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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/83

Regolamento delegato (UE) 2025/83 della Commissione, del 17 gennaio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione relativi alla canapa

Normativa europea32025R0083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2025/83 interviene sul regime dei titoli di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli, modificando unicamente le regole di comunicazione relative alla canapa previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1237. La Commissione elimina l’obbligo per gli Stati membri di trasmettere sistematicamente e annualmente alcune informazioni, ritenendo sufficiente la loro messa a disposizione su richiesta. La modifica mira a ridurre gli oneri amministrativi mantenendo l’accesso della Commissione ai dati rilevanti per i controlli.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1237 sopprimendo un obbligo di comunicazione annuale relativo alla canapa.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, in particolare, alle autorità responsabili dei controlli in materia di canapa di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Incide sul regime dei titoli di importazione ed esportazione disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2016/1237, limitatamente alle informazioni da comunicare alla Commissione in relazione alla canapa. È un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica degli obblighi di comunicazione relativi alla canapa nel regime dei titoli di importazione ed esportazione

Il regolamento delegato (UE) 2025/83 della Commissione modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1237, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 sul regime dei titoli per i prodotti agricoli. L’intervento è circoscritto alla disciplina della canapa e nasce dall’esigenza, espressamente richiamata nei considerando, di razionalizzare gli obblighi di comunicazione per ridurre gli oneri amministrativi senza compromettere il monitoraggio e la corretta applicazione della normativa.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 disciplina le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione ed esportazione, compreso l’elenco dei prodotti soggetti a titolo. Prima della modifica, l’articolo 8, lettera c), imponeva agli Stati membri di comunicare alla Commissione, per quanto riguarda la canapa, sia le disposizioni adottate in materia di titoli di importazione dei prodotti a base di canapa, sia le sanzioni applicate o le misure adottate a seguito di irregolarità. La Commissione ritiene ora che tali informazioni non debbano più essere oggetto di un obbligo sistematico e annuale, potendo essere richieste caso per caso.

Modifica normativa apportata

L’articolo 1 del regolamento sostituisce integralmente la lettera c) dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2016/1237. Dopo la modifica, il riferimento alla canapa viene ricondotto alle sole autorità responsabili dei controlli di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

In termini pratici, viene meno l’obbligo per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione, in via ordinaria e periodica:

  • le disposizioni nazionali adottate in materia di titoli di importazione dei prodotti a base di canapa;
  • le informazioni sulle sanzioni applicate;
  • le informazioni sulle misure adottate a seguito di irregolarità constatate.

Effetti operativi per gli Stati membri

La modifica comporta un alleggerimento degli adempimenti informativi a carico degli Stati membri. Le informazioni restano comunque rilevanti ai fini dei controlli e possono essere messe a disposizione della Commissione su richiesta, ma non è più previsto un flusso informativo sistematico e annuale su tali profili.

Entrata in vigore e portata applicativa

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Razionalizzazione degli obblighi di comunicazione

La Commissione richiama l’esigenza di limitare gli oneri amministrativi e di mantenere solo gli obblighi di comunicazione realmente necessari per il monitoraggio e l’applicazione della normativa. In questo quadro, considera non più opportuno imporre una comunicazione sistematica e annuale di determinate informazioni sulla canapa, che possono essere fornite alla Commissione su richiesta.

Modifica dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2016/1237

L’articolo 1 sostituisce la lettera c) dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2016/1237. La nuova formulazione limita il riferimento alla canapa alle autorità responsabili dei controlli di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, eliminando gli obblighi di comunicazione precedentemente previsti sulle disposizioni nazionali in materia di titoli di importazione e sulle sanzioni o misure adottate a seguito di irregolarità.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiimportazioni ed esportazioniobblighi di comunicazionecanapa

Testo integrale

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