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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4815/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trieste per il reato di cui all'art. 642 c.p. I motivi dedotti in cassazione erano: (1) violazione di norme processuali e nullità in relazione agli artt. 179 lett. c), 179 e 420 ter c.p.p. per il rigetto dell'istanza di rinvio formulata dal difensore per concomitanti impegni professionali e per l'omessa valutazione della impossibilità di sostituirsi, con censura sulla valutazione della Corte territoriale che aveva ritenuto insufficiente la prova dell'impedimento; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p., a motivo del diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il ricorrente riteneva ingiustificato per la presumibile buona condotta processuale e per l'esiguo precedente penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul rigetto del rinvio: la Corte d'appello aveva correttamente richiesto la prova dell'impossibilità di nominare un sostituto e si era attenuta alla giurisprudenza consolidata che impone al difensore di dimostrare specificamente le ragioni dell'impedimento e l'impossibilità di sostituzione. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo generico e infondato, condividendo la motivazione della Corte territoriale che aveva valutato negativamente l'assenza di elementi positivi e l'esistenza di un precedente, motivazione ritenuta non contraddittoria e insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Allianz S.p.a.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma sostanziale che definisce il reato contestato (truffa); la sentenza di merito ha accertato la responsabilità ai sensi di questa disposizione, confermata in cassazione con riguardo alla validità del processo e alla valutazione del fatto.

  • art. 179 lett. c) cod. proc. pen.

    Previsione riguardante i casi di nullità o irregolarità processuali dedotti: la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla presunta nullità collegata al diniego di rinvio, non ravvisando violazioni formali tali da incidere sul giudizio.

  • art. 420 ter cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la presenza del difensore e la necessità di provare l'impedimento e l'impossibilità di sostituzione; la Cassazione ha richiamato l'onere del difensore di giustificare la mancata nomina di un sostituto e ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito.

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Norma che consente la sostituzione del difensore; la Corte ha sottolineato che l'impossibilità di nominare un sostituto non può essere dedotta genericamente ma deve essere comprovata dal difensore.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Rilevante per la determinazione della pena e l'applicazione delle aggravanti/attenuanti; il ricorrente aveva invocato un errore nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte ha ritenuto la valutazione motivata e insindacabile in cassazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale ha richiamato tali criteri e la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata e non contraddittoria.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. n. 176/2020) e art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. n. 15/2022)

    Richiamate le disposizioni emergenziali procedurali applicabili per l'esame del ricorso (norme transitorie/procedure speciali); la Corte ha dichiarato di avere proceduto secondo le forme previste.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o colposamente determinato; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • La domanda di rinvio per impedimento del difensore per impegno professionale richiede che il difensore provi specificamente le ragioni che rendono essenziale la sua presenza altrove e l'impossibilità di nominare un sostituto: la mera dichiarazione generica non è sufficiente.
  • Il giudice del merito può valutare la mancata nomina di un sostituto come elemento probatorio per negare il rinvio; l'onere della prova grava sul difensore.
  • La valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche è, di regola, un giudizio di fatto del giudice di merito e in sede di legittimità è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica.
  • Ricorsi in Cassazione possono essere dichiarati inammissibili se manifestamente infondati o generici; comportano il rischio di condanna alle spese e, nei casi di colpa, al pagamento alla Cassa delle ammende.
  • In situazioni analoghe è cruciale documentare puntualmente ogni elemento che giustifichi l'impedimento del difensore (date, udienze concomitanti, impossibilità oggettiva di trovare sostituti) e nel merito fornire motivazioni concrete e circostanziate per la richiesta di attenuanti.

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