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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13837/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un creditore aveva intimato il pagamento di una somma dovuta per spese di lite e, in difetto di adempimento, aveva avviato un pignoramento presso terzi nei confronti del debitore, con intervento di un ulteriore creditore. Il debitore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi deducendo la nullità della notificazione del precetto, perché eseguita presso la residenza del padre dove egli assumeva di non aver mai risieduto o dimorato, e la nullità degli atti esecutivi successivi, compreso il pignoramento. Il tribunale, nella decisione poi impugnata in cassazione, ha ritenuto l’opposizione tardiva, valorizzando che il ricorso era stato depositato oltre venti giorni sia dalla notifica del precetto sia dalla conoscenza dell’atto esecutivo. Con il ricorso per cassazione il debitore ha dedotto, da un lato, violazione di legge per avere il tribunale dichiarato tardiva l’opposizione ex art. 617 c.p.c., e, dall’altro, omesso esame di un fatto decisivo relativo alla nullità delle notifiche del precetto e del pignoramento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, dagli atti esaminabili, la notifica del pignoramento non risultava inesistente ma al più nulla, sicché non poteva fondarsi su tale rilievo una tempestività automatica dell’opposizione. Ha inoltre rilevato che il ricorso non riportava in modo adeguato e autosufficiente il contenuto dell’opposizione proposta nel merito, né consentiva di verificare la decisività delle censure, anche perché il tribunale aveva accertato una conoscenza di fatto dell’esecuzione rilevante ai fini del termine di venti giorni. Per questo la Corte ha applicato il principio di autosufficienza del ricorso, ritenendo non verificabili i vizi denunciati. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine di venti giorni, che decorre, in caso di atto nullo, dalla conoscenza dell’atto o del vizio rilevante; la deduzione di nullità o inesistenza della notificazione incide sulla tempestività dell’opposizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto non è sufficiente se il ricorso non consente di verificare, in concreto, il contenuto delle doglianze e la loro decisività.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’omesso esame di un fatto decisivo può essere dedotto solo se il fatto risulti specificamente individuato e sia effettivamente decisivo, cosa che non emergeva dal ricorso.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara e specifica dei fatti e degli atti rilevanti, con indicazione autosufficiente dei documenti e dei passaggi necessari a consentire il controllo della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’opposizione agli atti esecutivi è soggetta a un termine breve che, quando si contesta un atto esecutivo nullo, decorre dalla sua conoscenza effettiva o comunque dal momento in cui l’interessato abbia avuto contezza dell’esecuzione.
  • La deduzione di inesistenza della notificazione ha effetti radicalmente diversi dalla deduzione di nullità: se dagli atti emerge che la notificazione è stata comunque eseguita, il vizio va trattato come nullità e non come inesistenza.
  • Nel giudizio di legittimità il ricorso deve essere autosufficiente: il ricorrente deve riportare in modo specifico gli atti e i fatti decisivi, così da consentire alla Corte di verificare la fondatezza e la decisività delle censure senza ricorrere a ricostruzioni estrinseche.
  • La censura di tardività dell’opposizione non può essere accolta se il ricorso non chiarisce quale sia stato il primo atto utile, quando sia avvenuta la conoscenza dell’esecuzione e quale contenuto avessero le deduzioni già svolte nel merito.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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