Regolamento (UE) 2025/139
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/139 della Commissione, del 16 gennaio 2025, che garantisce la protezione nell’Unione alla denominazione di origine Valais/Wallis iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’atto di Ginevra
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà attuazione, per l’Unione, alla protezione della denominazione di origine internazionale "Valais/Wallis" registrata dalla Svizzera nell’ambito dell’atto di Ginevra. La Commissione ha verificato la sussistenza delle condizioni previste dal regolamento (UE) 2019/1753 e, in assenza di opposizioni, dispone la protezione del nome nell’Unione. La tutela riguarda espressamente un prodotto della classe "vino" e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Protezione nell’Unione della denominazione di origine internazionale "Valais/Wallis" per un prodotto della classe vino.
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione di origine "Valais/Wallis", iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ai sensi dell’atto di Ginevra, limitatamente al prodotto classificato come "vino". La protezione opera nell’Unione europea e si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2019/1753 sull’azione dell’Unione a seguito dell’adesione all’atto di Ginevra. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore. Non disciplina altre denominazioni, né altre classi di prodotti.
Protezione nell’Unione della denominazione di origine "Valais/Wallis"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/139 della Commissione dà esecuzione alla protezione nell’Unione della denominazione di origine internazionale "Valais/Wallis", registrata nel quadro dell’atto di Ginevra. La misura si colloca nel sistema delineato dal regolamento (UE) 2019/1753, che disciplina l’azione dell’Unione a seguito dell’adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.
Contesto normativo e presupposti della protezione
La Commissione richiama, nei considerando, la disciplina dell’atto di Ginevra secondo cui le autorità competenti delle parti contraenti possono depositare una domanda di registrazione internazionale presso l’OMPI e le altre parti contraenti sono tenute a proteggere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate, salvo rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni. Nel caso di specie, il nome "Valais/Wallis", oggetto di domanda depositata dalla Svizzera, è stato iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale e notificato alla Commissione il 14 marzo 2024.
Procedura seguita a livello dell’Unione
In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, la registrazione internazionale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per consentire eventuali opposizioni. Successivamente, la Commissione ha effettuato la valutazione prevista dall’articolo 5 del medesimo regolamento e ha constatato che le condizioni richieste risultano soddisfatte. Poiché non è stata presentata alcuna opposizione ai sensi dell’articolo 6, la Commissione ha proceduto a riconoscere la protezione del nome nell’Unione.
Contenuto della tutela accordata
L’articolo 1 stabilisce che il nome "Valais/Wallis", iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale, è protetto nell’Unione. La disposizione precisa inoltre che il nome identifica un prodotto della classe "vino", chiarendo così l’ambito settoriale della protezione. Il regolamento non introduce ulteriori obblighi procedurali, divieti specifici o regole di etichettatura, limitandosi all’effetto di protezione del nome.
Entrata in vigore e efficacia negli Stati membri
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Viene inoltre ribadito il carattere obbligatorio del regolamento in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con conseguente operatività uniforme della tutela nell’ordinamento dell’Unione.
Elementi di rilievo per la pratica professionale
Per gli operatori del settore vitivinicolo e per i professionisti che assistono imprese e consorzi, il dato centrale è che "Valais/Wallis" gode ora di protezione UE come denominazione di origine internazionale per il vino. Ne deriva la necessità di verificare l’uso del segno in commercio, in etichettatura e nella comunicazione commerciale, alla luce della protezione riconosciuta dall’Unione e del quadro speciale del regolamento (UE) 2019/1753.
Disposizioni principali
Presupposti internazionali e verifica della Commissione
La registrazione internazionale della denominazione di origine "Valais/Wallis" è stata notificata dalla WIPO alla Commissione il 14 marzo 2024, dopo l’iscrizione nel registro internazionale ai sensi dell’atto di Ginevra. La registrazione è stata poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per consentire eventuali opposizioni. La Commissione ha valutato la registrazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753 e ha concluso che le condizioni richieste risultano soddisfatte.
Mancanza di opposizioni e protezione nell’Unione
Poiché non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1753, il nome "Valais/Wallis" viene protetto nell’Unione, conformemente all’atto di Ginevra. La protezione è riconosciuta per la denominazione di origine iscritta nel registro internazionale.
Ambito materiale della protezione
L’articolo 1 specifica che il nome "Valais/Wallis" identifica un prodotto della classe "vino". Il regolamento non contiene ulteriori prescrizioni operative o deroghe, ma si limita a garantire la protezione del nome nel sistema dell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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