Cassazione Civile, Ordinanza n. 13526/2025 del 20/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un incarico professionale conferito da un Comune a un architetto per la redazione del Piano Regolatore Generale. Il professionista, dopo aver espletato l’incarico, ha chiesto in via monitoria il pagamento del saldo del compenso che assumeva ancora dovuto; il Comune ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo, in via preliminare, incompetenza territoriale e clausola arbitrale, e nel merito sostenendo che il compenso dovuto fosse già stato sostanzialmente corrisposto nei limiti dell’impegno di spesa deliberato, con residuo credito assai inferiore a quello azionato. Il Tribunale ha accolto l’opposizione e rideterminato il credito in una somma minima; la Corte d’appello ha invece accolto l’impugnazione del professionista e rigettato l’originaria opposizione dell’ente. In cassazione il Comune ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la clausola sul corrispettivo doveva essere letta come fissazione preventiva del compenso; 2) violazione delle norme sul procedimento monitorio, dell’onere della prova e dell’art. 111 Cost., assumendo che il professionista non avesse provato le circostanze giustificative dell’aumento rispetto alla somma preventivata; 3) violazione dell’art. 2222 c.c. e delle norme sulla forma scritta e sulla copertura finanziaria degli impegni degli enti locali, sostenendo che il credito eccedente l’impegno di spesa fosse invalido e non opponibile al Comune; 4) ulteriori censure sulla nullità dell’impegno di spesa privo di adeguata copertura e sull’impossibilità di chiedere il pagamento al Comune, anche in via di arricchimento senza causa, per l’asserita prestazione resa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione dei criteri ermeneutici, mirava solo a ottenere una diversa lettura della clausola contrattuale rispetto a quella plausibilmente adottata dalla Corte d’appello, senza indicare specifiche violazioni dei canoni legali di interpretazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché introduceva questioni nuove non dedotte nei gradi di merito e comunque inconferenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla non contestazione dell’esatto adempimento del professionista. Ha ritenuto inammissibili anche il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, perché la censura sulla nullità dell’obbligazione dell’ente locale per difetto di copertura finanziaria non era sorretta da un ricorso autosufficiente: mancava l’indicazione della collocazione processuale della delibera e del contratto richiamati, e ciò impediva alla Corte di verificare i presupposti della doglianza. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del Comune alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
La violazione dei criteri ermeneutici è sindacabile in cassazione solo se l’interpretazione del giudice di merito sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta; non basta proporre una lettura alternativa del contratto.
art. 1363 c.c.
L’interpretazione deve essere compiuta in modo complessivo e sistematico, ma il controllo di legittimità non consente di sostituire una diversa interpretazione plausibile a quella accolta dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
La censura richiamata dal ricorrente non può tradursi in una mera contestazione dell’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 632 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte rileva che la censura introduceva questioni nuove e non affrontate nei gradi di merito.
art. 633 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza che la censura superasse il rilievo di novità rispetto al giudizio di merito.
art. 116 c.p.c.
La doglianza sulla valutazione delle prove non può essere usata per sollecitare una nuova rivalutazione del merito in cassazione.
art. 2697 c.c.
L’onere della prova non può essere invocato in cassazione per questioni non dedotte nei gradi precedenti o estranee alla ratio decidendi.
art. 111 Cost.
La sua violazione è stata allegata nel secondo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non pertinente.
art. 2222 c.c.
Richiamato per sostenere la natura del rapporto professionale, ma la Corte non entra nel merito della questione per difetto di autosufficienza del ricorso.
art. 191 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Ogni obbligazione contrattuale dell’ente locale è valida solo se sorretta da un impegno di spesa e dalla relativa copertura finanziaria; in difetto si configura nullità della delibera autorizzativa e del contratto conseguente, salva l’eventuale responsabilità del funzionario.
art. 2041 c.c.
Il ricorrente ne ha negato l’applicabilità, ma la Corte ha lasciato impregiudicata la questione sostanziale perché la doglianza era inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 113 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo, senza che la Corte potesse esaminare nel merito la questione per carenza degli oneri di allegazione.
art. 115 c.p.c.
Nel quarto motivo è evocato insieme all’art. 113 c.p.c., ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e mancata localizzazione degli atti.
art. 24 d.l. 2 marzo 1989, n. 66
Invocato dal ricorrente per sostenere l’invalidità dell’impegno di spesa privo di copertura; la Corte non esamina nel merito la questione.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza e indicare la collocazione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure; in difetto, la doglianza è inammissibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato in relazione alla decisione in camera di consiglio e al deposito dell’ordinanza.
art. 645 c.p.c.
Richiamato per l’opposizione a decreto ingiuntivo, ma la Corte rileva che le doglianze sollevate in cassazione non erano state adeguatamente proposte nei gradi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l’interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente o grammaticalmente incoerente; non è ammissibile chiedere una mera rilettura alternativa delle clausole.
- Una censura è inammissibile quando introduce questioni nuove non dedotte nei gradi di merito o quando non è correlata alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: i documenti e gli atti posti a fondamento dei motivi devono essere localizzati e riprodotti nelle parti essenziali, altrimenti la Corte non può verificare la fondatezza della doglianza.
- Per gli enti locali, l’assunzione di obbligazioni contrattuali richiede un valido impegno di spesa e la copertura finanziaria prevista dalla legge; in mancanza, l’atto autorizzativo e il contratto conseguente sono nulli, ferma l’eventuale responsabilità del funzionario che abbia violato la disciplina contabile.
- Il controllo di legittimità sull’accertamento del credito non può essere fondato su censure generiche o scollegate dall’accertamento di merito circa l’esecuzione della prestazione e la non contestazione dei fatti rilevanti.
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