Regolamento (UE) 2025/2601
Regolamento (PESC) 2025/2601 del Consiglio, del 15 dicembre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento recepisce nel diritto dell’Unione una modifica della decisione PESC corrispondente, estendendo i criteri per l’inserimento in elenco nel quadro delle sanzioni contro la Bielorussia. La novità principale consiste nell’introduzione di un nuovo paragrafo 6 bis all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2006, che consente di elencare soggetti responsabili, partecipi o beneficiari di azioni o politiche attribuibili alla Repubblica di Bielorussia che minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità, la sicurezza o la sovranità di Stati membri, paesi terzi o organizzazioni internazionali. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 sulle misure restrittive nei confronti della Bielorussia, ampliando i criteri di inserimento nell’allegato I delle persone ed entità sanzionabili.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure restrittive dell’Unione relative alla Bielorussia e al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina, con effetto diretto in tutti gli Stati membri. Riguarda, in particolare, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio può inserire nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 in base ai criteri collegati alla decisione 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2025/2585. Non introduce un regime autonomo, ma aggiorna il quadro esistente per garantire applicazione uniforme del divieto nell’Unione.
Modifica del regolamento (CE) n. 765/2006 in materia di misure restrittive verso la Bielorussia
Il regolamento dà attuazione, sul piano del diritto dell’Unione direttamente applicabile, alla modifica della decisione PESC 2012/642 operata dalla decisione (PESC) 2025/2585. L’obiettivo è allineare il regolamento alle nuove basi di inserimento in elenco, così da assicurare un’applicazione uniforme delle sanzioni nell’Unione nei confronti di soggetti collegati alla Repubblica di Bielorussia.
Contesto normativo e finalità
I considerando chiariscono che il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure restrittive previste dalla decisione PESC del Consiglio sulla Bielorussia. Poiché la decisione (PESC) 2025/2585 introduce un criterio aggiuntivo di listing per persone fisiche e giuridiche, entità e organismi responsabili di determinate azioni o politiche attribuibili alla Bielorussia, occorre trasporre tale aggiornamento nel regolamento per garantire corretta e uniforme esecuzione del divieto in tutta l’Unione.
Ambito soggettivo delle misure
Il regolamento riguarda le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che possono essere inseriti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. L’inserimento si fonda sul giudizio del Consiglio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere c bis), c ter) ed e) della decisione 2012/642/PESC, come richiamata dal regolamento modificativo.
Nuovo criterio di inserimento in elenco: articolo 2, paragrafo 6 bis
Il cuore della modifica è l’introduzione del paragrafo 6 bis all’articolo 2. L’allegato I deve ora comprendere:
- le persone, entità e organismi responsabili di azioni o politiche attribuibili alla Repubblica di Bielorussia che compromettono o minacciano democrazia, Stato di diritto, stabilità o sicurezza dell’Unione, degli Stati membri, di organizzazioni internazionali o di paesi terzi;
- i soggetti che compromettono o minacciano la sovranità o l’indipendenza di uno o più Stati membri o di un paese terzo;
- anche chi compie, sostiene, partecipa, agevola o trae vantaggio da tali azioni o politiche, purché sia ragionevole ritenere che fosse almeno a conoscenza dei potenziali effetti.
Condotte specificamente richiamate
Il regolamento elenca tre categorie di condotte rilevanti:
- pianificazione o direzione dell’uso della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze, oppure implicazione diretta o indiretta, sostegno o agevolazione;
- pianificazione o direzione di azioni contro istituzioni democratiche, attività economiche o servizi di interesse pubblico, incluse intrusioni non autorizzate nel territorio di uno Stato membro, anche nello spazio aereo, e azioni dirette a interferire, danneggiare o distruggere infrastrutture critiche, anche tramite sabotaggio o attività informatiche malevole nell’ambito di attività ibride;
- pianificazione o direzione di azioni diffuse o sistematiche che perturbano il funzionamento delle infrastrutture critiche, oppure implicazione, sostegno, agevolazione o consentimento in altro modo di tali azioni.
Soggetti che sostengono o controllano gli autori delle condotte
Sono inoltre inseribili in elenco i soggetti che sostengono persone, entità o organismi impegnati nelle attività sopra descritte. Il testo estende poi il perimetro anche alle persone giuridiche, entità e organismi posseduti o controllati dai soggetti rientranti nelle lettere a) o b) del nuovo paragrafo 6 bis.
Collegamento con le persone associate ai soggetti sanzionati
Il nuovo testo sostituisce il paragrafo 8 dell’articolo 2 per precisare che nell’allegato I possono figurare anche soggetti associati alle persone, entità o organismi di cui ai paragrafi 5, 6, 6 bis, lettera a), 7 e 7 bis. Si consolida così un criterio estensivo che consente di colpire reti di supporto e soggetti collegati agli autori principali.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Inserimento del nuovo criterio di listing (art. 2, par. 6 bis)
Vengono aggiunte all’allegato I le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal Consiglio come responsabili di azioni o politiche attribuibili alla Repubblica di Bielorussia che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza dell’Unione, di uno o più Stati membri, di un’organizzazione internazionale o di un paese terzo, ovvero la sovranità o l’indipendenza di uno o più Stati membri o di un paese terzo. Il criterio copre anche chi compie, sostiene, partecipa, agevola o trae vantaggio da tali azioni o politiche, purché sia ragionevole ritenere che ne conoscesse almeno i potenziali effetti.
Tipologie di condotte rilevanti ai fini dell’elenco
Il nuovo paragrafo 6 bis richiama tre macro-categorie di condotte: pianificazione o direzione dell’uso della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze; pianificazione o direzione di azioni contro istituzioni democratiche, attività economiche o servizi di interesse pubblico, incluse intrusioni non autorizzate nel territorio di uno Stato membro e azioni volte a interferire, danneggiare o distruggere infrastrutture critiche mediante sabotaggio o attività informatiche malevole nell’ambito di attività ibride; pianificazione o direzione di azioni diffuse o sistematiche che perturbano il funzionamento delle infrastrutture critiche.
Soggetti che sostengono o controllano gli autori delle condotte
Sono inseribili nell’allegato I anche le persone, entità o organismi che sostengono soggetti impegnati nelle attività di cui al nuovo paragrafo 6 bis, lettera a), nonché le persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dai soggetti di cui alle lettere a) o b).
Aggiornamento del paragrafo 8 dell’articolo 2
Il paragrafo 8 è sostituito per precisare che nell’allegato I sono indicate anche le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi associati alle persone, entità o organismi di cui ai paragrafi 5, 6, 6 bis, lettera a), 7 e 7 bis.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 15 dic 2025Regolamento (UE) 2025/2520
- Regolamento · 15 dic 2025Regolamento (UE) 2025/2521
- Regolamento · 15 dic 2025Regolamento (UE) 2025/2545
- Regolamento · 15 dic 2025Regolamento (UE) 2025/2558
- Regolamento · 15 dic 2025Regolamento (UE) 2025/2559
- Regolamento · 15 dic 2025Regolamento (UE) 2025/2567
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →