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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33355/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale già concesso al condannato. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la revoca fosse ingiustificata e che il giudice avesse male valutato gli elementi fattuali, in particolare quelli relativi alla querela presentata da un terzo per minacce subite dal condannato. La censura, tuttavia, si risolveva in una richiesta di diversa lettura del materiale già esaminato dal giudice di merito e in un dissenso sulle valutazioni compiute circa la compatibilità delle condotte tenute con le prescrizioni della misura alternativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, formalmente prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, cioè una lettura alternativa degli elementi già scrutinati dal Tribunale di sorveglianza. Ha quindi confermato indirettamente la revoca dell'affidamento in prova e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocata dal tribunale di sorveglianza, che esercita un potere discrezionale da motivare in modo logico, adeguato e non illogico.

  • art. 606 c.p.p.

    Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito degli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di condotte incompatibili con le prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, il quale deve dar conto in motivazione dell'esercizio del potere in modo logico e adeguato.
  • Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti del tribunale di sorveglianza non è consentito prospettare come violazione di legge o vizio di motivazione una mera richiesta di rivalutazione del merito o degli apprezzamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito.
  • Le doglianze che si limitano a contrapporre una lettura alternativa degli elementi istruttori o delle allegazioni difensive rispetto a quella accolta nel provvedimento impugnato non sono idonee a fondare un ricorso ammissibile in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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