Cassazione Civile, Ordinanza n. 14418/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controlli automatizzati sulla dichiarazione fiscale relativa al periodo d’imposta 2014, con recupero di maggiore IRES, IVA, sanzioni, interessi e accessori. Secondo la società, la cartella sarebbe stata emessa in violazione degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, perché i presupposti per il controllo automatizzato non sussistevano in concreto e sarebbe stato invece necessario un previo atto di accertamento, oltre alla previa comunicazione di irregolarità. La ricorrente ha inoltre dedotto l’incomprensibilità della ripresa IVA per asserita non coincidenza degli importi e, quanto all’IRES, ha contestato la legittimità del recupero operato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondate le censure, osservando che la cartella derivava da un controllo dichiarativo automatizzato fondato sui dati indicati dalla stessa contribuente e su incongruenze emerse dal raffronto con l’anagrafe tributaria, senza necessità di valutazioni discrezionali né di un previo avviso di accertamento. Ha inoltre rilevato che la doglianza sulla mancata comunicazione di irregolarità non scalfiva la statuizione d’appello che la qualificava come mera irregolarità non invalidante; la censura sull’IVA era priva di specificità per difetto di prova della tempestiva deduzione dei rilievi; quanto all’IRES, non era stata utilmente impugnata l’affermazione secondo cui la ripresa derivava dall’omesso versamento del relativo importo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e, poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Consente il controllo automatizzato della dichiarazione e l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta quando l’attività dell’Ufficio si limiti al riscontro di dati e incongruenze, senza valutazioni discrezionali; in tal caso non è necessario un previo avviso di accertamento.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Consente il controllo automatizzato in materia IVA e la conseguente cartella quando il recupero deriva da un mero riscontro formale e non da un’attività valutativa o estimativa.
art. 60 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato, insieme agli artt. 54-bis, per affermare che nei casi di controllo automatizzato l’azione dell’Ufficio può fondarsi sul mero raffronto con i dati dell’anagrafe tributaria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge, ma la Corte osserva che le censure miravano sostanzialmente a contestare accertamenti di fatto e risultavano comunque non fondate.
art. 380-bis c.p.c.
Costituisce strumento acceleratorio di definizione del giudizio di legittimità; il mancato adeguamento alla proposta poi confermata può rilevare ai fini della responsabilità aggravata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per la memoria illustrativa depositata dalla parte ricorrente.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
È applicato per la condanna della parte ricorrente a una somma ulteriore in favore della controparte, quale conseguenza della definizione del giudizio conforme alla proposta e della valutazione di abuso del processo.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
È applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nei controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali, quando l’attività dell’Ufficio si limita al mero riscontro tra dati dichiarati e dati dell’anagrafe tributaria o ad incongruenze interne alla dichiarazione, non è necessario un avviso di accertamento preventivo.
- La mancata comunicazione di irregolarità, quando qualificata dal giudice di merito come mera irregolarità non incidente sulla sostanza del rapporto, non comporta di per sé l’illegittimità della cartella.
- In sede di legittimità, la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve colpire specificamente la violazione di legge e non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto o del materiale probatorio.
- La doglianza è inammissibile se non attacca tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
- La mancata adesione alla proposta di definizione del ricorso ex art. 380-bis c.p.c., quando la decisione finale la conferma integralmente, può giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come ipotesi di abuso del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14277/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14278/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14279/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14280/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14281/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14282/2025 del 29/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →