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Sentenza

Sentenza n. 3397/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 22 recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, co. 9 bis del DL 78/2015” e dei relativi allegati, ossia l'allegato n. 1, recante il payback dovuto per l'anno 2015, l'allegato n. 2, recante il payback dovuto per l'anno 2016, l'allegato n. 3, recante il payback dovuto per l'anno 2017, l'allegato n. 4, recante il payback dovuto per l'anno 2018 e l'allegato n. 5, recante il riepilogo del payback dovuto da ciascuna azienda per tutte le anzidette annualità; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali e dell'ESTAR, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, come previsto dall'art. dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022; - della nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta; - ove occorra della comunicazione di avvio del procedimento inviata dalla Regione Toscana ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990; nonché, in quanto atti che costituiscono il presupposto di quelli sopra indicati: - il Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 1); - il Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022 (doc. 2) - l'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 3); - la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (doc. 4); - qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, ove occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da 3d System S.r.l. il 18/2/2023: - della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, recante “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”; - dell'Allegato 1 alla predetta determinazione, recante l' “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota prot. n. 0645107 del 13/08/2019, con cui la regione Emilia-Romagna ha provveduto ad effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano; - della nota prot. n. 0722665 del 25/09/2019, richiamata nel corpo della determinazione di ripiano ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli esiti della ricognizione sopra richiamata; - oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da 3d System S.r.l. il 18/2/2023: - del decreto del Direttore della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 22, recante definizione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015; - dell'Allegato A al predetto decreto, recante l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e relativi importi di ripiano dovuti; - se ed in quanto di ragione, dei seguenti atti menzionati nel corpo del citato decreto ma di contenuto, allo stato, sconosciuto: - Decreti assunti dal Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS), poi confluita nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), n. 634 del 20.8.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e n. 696 del 10.9.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Errata corrige”; - decreto assunto dal Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD), poi confluita nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), n. 692 del 20.8.2019, recante “decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9 - ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - nota prot. 18453/2019 assunta dal Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD), poi confluita nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); - decreto assunto dal Commissario Straordinario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2, poi confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), n. 441 del 19.8.2019, recante “Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018 ai fini del riparto dell'eventuale sfondamento dei relativi tetti di spesa fra le aziende fornitrici”; - decreto assunto dal Commissario Straordinario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3, poi confluita nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), n. 187 del 20.8.2019, recante “Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”; - decreto assunto dal Commissario Straordinario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5, poi trasformata nell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO), n. 145 del 20.8.2019, recante “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter, comma 8 e 9 del Decreto legge 19 giugno 2015 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Valore di spesa registrato nei modelli ministeriali di rilevazione economica (CE) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - Deliberazione assunta dal D.G. dell'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO), n. 376 del 13.8.2019, recante “Decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9-ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - decreto assunto dal Commissario Straordinario dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste (Burlo) n. 149 del 22.10.2019, recante “Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Sostituzione decreti CS n. 101/2019 e 130/2019”; - decreto assunto dal Commissario Straordinario dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste (Burlo) n. 130 del 25.9.2019, recante “Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Rettifica e riadozione”; - decreto assunto dal Commissario Straordinario dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste (Burlo) n. 101 del 13.8.2019, recante “Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”; - note prot. n. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 e prot. n. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019 trasmesse dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); - note assunte dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli - Venezia Giulia prot. n. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute e prot. n. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute, a correzione della precedente; - nota assunta dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli - Venezia Giulia prot. 280946/P dd. 30.11.2022, contenente la verifica della posizione di alcune aziende con estrazione di visura camerale fallimentari in essere con relativa procedura di insinuazione aperta o di acquisizioni; - nota prot. GRFVG-GEN-2022-0287466-P del 02/12/2022 e della nota prot. GRFVG-GEN-2022-0309687-P del 12/12/2022; - nota protocollo n. 0239210 di data 14/11/2022, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento volto alla redazione del decreto per l'individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e la quantificazione degli importi dovuti per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; - oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da 3d System S.r.l. il 18/2/2023: - della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento 2022-D337-00238 del 14 dicembre 2022, recante “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - dell'Elenco delle quote di pay back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato alla predetta determinazione; - della deliberazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento n. 499 del 19 settembre 2019, di ricognizione della spesa per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e di approvazione degli elenchi analitici riepilogativi, così come richiesti e successivamente trasmessi al Ministero della Salute, nonché dei relativi allegati; - dei modelli economici CE 999 degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot. n. 769504 del 10 novembre 2022, nonché dei relativi allegati; - ove occorra, della nota PAT/RFS128-23/11/2022-0804588, recante avviso sulle informazioni e pubblicazione dei documenti inerenti il procedimento; oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da 3d System S.r.l. il 18/2/2023: - della Decreto DG del Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022, recante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”; - dell'Elenco delle quote di pay back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato A alla predetta determinazione; - della determinazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30 novembre 2022, recante certificazione dei dati di spesa per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 risultanti nel citato Allegato A; - ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito internet della Provincia autonoma di Bolzano; - oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da 3d System S.r.l. il 18/2/2023: ANNULLAMENTO - del Decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n. 7967 – 2022 del 14 dicembre 2022, Prot-2022-1500969, recante l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; - dell'Allegato 1 al predetto decreto, recante l' “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota a firma congiunta da parte del Direttore generale di A.Li.Sa. e del Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, trasmessa all'Assessore alla Sanità con Prot. 2022-1426291 del 7/12/2022, richiamata nel citato decreto ma di contenuto allo stato sconosciuto, in cui sono evidenziati, come dettagliato nell'Allegato n. 1, gli importi del ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici derivanti dal superamento del tetto di spesa, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dei provvedimenti con cui le Aziende sociosanitarie ed IRCCS del S.S.R. hanno certificato il valore della spesa sostenuto per l'acquisto di dispositivi medici, così come registrato nei modelli CE per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 richiamati nel testo del decreto n. 7967/2022, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici; - oltre che degli seguenti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale: Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da 3d System S.r.l. il 18/2/2023: - della Determinazione Direttoriale Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022, n. 2426, recante “approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; - dell'Elenco delle quote di pay back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato alla predetta determinazione; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali, menzionate nel corpo della predetta determinazione ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; - ove occorra della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata dalla Regione sul proprio sito istituzionale e sul B.U. n. 47 S4, in data 24 novembre 2022 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e artt. 15 e 16 della legge regionale 14/2014, nonché dei relativi allegati; - oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale: Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da 3d System S.r.l. il 18/2/2023: - del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato sul BUR n. 151 del 14 dicembre 2022, recante “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; - dell'Allegato A al predetto decreto, recante l' “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto prot. regionale n. 544830 del 24 novembre 2022, di contenuto allo stato non conosciuto, con il quale sono state fornite agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019; - delle deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e degli atti delle strutture competenti dell'Area Sanità e Sociale, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022; - della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle "altre fattispecie non riconducibili a fatturato" rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce "BA0210 - Dispositivi medici" del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento; - oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da 3d System S.r.l. il 18/10/2023: - del decreto della Giunta regionale della Regione Veneto in data 20 luglio 2023, n. 101, diretto a recepire la rettifica operata dalle aziende ed enti del SSR degli importi dovuti a titolo di payback, per i singoli fornitori, indicati nel decreto n. 172/2022 del Direttore Generale di Area Sanità e Sociale; - dell’allegato A al predetto decreto recante gli importi di payback ricalcolati per singoli fornitori; - delle deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e degli atti delle strutture competenti dell'Area Sanità e Sociale, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui si è proceduto a rettificare gli errori commessi nella quantificazione del fatturato di taluni fornitori che era stato validato e certificato nelle precedenti delibere; - della nota di Azienda Zero prot. reg. n. 367888 del 7 luglio 2023, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui si è trasmesso alla Regione Veneto il prospetto recante distintamente per singolo fornitore l’importo dovuto in base al decreto n. 172/2022 e l’importo dovuto all’esito delle rettifiche degli errori di calcolo rilevati; - se ed in quanto di ragione, del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato sul BUR n. 151 del 14 dicembre 2022, recante “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e del relativo allegato A al predetto decreto; - oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale.

Giustizia amministrativa202301639

Sintesi

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TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di determinazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i decreti ministeriali di certificazione del superamento dei tetti di spesa e gli elenchi regionali delle aziende obbligate al ripiano

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e, con motivi aggiunti, i provvedimenti adottati da varie Regioni e Province autonome per individuare le aziende fornitrici e quantificare le quote di ripiano relative agli anni 2015-2018. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 9-ter del d.l. 78/2015 e del d.m. 6 ottobre 2022, difetto di istruttoria e motivazione, violazione della trasparenza e della conoscibilità dei dati contabili, travisamento dei fatti e irragionevolezza. Ha inoltre contestato la fissazione retroattiva dei tetti regionali, sostenendo la lesione del legittimo affidamento e l’alterazione dell’equilibrio economico delle gare e dei contratti di fornitura. Sono state prospettate questioni di legittimità costituzionale della disciplina legislativa del payback per violazione degli artt. 3, 23, 24, 41, 42, 53, 103, 113 e 117 Cost., nonché dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È stata altresì dedotta l’incompatibilità del payback al lordo dell’IVA con il principio di neutralità dell’IVA e con i principi eurounitari in materia di gare pubbliche, nonché l’illegittimità dell’Accordo Stato-Regioni per tardività, difetto dei presupposti e consumazione del potere. In memoria non notificata del 13 gennaio 2026 la ricorrente ha aggiunto una censura di illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1 e 2, del d.l. 95/2025, relativo alla definizione agevolata del debito mediante pagamento ridotto e agli effetti preclusivi sulle azioni giudiziarie.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso quanto agli atti ministeriali e agli atti della Conferenza permanente. Ha ritenuto infondate le censure di retroattività, lesione dell’affidamento e alterazione delle gare, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024: il meccanismo del payback era conoscibile nei suoi elementi essenziali già dal 2015; le imprese erano consapevoli dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di concorrere al ripiano in caso di sforamento. La successiva fissazione dei tetti regionali e l’attuazione del meccanismo hanno reso operative procedure già previste dalla legge, senza introdurre retroattivamente il relativo obbligo sostanziale. Il payback opera inoltre esternamente ai contratti di gara, sul fatturato complessivo dell’impresa, e non modifica né il prezzo contrattuale né l’entità delle forniture; non è quindi idoneo ad alterare retroattivamente l’esito delle gare. Sono state respinte anche le censure costituzionali ed eurounitarie, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale nn. 139 e 140 del 2024, che hanno ritenuto il contributo ragionevole, proporzionato e rispettoso della riserva di legge, dell’affidamento e dei limiti derivanti dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. I ricorsi per motivi aggiunti contro gli atti regionali e provinciali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Tali atti svolgono attività vincolata, tecnica e meramente ricognitivo-contabile: verificano i dati di fatturato, compilano gli elenchi delle aziende e applicano percentuali già fissate dalla legge e dagli atti statali, senza esercizio di potere autoritativo. La controversia riguarda quindi un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell’obbligazione di pagamento e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario; è stata indicata la possibilità di riproposizione davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11 c.p.a. La questione di costituzionalità dell’art. 7 del d.l. 95/2025 è stata ritenuta irrilevante, perché la ricorrente non aveva dimostrato di essersi avvalsa della definizione agevolata, e comunque manifestamente infondata. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015

    Il superamento del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici è posto, per le quote previste, a carico delle aziende fornitrici in proporzione all’incidenza del loro fatturato.

    La norma costituisce la base legislativa del meccanismo di payback, individuando soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri generali di calcolo.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    Le regioni e le province autonome definiscono l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile.

    Attribuisce alle Regioni e alle Province autonome un’attività attuativo-esecutiva e contabile, non l’esercizio di un potere discrezionale di determinazione del tetto o dello sforamento.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la disciplina originaria del ripiano dello sforamento.

  • art. 1, comma 557, legge 145/2018

    Ha precisato che il superamento del tetto è rilevato sulla base del fatturato delle aziende al lordo dell’IVA.

  • art. 2 d.m. 6 ottobre 2022

    Definisce le percentuali e le modalità di concorso delle aziende al ripiano sulla base della disciplina legislativa.

  • art. 3 d.m. 6 ottobre 2022

    Affida agli enti del servizio sanitario attività istruttorie e tecniche di ricognizione, calcolo, validazione e certificazione del fatturato dei singoli fornitori.

  • art. 4 d.m. 6 ottobre 2022

    Attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la verifica della coerenza dei dati e l’adozione degli elenchi con gli importi dovuti, in attività vincolata.

  • art. 8 d.l. 34/2023

    Ha previsto un fondo e una riduzione dell’importo dovuto dalle aziende che si avvalgono della definizione agevolata; la disciplina è stata modificata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 139/2024.

  • art. 7, commi 1 e 2, d.l. 95/2025

    Prevede una definizione agevolata del debito da payback e l’estinzione dell’obbligazione con effetti preclusivi sulle ulteriori azioni; la questione di costituzionalità prospettata è stata ritenuta irrilevante e manifestamente infondata.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione davanti al giudice ordinario della domanda relativa agli atti regionali, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR ha rilevato che la controversia sugli atti regionali non rientra in una materia di giurisdizione esclusiva e deve essere risolta secondo il criterio ordinario del petitum sostanziale.

  • artt. 3, 23, 24, 41, 42, 53, 103, 113 e 117 Cost.

    I parametri costituzionali invocati dalla ricorrente non sono stati ritenuti violati; il meccanismo del payback è stato ritenuto ragionevole, proporzionato, sufficientemente determinato dalla legge e compatibile con la tutela giurisdizionale.

  • art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU

    La disciplina del payback non viola la tutela dei beni patrimoniali, non essendo imprevedibile né sproporzionata secondo il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non è contrario ai principi di irretroattività e di tutela del legittimo affidamento quando l’obbligo di concorrere al ripiano e i relativi criteri essenziali erano già previsti dalla legge al momento delle gare e della stipulazione dei contratti, anche se la concreta quantificazione del tetto regionale e degli importi dovuti è intervenuta successivamente.
  • Il payback sui dispositivi medici opera esternamente ai singoli contratti pubblici, incidendo sul fatturato complessivo dell’impresa e non sul prezzo o sull’entità delle forniture; pertanto, la sua applicazione non altera retroattivamente l’esito delle gare né modifica il contenuto dei contratti di fornitura.
  • Gli atti regionali e provinciali che, sulla base dei dati contabili e delle percentuali già stabilite dalla legge e dagli atti statali, individuano le aziende obbligate e quantificano matematicamente le rispettive quote di ripiano costituiscono attività vincolata, tecnica e ricognitivo-contabile, non espressione di potere autoritativo.
  • Le controversie relative al corretto calcolo della quota di payback risultante dagli atti regionali o provinciali attuativi riguardano un diritto soggettivo patrimoniale dell’impresa fornitrice e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio del petitum sostanziale.
  • Una questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando riguarda una disciplina agevolativa della quale il ricorrente non abbia dimostrato di essersi avvalso e che, pertanto, non debba essere applicata dal giudice per decidere la controversia.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoQuestione di legittimità costituzionale

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