Sentenza n. 2289/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento A) del Decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 10686 del 15.6.2023, portante la nuova determinazione dell''importo richiesto a titolo di “payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” ed i relativi Allegati ad esso acclusi; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresa la Determinazione, non cognita, assunta dal D.G. dell''Azienda Sanitaria dell''Alto Adige n. 2023-A-000832 del 12.6.2023, con la quale sono stati nuovamente certificati i fatturati relativi agli acquisti di dispositivi medici effettuati relativamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente agli allegati ad essa acclusi; B) del Decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 24408/2022 del 13.12.2022, portante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” ed il relativo Allegato A ad esso accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell''Azienda Sanitaria dell''Alto Adige n. 2016-A-000139 del 10.5.2016, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all''annualità 2015; (ii) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell''Azienda Sanitaria dell''Alto Adige n. 2017-A-000193 del 28.4.2017, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all''annualità 2016; (iii) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell''Azienda Sanitaria dell''Alto Adige n. 2018-A-000228 del 27.4.2018, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all''annualità 2017; (iv) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell''Azienda Sanitaria dell''Alto Adige n. 2019-A-000244 del 30.4.2019, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all''annualità 2018; (v) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell''Azienda Sanitaria dell''Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30.11.2022, con la quale sono stati certificati i dati risultanti nell''Allegato A al Decreto provinciale in contestazione; C) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l''intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diemme Dispositivi Medici S.r.l. il 10/4/2025: annullamento A) della Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia - Romagna n. 25860 del 27.11.2024, comunicata alla ricorrente a mezzo pec soltanto in data 24.1.2025, portante “ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell'accertamento e dell'impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015 – 2018”, unitamente al documento denominato “Allegato parte integrante - 1” ad essa accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresa la Determinazione dirigenziale, non cognita, assunta dalla Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia - Romagna n. 27391 del 29.12.2023, portante la “Ricognizione e aggiornamento accertamento e impegno ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018”, unitamente agli allegati ad essa acclusi; B) della Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia - Romagna n. 24300 del 12.12.2022, portante “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” e del relativo “Allegato 1” ad essa accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: i) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Piacenza n. 284 del 6.9.2019, portante “Pay back DM - indicazioni operative urgenti per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda Usl di Piacenza”; (ii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Parma n. 667 del 5.9.2019, portante “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; (iii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Reggio Emilia n. 334 del 20.9.2019, portante “Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda USL di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; (iv) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Modena n. 267 del 6.9.2019, portante “Applicazione dell'art. 9-ter del D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (v) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Bologna n. 325 del 4.9.2019, portante “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (vi) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Imola n. 189 del 6.9.2019, portante “Pay back DM - applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (vii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL di Ferrara n. 183 del 6.9.2019, portante “UB / 311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici pay back DM -anni 2015 2016 2017 2018”; (viii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda USL della Romagna n. 295 del 18.9.2019, portante “Applicazione delle disposizioni relative al pay back sui dispositivi medici previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto -legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati”; (ix) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Parma n. 969 del 3.9.2019, portante “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto- legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; (x) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia n. 333 del 19.9.2019, portante “Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017”; (xi) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Modena n. 137 del 5.9.2019, portante “Pay back dispositivi medici – certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Bologna n. 212 del 4.9.2019, portante “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xiii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara n. 202 del 5.9.2019, portante “Pay back DM – deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240”; (xiv) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli n. 260 del 6.9.2019, portante “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xv) la nota, non cognita, della Regione Emilia - Romagna prot. n. 0645107 del 13.8.2019, portante “la ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (xvi) la nota, non cognita, della Regione Emilia - Romagna prot. n. 0722665 del 25.9.2019, con la quale sono state trasmesse al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli esiti dell'anzidetta ricognizione; C) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, atti presupposti e provvedimenti regionali o provinciali di individuazione delle aziende e quantificazione delle quote di ripiano, nonché gli atti regionali successivi di rideterminazione degli importi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato i decreti ministeriali che hanno certificato il superamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici e adottato le linee guida per il ripiano, nonché l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, gli atti istruttori e contabili delle aziende sanitarie e i provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle imprese obbligate e delle somme dovute. Ha dedotto vizi propri e derivati degli atti, violazione di legge ed eccesso di potere, illegittima retroattività della fissazione dei tetti regionali avvenuta nel 2019 rispetto a gare e contratti conclusi negli anni 2015-2018, lesione del legittimo affidamento e alterazione dell'equilibrio economico delle forniture, violazione delle tempistiche previste dall'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, illegittimità costituzionale della disciplina del payback, violazione dei principi eurounitari di affidamento, libertà d'impresa e concorrenza, nonché, in memoria, illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 95/2025 per asserita lesione dell'eguaglianza e del diritto di difesa e di azione. Con i motivi aggiunti ha contestato anche errori nell'inclusione delle voci di spesa, carenze istruttorie e vizi nel calcolo del fatturato e del quantum debeatur contenuti nei provvedimenti regionali e provinciali.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che il meccanismo del payback fosse già conoscibile dal 2015, quanto all'esistenza del tetto di spesa, alle percentuali di ripiano a carico dei fornitori e al criterio proporzionale basato sul fatturato. La successiva fissazione dei tetti regionali al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard non è stata considerata lesiva dell'affidamento, anche perché tale percentuale coincideva con il tetto nazionale già vigente. Il payback è stato ritenuto estraneo alle procedure di gara e ai singoli contratti, operando ex post sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori senza modificare quantità, prezzi o risultati delle gare. Il Collegio ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha escluso l'illegittimità costituzionale della disciplina per violazione degli artt. 23, 41 e 117 Cost. e dei principi di irretroattività e tutela dell'affidamento; ha escluso anche la dedotta disomogeneità della legge di conversione rispetto al decreto-legge originario. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo il TAR, i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 svolgono una funzione meramente tecnico-contabile e attuativo-esecutiva: non determinano il tetto, non certificano il suo superamento e non esercitano discrezionalità amministrativa o tecnica, ma individuano le aziende e calcolano matematicamente la quota dovuta sulla base di dati contabili e percentuali già fissati. La posizione dell'impresa è quindi un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell'obbligazione, da far valere davanti al giudice ordinario. È stata disattesa per difetto di rilevanza anche la questione di costituzionalità dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, poiché la ricorrente non aveva scelto di pagare la quota ridotta del 25% e la norma non doveva essere applicata per decidere la controversia. Il TAR ha indicato la possibilità di riassumere la causa relativa ai motivi aggiunti davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano dello sforamento e, al comma 9-bis, la procedura relativa agli anni 2015-2018.
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e, originariamente, poneva il relativo ripiano a carico della regione.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Ha fissato dal 2014 il tetto di spesa nazionale per i dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, del d.l. n. 78/2015, prevedendo la rilevazione dello sforamento sulla base del fatturato al lordo dell'IVA e la certificazione ministeriale.
art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, attribuendo alle Regioni e alle Province autonome l'individuazione delle aziende soggette al ripiano e degli importi dovuti per gli anni 2015-2018.
decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022
Ha certificato il superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018 e quantificato lo scostamento e la quota complessiva di ripiano a carico delle aziende.
decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022
Ha adottato le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali e provinciali, precisando i criteri tecnici di ricognizione del fatturato e di calcolo delle quote.
art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Ha istituito il fondo destinato alle Regioni e previsto, nella disciplina originaria, la possibilità di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento del 48% della quota di ripiano; la sentenza richiama la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale parziale.
art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Prevede per gli anni 2015-2018 l'estinzione degli obblighi mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e la cessazione della materia del contendere; la questione di costituzionalità è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia dichiarata spettante alla giurisdizione ordinaria, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 133 c.p.a.
Il TAR lo richiama per escludere che la controversia rientri in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 74 c.p.a.
Consente il richiamo a precedenti conformi nella motivazione della sentenza semplificata o comunque nella decisione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato quale base per il riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi nella motivazione.
Massime di principio
- Il meccanismo del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non è retroattivo né lesivo del legittimo affidamento quando l'obbligo di concorrere al ripiano, le percentuali applicabili e il criterio proporzionale basato sul fatturato erano già previsti dalla legge prima dello svolgimento delle gare e della stipulazione dei contratti.
- Il payback dei dispositivi medici opera esternamente rispetto alle procedure di gara e ai singoli contratti di fornitura: non modifica quantità, prezzi o risultati dell'affidamento, ma incide successivamente sulla sfera patrimoniale complessiva del fornitore.
- I provvedimenti regionali o provinciali adottati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, quando si limitano a verificare dati contabili, individuare le aziende e applicare percentuali e criteri già predeterminati, costituiscono attività vincolata tecnico-contabile priva di esercizio di potere autoritativo.
- Le controversie relative a errori di fatturazione, inclusione di voci di spesa, carenze nel calcolo o determinazione del quantum della quota di payback riguardano un diritto soggettivo patrimoniale al corretto adempimento di un'obbligazione e spettano alla giurisdizione ordinaria, non a quella amministrativa.
- Nel riparto di giurisdizione occorre guardare al petitum sostanziale: la giurisdizione amministrativa sussiste se la contestazione riguarda l'esercizio di un potere autoritativo, mentre è esclusa quando la controversia si colloca a valle del potere e riguarda un rapporto obbligatorio paritario o un'attività meramente vincolata.
- Una questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando la norma censurata non deve essere applicata per decidere la controversia concreta, come nel caso in cui la parte non si sia avvalsa della facoltà condizionata prevista dalla disposizione impugnata.
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