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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20584/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di risarcimento proposta da medici specializzandi, o dai loro eredi, per il danno asseritamente derivante dalla tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie sulla adeguata remunerazione dei medici in formazione specialistica. In primo grado il Tribunale di Roma aveva rigettato le domande; la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto, ritenendo, per alcuni attori, non provata l'inclusione dei corsi di specializzazione frequentati negli elenchi richiesti dalle direttive o la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, e, per un'altra ricorrente, non applicabile il d.lgs. n. 257/1991 perché iscritta prima della sua entrata in vigore. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme e dei principi sul risarcimento da omesso/tardivo recepimento di direttive comunitarie, lamentando anche l'erronea ammissione della contestazione sulla non conformità del corso e l'omesso esame di fatti decisivi; 2) erronea esclusione del diritto della ricorrente già indennizzata a un importo risarcitorio maggiore, parametrato al d.lgs. n. 257/1991 e rivalutato; 3) omessa liquidazione degli interessi compensativi sulla somma riconosciuta; 4) violazione delle norme sovranazionali e convenzionali, anche con riferimento agli artt. 1 Prot. 1 e 14 CEDU, per l'inadeguatezza della liquidazione e la discriminazione rispetto ad altri medici. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili gli altri tre per contrasto con la giurisprudenza consolidata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'inclusione del corso di specializzazione negli elenchi delle direttive europee, oppure la sua equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, costituisce fatto costitutivo della domanda e deve essere allegato e provato dagli attori; la relativa contestazione della controparte integra una mera difesa, non preclusa in appello dall'art. 345, comma 2, c.p.c. Ha inoltre escluso che la tardiva o mancata inclusione di ulteriori specializzazioni negli elenchi ministeriali successivi possa fondare un illecito comunitario, trattandosi di facoltà e non di obbligo dello Stato. Quanto alla posizione della ricorrente già indennizzata, ha ribadito che per le situazioni anteriori al d.lgs. n. 257/1991 opera l'art. 11 l. n. 370/1999 come adempimento parziale con liquidazione legislativa del danno, non applicandosi il d.lgs. n. 257/1991 ai corsi anteriori; ne deriva la natura di debito di valuta dell'obbligazione, con esclusione di rivalutazione e interessi compensativi, salvo specifica prova di ulteriori danni tempestivamente allegati. La Corte ha infine escluso violazioni della normativa sovranazionale o della CEDU, ritenendo non irrisoria la quantificazione legislativa e rimessa alla discrezionalità del legislatore la differenziazione tra situazioni anteriori e successive nel tempo. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi difesa la Presidenza del Consiglio in cassazione, e attestazione del presupposto per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    La contestazione sulla mancanza dei presupposti del corso di specializzazione è stata qualificata come mera difesa e quindi non preclusa in appello.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La doglianza sulla riconducibilità di alcuni corsi a specializzazioni diverse è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica allegazione e supporto.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati incardinati nei nn. 3 e 5, ma la Corte ha escluso la loro fondatezza/inammissibilità alla luce della giurisprudenza consolidata.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile sui motivi centrali perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 1219 c.c.

    Gli interessi legali sulla somma liquidata decorrono, in difetto di messa in mora, dalla notificazione della domanda giudiziale.

  • art. 1224 c.c.

    Inquadrata la liquidazione legislativa come debito di valuta, gli interessi seguono le regole generali dell'art. 1224 c.c.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato come norma sulla liquidazione del danno patrimoniale, ma non ritenuto violato.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa, ma la Corte ha escluso la necessità di diversa quantificazione.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato sul concorso del danneggiato, ma non rilevante per l'accoglimento delle doglianze.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato quale criterio di liquidazione del danno aquiliano, senza effetti favorevoli ai ricorrenti.

  • art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370

    La Corte lo ha qualificato come atto di adempimento parziale e liquidazione legislativa dell'obbligazione risarcitoria per il ritardo nel recepimento delle direttive.

  • art. 6 d.lgs. 30 dicembre 1991, n. 257

    Non applicabile ai medici iscritti a corsi anteriori all'anno accademico 1991-1992, poiché disciplina situazioni future.

  • artt. 5 e 189 Trattato CEE

    Richiamati dai ricorrenti come norme fondanti l'obbligo di attuazione delle direttive, ma la Corte ha escluso una violazione idonea a fondare ulteriori pretese.

  • Direttiva CEE 82/76

    Rilevante come direttiva sulla remunerazione dei medici specializzandi; la Corte ha escluso che la sua mancata piena attuazione giustificasse le pretese ulteriori avanzate.

  • Direttiva CEE 75/363

    Richiamata insieme alle altre direttive in materia di specializzazione medica, senza esito favorevole ai ricorrenti.

  • Direttiva CEE 93/16

    Richiamata come testo normativo europeo sul tema, ma non idonea, secondo la Corte, a superare il consolidato orientamento applicato.

  • artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.

    Invocati dai ricorrenti, ma la Corte ha escluso che la disciplina applicata li violasse.

  • art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU

    La Corte ha escluso che la mancata attribuzione di somme ulteriori integri un'ingerenza incompatibile con il pacifico godimento dei beni.

  • art. 14 CEDU

    È stata esclusa la denunciata discriminazione tra categorie di medici, in ragione della legittimità della differenziazione temporale delle discipline.

  • REGCE 974/98

    Richiamato dai ricorrenti, senza rilievo decisivo per l'esito.

  • RGCE 31 dicembre 1998 n. 2866/982

    Richiamato dai ricorrenti, senza rilievo decisivo per l'esito.

Massime di principio

  • Nei giudizi di risarcimento per tardivo recepimento delle direttive comunitarie sulla remunerazione dei medici specializzandi, l'inclusione della specializzazione negli elenchi delle direttive o la sua equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri costituisce fatto costitutivo della pretesa e deve essere allegata e provata dall'attore.
  • La contestazione della controparte circa la corrispondenza del corso ai requisiti comunitari non è eccezione in senso stretto, ma mera difesa; perciò non è soggetta alla preclusione dell'art. 345, comma 2, c.p.c., ferma la non contestazione dei fatti specifici.
  • Per le vicende anteriori al d.lgs. n. 257/1991, l'art. 11 L. n. 370/1999 realizza una liquidazione legislativa del danno e sostituisce all'originaria pretesa un'obbligazione di valuta, con applicazione delle regole generali su interessi e mora.
  • In tale sistema, rivalutazione monetaria e interessi compensativi non sono dovuti automaticamente sulla somma liquidata, salvo prova specifica di circostanze ulteriori e tempestivamente dedotte.
  • La mancata estensione, da parte dello Stato, dell'elenco delle specializzazioni equipollenti oltre le ipotesi previste non integra di per sé illecito comunitario, quando la normativa europea lasci tale ampliamento alla facoltà degli Stati membri.
  • La quantificazione legislativa del danno in materia di medici specializzandi è di regola satisfattiva e non viola né il diritto dell'Unione né la CEDU, salvo che sia dimostrata una concreta irragionevolezza o una differenza di trattamento priva di giustificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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