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Sentenza

Sentenza n. 13647/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, ovvero con concessione di una misura cautelare collegiale idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso - della nota trasmessa alla ricorrente in data 30 gennaio 2026, prot. n. GSEWEB/P20260074941, avente ad oggetto Comunicazione di abilitazione alla gestione sulla Piattaforma Informatica del GSE della richiesta Tecnicamente Ammissibile di cui al Piano Transizione 5.0 (art.38 del decreto legge 2 marzo 2024), con la quale è stata comunicata la possibilità di accedere alla piattaforma informatica ai fini di completare le fasi c.d. di Conferma 20 e successivamente di Completamento ed è stato rappresentato che Resta inteso che l’eventuale avanzamento della suddetta richiesta sulla Piattaforma Informatica del GSE non implica il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione, che potrà avvenire solamente qualora si saranno rese disponibili le risorse necessarie (doc.n.1); - della comunicazione del GSE del 12 febbraio 2026, prot. n. GSEWEB/P20260123491, di ricevuta di avvenuto invio dell’ordine acconto 20%, nella parte in cui subordina il riconoscimento del credito alla disponibilità di nuove risorse (doc. n. 2); - della comunicazione del GSE del 13.02.2026, con la quale è stato rappresentato alla ricorrente di poter procedere alla comunicazione di completamento di cui al decreto Transizione 5.0, nella parte in cui subordina il riconoscimento del credito alla disponibilità di nuove risorse (doc.n.3); - della nota del GSE del 28.02.2026, prot. n. GSEWEB/P20260179478, di ricevuta di avvenuto caricamento della comunicazione di completamento (doc. n. 4), nella parte in cui subordina il riconoscimento del credito alla disponibilità di nuove risorse ed omette di comunicare alla ricorrente l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione; - dell’indicazione sul portale telematico del GSE … credito prenotato: 0 … (doc.n.5); - e di ogni altro atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, cognito e non, inerente alla procedura TRANSIONE 5.0 per cui è causa; - nonché avverso l’omissione procedimentale dell’amministrazione nella parte in cui non ha comunicato all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione; - con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere un credito d’imposta pari ad € 1.539.507,50.

Giustizia amministrativa202604337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti e comunicazioni del GSE relativi alla procedura Transizione 5.0, nella parte in cui subordinavano il riconoscimento del credito d’imposta alla disponibilità di nuove risorse e non comunicavano l’importo del credito utilizzabile in compensazione, nonché omissione procedimentale connessa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e GSE)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato gli atti del GSE relativi alla gestione della propria richiesta tecnicamente ammissibile nell’ambito del Piano Transizione 5.0. In particolare, ha contestato le comunicazioni concernenti l’abilitazione alla piattaforma, l’invio dell’ordine di acconto, il completamento della procedura e il caricamento della comunicazione finale, nella parte in cui subordinavano il riconoscimento del credito d’imposta alla disponibilità di nuove risorse. Ha inoltre contestato l’indicazione nel portale di un credito prenotato pari a zero e l’omessa comunicazione dell’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, chiedendo il riconoscimento di un credito pari a € 1.539.507,50. Successivamente, con dichiarazione depositata il 18 giugno 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione con cui la ricorrente ha manifestato di non voler più coltivare il giudizio. Il Collegio ha ritenuto applicabile il principio secondo cui, nel processo amministrativo, il ricorrente può disporre dell’azione fino a quando la causa è trattenuta in decisione e dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. In assenza di repliche o richieste contrarie, il giudice non può decidere il merito d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo limitarsi a dichiarare l’improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina, in assenza di repliche o richieste contrarie, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Nel processo amministrativo il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può rinunciare alla prosecuzione sostanziale del giudizio dichiarando il venir meno dell’interesse a ricorrere.
  • Quando il ricorrente dichiara il sopravvenuto venir meno dell’interesse, il giudice non può decidere d’ufficio la controversia nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve prendere atto della dichiarazione e definire il giudizio in rito.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàIncentivi alle imprese
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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