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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2601

Regolamento (PESC) 2025/2601 del Consiglio, del 15 dicembre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina

Normativa europea32025R2601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento recepisce nel diritto dell’Unione una modifica della decisione PESC corrispondente, estendendo i criteri per l’inserimento in elenco nel quadro delle sanzioni contro la Bielorussia. La novità principale consiste nell’introduzione di un nuovo paragrafo 6 bis all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2006, che consente di elencare soggetti responsabili, partecipi o beneficiari di azioni o politiche attribuibili alla Repubblica di Bielorussia che minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità, la sicurezza o la sovranità di Stati membri, paesi terzi o organizzazioni internazionali. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 sulle misure restrittive nei confronti della Bielorussia, ampliando i criteri di inserimento nell’allegato I delle persone ed entità sanzionabili.

Ambito di applicazione

Si applica alle misure restrittive dell’Unione relative alla Bielorussia e al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina, con effetto diretto in tutti gli Stati membri. Riguarda, in particolare, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio può inserire nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 in base ai criteri collegati alla decisione 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2025/2585. Non introduce un regime autonomo, ma aggiorna il quadro esistente per garantire applicazione uniforme del divieto nell’Unione.

Modifica del regolamento (CE) n. 765/2006 in materia di misure restrittive verso la Bielorussia

Il regolamento dà attuazione, sul piano del diritto dell’Unione direttamente applicabile, alla modifica della decisione PESC 2012/642 operata dalla decisione (PESC) 2025/2585. L’obiettivo è allineare il regolamento alle nuove basi di inserimento in elenco, così da assicurare un’applicazione uniforme delle sanzioni nell’Unione nei confronti di soggetti collegati alla Repubblica di Bielorussia.

Contesto normativo e finalità

I considerando chiariscono che il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure restrittive previste dalla decisione PESC del Consiglio sulla Bielorussia. Poiché la decisione (PESC) 2025/2585 introduce un criterio aggiuntivo di listing per persone fisiche e giuridiche, entità e organismi responsabili di determinate azioni o politiche attribuibili alla Bielorussia, occorre trasporre tale aggiornamento nel regolamento per garantire corretta e uniforme esecuzione del divieto in tutta l’Unione.

Ambito soggettivo delle misure

Il regolamento riguarda le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che possono essere inseriti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. L’inserimento si fonda sul giudizio del Consiglio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere c bis), c ter) ed e) della decisione 2012/642/PESC, come richiamata dal regolamento modificativo.

Nuovo criterio di inserimento in elenco: articolo 2, paragrafo 6 bis

Il cuore della modifica è l’introduzione del paragrafo 6 bis all’articolo 2. L’allegato I deve ora comprendere:

  • le persone, entità e organismi responsabili di azioni o politiche attribuibili alla Repubblica di Bielorussia che compromettono o minacciano democrazia, Stato di diritto, stabilità o sicurezza dell’Unione, degli Stati membri, di organizzazioni internazionali o di paesi terzi;
  • i soggetti che compromettono o minacciano la sovranità o l’indipendenza di uno o più Stati membri o di un paese terzo;
  • anche chi compie, sostiene, partecipa, agevola o trae vantaggio da tali azioni o politiche, purché sia ragionevole ritenere che fosse almeno a conoscenza dei potenziali effetti.

Condotte specificamente richiamate

Il regolamento elenca tre categorie di condotte rilevanti:

  • pianificazione o direzione dell’uso della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze, oppure implicazione diretta o indiretta, sostegno o agevolazione;
  • pianificazione o direzione di azioni contro istituzioni democratiche, attività economiche o servizi di interesse pubblico, incluse intrusioni non autorizzate nel territorio di uno Stato membro, anche nello spazio aereo, e azioni dirette a interferire, danneggiare o distruggere infrastrutture critiche, anche tramite sabotaggio o attività informatiche malevole nell’ambito di attività ibride;
  • pianificazione o direzione di azioni diffuse o sistematiche che perturbano il funzionamento delle infrastrutture critiche, oppure implicazione, sostegno, agevolazione o consentimento in altro modo di tali azioni.

Soggetti che sostengono o controllano gli autori delle condotte

Sono inoltre inseribili in elenco i soggetti che sostengono persone, entità o organismi impegnati nelle attività sopra descritte. Il testo estende poi il perimetro anche alle persone giuridiche, entità e organismi posseduti o controllati dai soggetti rientranti nelle lettere a) o b) del nuovo paragrafo 6 bis.

Collegamento con le persone associate ai soggetti sanzionati

Il nuovo testo sostituisce il paragrafo 8 dell’articolo 2 per precisare che nell’allegato I possono figurare anche soggetti associati alle persone, entità o organismi di cui ai paragrafi 5, 6, 6 bis, lettera a), 7 e 7 bis. Si consolida così un criterio estensivo che consente di colpire reti di supporto e soggetti collegati agli autori principali.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Inserimento del nuovo criterio di listing (art. 2, par. 6 bis)

Vengono aggiunte all’allegato I le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal Consiglio come responsabili di azioni o politiche attribuibili alla Repubblica di Bielorussia che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza dell’Unione, di uno o più Stati membri, di un’organizzazione internazionale o di un paese terzo, ovvero la sovranità o l’indipendenza di uno o più Stati membri o di un paese terzo. Il criterio copre anche chi compie, sostiene, partecipa, agevola o trae vantaggio da tali azioni o politiche, purché sia ragionevole ritenere che ne conoscesse almeno i potenziali effetti.

Tipologie di condotte rilevanti ai fini dell’elenco

Il nuovo paragrafo 6 bis richiama tre macro-categorie di condotte: pianificazione o direzione dell’uso della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze; pianificazione o direzione di azioni contro istituzioni democratiche, attività economiche o servizi di interesse pubblico, incluse intrusioni non autorizzate nel territorio di uno Stato membro e azioni volte a interferire, danneggiare o distruggere infrastrutture critiche mediante sabotaggio o attività informatiche malevole nell’ambito di attività ibride; pianificazione o direzione di azioni diffuse o sistematiche che perturbano il funzionamento delle infrastrutture critiche.

Soggetti che sostengono o controllano gli autori delle condotte

Sono inseribili nell’allegato I anche le persone, entità o organismi che sostengono soggetti impegnati nelle attività di cui al nuovo paragrafo 6 bis, lettera a), nonché le persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dai soggetti di cui alle lettere a) o b).

Aggiornamento del paragrafo 8 dell’articolo 2

Il paragrafo 8 è sostituito per precisare che nell’allegato I sono indicate anche le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi associati alle persone, entità o organismi di cui ai paragrafi 5, 6, 6 bis, lettera a), 7 e 7 bis.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni economichebielorussiamisure restrittivesicurezza e stabilità internazionale

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