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Sentenza

Sentenza n. 179/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1238/2024, resa tra le parti, per l’annullamento del procedimento di accertamento di inosservanza dell’obbligo vaccinale anti Sars Cov2, concluso con il provvedimento del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo (nota n.-OMISSIS- del 14 febbraio 2022) con il quale è stata disposta la sospensione del ricorrente dal diritto di svolgere l’attività lavorativa per inosservanza dell’obbligo vaccinale, senza retribuzione né altro emolumento, sino alla vaccinazione anti Sars Cov 2 del medesimo e, comunque, sino al 15 giugno 2022; e delle note stesse di comunicazione; - dei verbali/atti e contestazioni di “assenza ingiustificata” dal servizio redatti dall’Amministrazione in danno del ricorrente a partire dal 15 ottobre 2021, con i quali non è stato consentito al ricorrente l’accesso al luogo di lavoro perché non munito di certificazione Covid 19; - dei procedimenti per il provvedimento giuridico di perdita di anzianità di servizio con relativa retribuzione, comunicato con nota del Comandante Provinciale di Palermo, e della nota stessa; - del provvedimento -OMISSIS- del 28.3.22 di revoca della sospensione dal lavoro del ricorrente, nella parte in cui subordina l’accesso alle sedi di servizio alla esibizione di certificazione verde Covid19; - di tutti gli altri atti e provvedimenti dei procedimenti impugnati, preliminari e conseguenziali, noti e non noti al ricorrente e comunque incidenti sul rapporto di lavoro del medesimo, ivi comprese le norme regolamentari richiamate nei provvedimenti impugnati e gli atti di diniego di accesso ai luoghi di lavoro

Giustizia amministrativa202401427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenza non definitivaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione Prima, che aveva respinto l'impugnazione dei provvedimenti di sospensione dal lavoro per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, delle conseguenti assenze ingiustificate e della perdita di retribuzione, anzianità di servizio e ferie

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il dipendente ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo, tra l'altro, discriminazione tra lavoratori vaccinati e non vaccinati, incertezza dei test, impossibilità di adempiere all'obbligo mediante prodotti asseritamente soggetti ad autorizzazione condizionata, carenza di informazione preventiva e violazione della normativa europea e delle garanzie costituzionali relative alla salute, alla libertà religiosa, al lavoro e alla non discriminazione. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni e ha riproposto le ulteriori censure formulate in primo grado. Specificamente, ha contestato la perdita dell'anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria conseguente alla sospensione dal lavoro. Ha sostenuto che l'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, quale disciplina emergenziale speciale e di stretta interpretazione, prevedesse soltanto la sospensione dal lavoro senza retribuzione né altri compensi, senza autorizzare ulteriori effetti pregiudizievoli. L'amministrazione ha resistito. Il Collegio ha rilevato che le ulteriori questioni, relative anche alla compatibilità della disciplina vaccinale con il diritto dell'Unione europea, sono analoghe a quelle pendenti davanti alla CGUE nella causa C-522/2024.

La decisione

L'appello è stato definito solo parzialmente. Il CGARS ha ritenuto che il dPCM 12 ottobre 2021, adottato in attuazione dell'art. 9-quinquies, comma 5, del d.l. n. 52/2021 per disciplinare le modalità organizzative dell'accesso ai luoghi di lavoro mediante certificazione verde, non fosse applicabile alla diversa fattispecie dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, relativa alla sospensione dal lavoro per inosservanza dell'obbligo vaccinale del personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico. Tale disposizione primaria non richiamava il dPCM e non prevedeva espressamente la perdita dell'anzianità di servizio né la decurtazione delle ferie. La disciplina emergenziale, eccezionale e speciale non può essere applicata analogicamente; in base al principio di legalità e al criterio di tassatività delle conseguenze pregiudizievoli, l'amministrazione non poteva desumere dal dPCM ulteriori effetti sfavorevoli rispetto a quelli previsti dall'art. 4-ter. È stato quindi accolto il motivo relativo all'anzianità e alle ferie, con riforma della sentenza del TAR e annullamento del provvedimento di sospensione nella parte in cui stabiliva che i giorni di sospensione non maturassero ferie e comportassero perdita dell'anzianità di servizio. Gli ulteriori motivi, compresi quelli concernenti la compatibilità europea della disciplina vaccinale, sono stati sospesi in senso improprio fino alla decisione della CGUE sulle questioni pregiudiziali pendenti. Il regolamento delle spese è stato riservato al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. 44/2021

    L'atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

    La disposizione è di stretta interpretazione e prevede tassativamente le conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale; non consente di applicare, in via amministrativa, ulteriori effetti pregiudizievoli quali la perdita dell'anzianità di servizio e la decurtazione delle ferie.

  • art. 9-quinquies d.l. 52/2021

    Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

    Disciplina una fattispecie distinta, relativa all'accesso al lavoro con certificazione verde e all'assenza ingiustificata per mancanza della certificazione, non sovrapponibile alla sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale prevista dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021.

  • art. 9-quinquies, comma 5, d.l. 52/2021

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative.

    Costituisce la base legale del dPCM 12 ottobre 2021, limitatamente alle modalità organizzative dell'accesso ai luoghi di lavoro con certificazione verde nella fattispecie disciplinata dall'art. 9-quinquies; non autorizza il dPCM per la diversa fattispecie dell'art. 4-ter.

  • dPCM 12 ottobre 2021, allegato 1, punto 1.4

    In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati... I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

    La previsione si riferisce alle giornate di assenza ingiustificata nell'ambito della disciplina del green pass base e non è applicabile alla sospensione dal lavoro per inosservanza dell'obbligo vaccinale ex art. 4-ter del d.l. n. 44/2021.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Consente la sospensione del giudizio quando la definizione di una questione pregiudiziale da parte di altro giudice può incidere sulla decisione della controversia; il CGARS lo ha richiamato, unitamente all'art. 295 c.p.c., per disporre la sospensione impropria del giudizio.

  • art. 295 c.p.c.

    È stato richiamato quale base della sospensione del giudizio in attesa della definizione delle questioni pregiudiziali pendenti davanti alla CGUE.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Il giudizio sospeso può essere proseguito dalla parte più diligente mediante domanda di fissazione dell'udienza entro il termine indicato dal giudice, decorrente dalla pubblicazione della decisione della CGUE nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

  • art. 73, comma 3, secondo periodo, c.p.a.

    Impone il previo sottoponimento al contraddittorio delle parti della questione rilevata d'ufficio dopo il passaggio della causa in decisione, prima di adottare la decisione conseguente.

  • art. 267 TFUE

    È la base del rinvio pregiudiziale alla CGUE relativo alle questioni di compatibilità della disciplina vaccinale italiana con il diritto dell'Unione europea.

Massime di principio

  • Una disciplina emergenziale, eccezionale e speciale che incide negativamente sulla posizione lavorativa del dipendente è di stretta interpretazione e non può essere applicata analogicamente per introdurre conseguenze pregiudizievoli non espressamente previste dalla fonte primaria.
  • Un atto amministrativo generale o regolamentare può essere applicato a una determinata fattispecie soltanto se esiste una specifica base normativa che ne autorizzi l'adozione e ne delimiti l'ambito; il rinvio legislativo previsto per una fattispecie distinta non può essere esteso a una fattispecie diversa, anche se le disposizioni utilizzano formulazioni analoghe.
  • La previsione della perdita di retribuzione durante la sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale non comporta, in assenza di un'espressa disposizione, anche la perdita dell'anzianità di servizio e la decurtazione delle ferie.
  • La clausola di stile con cui si impugnano tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi non individua specificamente gli atti impugnati né sostituisce l'onere di formulare censure direttamente riferite a ciascun provvedimento; l'oggetto dell'impugnazione deve risultare inequivocabilmente dal complessivo contenuto del ricorso, a tutela del diritto di difesa delle controparti.
  • Quando la decisione della CGUE su questioni pregiudiziali pendenti può incidere sulla definizione di alcuni capi della controversia, il giudice amministrativo può sospendere impropriamente il giudizio limitatamente a tali questioni, decidendo nel frattempo i capi autonomamente definibili.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEmergenza sanitariaRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiForze armate e forze di poliziaEmergenze e protezione civileProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàPrimato del diritto UE e disapplicazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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