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Ordinanza

Ordinanza n. 1551/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte d'Appello di Napoli RG 1397/2016, depositato il 13/21 dicembre 2016 e notificato al Ministero resistente in data 10 gennaio 2017 e passato in cosa giudicata, come da certificazione del 15 dicembre 2023;

Giustizia amministrativa202400380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Napoli relativo alla liquidazione di somme ai sensi della l. n. 89/2001

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte d'Appello di Napoli, depositato nel dicembre 2016, notificato al Ministero della Giustizia il 10 gennaio 2017 e divenuto definitivo. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, che ha modificato l'art. 5-sexies l. n. 89/2001 introducendo il comma 12-bis. Tale disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto, fino al 31 dicembre 2021, di rinnovare la domanda di pagamento e stabilisce che, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni non possono essere iniziate azioni esecutive o giudizi di ottemperanza; quelli già pendenti sono automaticamente sospesi.

La decisione

Il TAR, impregiudicati i profili di rito, di merito e relativi alle spese, ha disposto la sospensione automatica del giudizio di ottemperanza ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, fino alla scadenza del biennio decorrente secondo la disciplina introdotta dalla l. n. 207/2024. Ha precisato che il giudizio potrà proseguire ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. mediante presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio. Non sono state decise le questioni di rito, di merito o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha modificato l'art. 5-sexies l. n. 89/2001 introducendo, tra l'altro, il comma 12-bis.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Introduce una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza pendenti relativi ai crediti indicati dalla disposizione, per il biennio previsto.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, unitamente all'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, la base normativa della sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Disciplina la prosecuzione del giudizio sospeso mediante istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Massime di principio

  • La disposizione dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, introdotta dall'art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, determina automaticamente la sospensione, per i successivi due anni decorrenti dopo i venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, dei giudizi di ottemperanza in corso relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021.
  • Quando opera la sospensione automatica prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, il giudice dell'ottemperanza deve disporre la sospensione del giudizio senza definire, in questa fase, i profili di rito, di merito e sulle spese.
  • Il giudizio di ottemperanza sospeso ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 può proseguire mediante presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione, secondo l'art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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