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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30140/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Un ente locale creditore di una società per omesso versamento di imposta comunale aveva promosso azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace nei propri confronti la cessione di un ramo d'azienda compiuta dalla debitrice a favore di altra società. Nel corso del primo grado era sopravvenuto il fallimento della cedente, e la curatela era subentrata nel giudizio. La corte d'appello aveva confermato la revocatoria, ritenendo sussistenti eventus damni e consilium fraudis e dichiarando tardiva l'eccezione di esenzione ex art. 2901, comma 3, c.c.; aveva inoltre rigettato la pretesa della curatela di ottenere, in via sostitutiva, una condanna al pagamento per equivalente a causa della successiva demolizione del fabbricato industriale. In cassazione la società cessionaria ha proposto ricorso incidentale con più motivi: incompetenza funzionale del tribunale ordinario per asserita attrazione al foro fallimentare; divieto per la curatela di ampliare thema decidendum e thema probandum; carenza di legittimazione del comune dopo il subentro del fallimento; erronea valutazione dell'eventus damni anche alla luce dell'art. 2560 c.c.; inammissibilità della nuova domanda di pagamento per equivalente; erronea declaratoria di tardività dell'eccezione di debito scaduto; e condanna alle spese in favore del comune che avrebbe dovuto essere estromesso. Il fallimento, a sua volta, aveva proposto ricorso principale contro il rigetto della domanda di condanna della cessionaria al pagamento dell'equivalente pecuniario del bene non più aggredibile. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo sulla competenza e inammissibili quelli sulle nuove domande e sulla valutazione dell'eventus damni, ha rigettato il motivo relativo all'eccezione di esenzione da revocatoria, ma ha accolto il terzo e l'ottavo motivo del ricorso incidentale: una volta intervenuto il subentro della curatela ex art. 66 l.fall., il creditore originario perde legittimazione e interesse ad agire e non può restare parte del giudizio; conseguentemente la sua azione è improcedibile e le spese non potevano essergli liquidate. Accolti tali motivi, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione ad essi e dichiarata improcedibile ogni azione e pretesa fatta valere da e nei confronti del comune. Il ricorso principale del fallimento è stato dichiarato inammissibile, e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso incidentale della società cessionaria, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che aveva mantenuto in causa il comune creditore e gli aveva liquidato le spese, e ha dichiarato improcedibile ogni azione e pretesa fatta valere da e nei confronti del comune dopo il subentro della curatela. Ha rigettato il primo e il sesto motivo del ricorso incidentale, dichiarato inammissibili il secondo, quarto, quinto e settimo motivo, e ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del fallimento. Le spese del giudizio di merito tra comune e società cessionaria sono state compensate, così come integralmente compensate sono state le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'esenzione dalla revocatoria per il pagamento di un debito scaduto costituisce eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni processuali e non rilevabile d'ufficio.

  • art. 2560 c.c.

    La responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti anteriori dell'alienante non esclude, di per sé, la valutazione dell'eventus damni nell'azione revocatoria.

  • art. 66 l.fall.

    Il curatore può subentrare nell'azione revocatoria ordinaria già promossa da un singolo creditore, accettando la causa nello stato in cui si trova.

  • art. 24 l.fall.

    Richiamato nel contesto della dedotta incompetenza funzionale, ma ritenuto non idoneo a spostare la competenza del giudizio già radicato.

  • art. 43 l.fall.

    Richiamato dalla parte ricorrente incidentale in tema di effetti del fallimento sul processo, ma non decisivo ai fini dell'esito.

  • art. 5 c.p.c.

    Richiamato a sostegno dell'eccezione di incompetenza, ma non accolto.

  • art. 20 c.p.c.

    Richiamato a sostegno dell'eccezione di incompetenza, ma non accolto.

  • art. 110 c.p.c.

    La successione nel processo del curatore non consente al creditore originario di mantenere la legittimazione nel giudizio.

  • art. 111 c.p.c.

    La successione a titolo particolare/processuale non consente di mutare il perimetro originario della lite oltre i limiti consentiti dal subentro.

  • art. 167 c.p.c.

    Le eccezioni in senso stretto devono essere tempestivamente dedotte nei termini di comparsa; se sollevate tardivamente in appello sono precluse.

  • art. 345 c.p.c.

    Non è consentito introdurre in appello questioni o documenti a sostegno di eccezioni nuove non ritualmente dedotte nel giudizio di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese non può essere pronunciata in favore di una parte che, per effetto del subentro del curatore, ha perso legittimazione a partecipare al giudizio.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità che si risolvono in contestazioni di merito o che introducono questioni nuove e non autosufficientemente dedotte sono inammissibili.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sul vizio motivazionale e sulla valutazione del merito, ma senza autonoma decisività.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sulla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la contestazione dell'apprezzamento di merito non è scrutinabile come error in iudicando.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sulla valutazione probatoria; la Corte lo considera inidoneo a trasformare in vizio di diritto una critica al merito.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla legittimazione del comune, senza accoglimento della tesi del ricorrente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo sulla legittimazione attiva, ma non riconosciuto come ostativo al subentro della curatela.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla titolarità/legittimazione ad agire, ma non decisivo ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria, il subentro del curatore fallimentare nell'azione originariamente proposta dal singolo creditore non determina la necessità di introdurre un nuovo giudizio né uno spostamento automatico di competenza al tribunale fallimentare: il giudizio prosegue nello stato in cui si trova, con la curatela quale legittimato sostitutivo.
  • Una volta che il curatore sia subentrato ex art. 66 l.fall., il creditore originario perde legittimazione e interesse a coltivare l'azione; se continua a partecipare al processo, la sua domanda diviene improcedibile e non gli possono essere liquidate spese di lite.
  • L'eventus damni nell'azione revocatoria non richiede la totale compromissione del patrimonio del debitore, essendo sufficiente un atto che renda più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito, anche mediante una mera modificazione qualitativa della garanzia patrimoniale.
  • La valutazione dell'eventus damni e del consilium fraudis resta tipicamente riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come riesame del fatto, salvo i limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • L'eccezione di esenzione dalla revocatoria per il pagamento di un debito scaduto è eccezione in senso stretto: deve essere tempestivamente allegata e non può essere introdotta per la prima volta oltre le preclusioni processuali.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando introduce questioni non trattate nella sentenza impugnata senza indicare specificamente dove e come esse siano state dedotte nei gradi di merito, in violazione del principio di autosufficienza.
  • Se il bene oggetto di revocatoria non è più direttamente aggredibile, la tutela recuperatoria può operare per equivalente; tuttavia resta necessario accertare in fatto se l'esecuzione sul bene residuo sia davvero impossibile o solo diversa nella sua utilità economica.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaAccertamento del passivoImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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