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dà attuazione, per l’Unione, alla protezione della denominazione di origine internazionale "Valais/Wallis" registrata dalla Svizzera nell’ambito dell’atto di Ginevra. La Commissione ha verificato la sussistenza delle condizioni previste dal regolamento (UE) 2019/1753 e, in assenza di opposizioni, dispone la protezione del nome nell’Unione. La tutela riguarda espressamente un prodotto della classe "vino" e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Protezione nell’Unione della denominazione di origine internazionale "Valais/Wallis" per un prodotto della classe vino.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine "Valais/Wallis", iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ai sensi dell’atto di Ginevra, limitatamente al prodotto classificato come "vino". La protezione opera nell’Unione europea e si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2019/1753 sull’azione dell’Unione a seguito dell’adesione all’atto di Ginevra. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore. Non disciplina altre denominazioni, né altre classi di prodotti.

Protezione nell’Unione della denominazione di origine "Valais/Wallis"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/139 della Commissione dà esecuzione alla protezione nell’Unione della denominazione di origine internazionale "Valais/Wallis", registrata nel quadro dell’atto di Ginevra. La misura si colloca nel sistema delineato dal regolamento (UE) 2019/1753, che disciplina l’azione dell’Unione a seguito dell’adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

Contesto normativo e presupposti della protezione

La Commissione richiama, nei considerando, la disciplina dell’atto di Ginevra secondo cui le autorità competenti delle parti contraenti possono depositare una domanda di registrazione internazionale presso l’OMPI e le altre parti contraenti sono tenute a proteggere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate, salvo rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni. Nel caso di specie, il nome "Valais/Wallis", oggetto di domanda depositata dalla Svizzera, è stato iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale e notificato alla Commissione il 14 marzo 2024.

Procedura seguita a livello dell’Unione

In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, la registrazione internazionale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per consentire eventuali opposizioni. Successivamente, la Commissione ha effettuato la valutazione prevista dall’articolo 5 del medesimo regolamento e ha constatato che le condizioni richieste risultano soddisfatte. Poiché non è stata presentata alcuna opposizione ai sensi dell’articolo 6, la Commissione ha proceduto a riconoscere la protezione del nome nell’Unione.

Contenuto della tutela accordata

L’articolo 1 stabilisce che il nome "Valais/Wallis", iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale, è protetto nell’Unione. La disposizione precisa inoltre che il nome identifica un prodotto della classe "vino", chiarendo così l’ambito settoriale della protezione. Il regolamento non introduce ulteriori obblighi procedurali, divieti specifici o regole di etichettatura, limitandosi all’effetto di protezione del nome.

Entrata in vigore e efficacia negli Stati membri

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Viene inoltre ribadito il carattere obbligatorio del regolamento in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con conseguente operatività uniforme della tutela nell’ordinamento dell’Unione.

Elementi di rilievo per la pratica professionale

Per gli operatori del settore vitivinicolo e per i professionisti che assistono imprese e consorzi, il dato centrale è che "Valais/Wallis" gode ora di protezione UE come denominazione di origine internazionale per il vino. Ne deriva la necessità di verificare l’uso del segno in commercio, in etichettatura e nella comunicazione commerciale, alla luce della protezione riconosciuta dall’Unione e del quadro speciale del regolamento (UE) 2019/1753.

Disposizioni principali

Presupposti internazionali e verifica della Commissione

La registrazione internazionale della denominazione di origine "Valais/Wallis" è stata notificata dalla WIPO alla Commissione il 14 marzo 2024, dopo l’iscrizione nel registro internazionale ai sensi dell’atto di Ginevra. La registrazione è stata poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per consentire eventuali opposizioni. La Commissione ha valutato la registrazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753 e ha concluso che le condizioni richieste risultano soddisfatte.

Mancanza di opposizioni e protezione nell’Unione

Poiché non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1753, il nome "Valais/Wallis" viene protetto nell’Unione, conformemente all’atto di Ginevra. La protezione è riconosciuta per la denominazione di origine iscritta nel registro internazionale.

Ambito materiale della protezione

L’articolo 1 specifica che il nome "Valais/Wallis" identifica un prodotto della classe "vino". Il regolamento non contiene ulteriori prescrizioni operative o deroghe, ma si limita a garantire la protezione del nome nel sistema dell’Unione.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualeindicazioni geografichediritto alimentaresettore vitivinicolo

Testo integrale

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