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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15622/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per annullamento della sentenza che lo aveva condannato, con rito abbreviato, per detenzione ai fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente denunciava violazione di legge per mancata qualificazione del fatto nella forma attenuata di cui all'art. 73, comma 5 (fatto lieve), sostenendo che il suo ruolo era meramente esecutivo e che il Tribunale ha valutato in modo parziale le circostanze, valorizzando solo la pluralità di cessioni e il quantitativo di stupefacente invece di valutare congiuntamente tutte le circostanze richieste dalla giurisprudenza per riconoscere la fattispecie attenuata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura prospettata fosse, di fatto, un'attacco alla motivazione e alla valutazione delle circostanze concrete (errore di fatto/apprezzamento) e non un errore di diritto suscettibile di cassazione. La sentenza impugnata era fondata su elementi fattuali precisi e non contestati: sostanza (cocaina), confezioni in 37 dosi da strada, elevata purezza (75%-85%) traducibile in oltre 100 dosi medie giornaliere, disponibilità di denaro contante (1.460 euro) e reiterazione dell'attività di cessione. Per questi motivi la qualificazione nella forma prevista dall'art. 73, comma 1, è stata ritenuta corretta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1

    Norma-base del reato di detenzione ai fini di spaccio: la Corte ha ritenuto che la condotta dell'imputato si sussumesse in questa fattispecie in ragione di quantità, purezza, confezionamento e reiterazione.

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    Fattispecie attenuata (fatto lieve): applicabile solo quando le circostanze complessive dimostrino marginalità del fatto; nel caso concreto è stata esclusa per le caratteristiche oggettive riscontrate (numero di dosi, purezza, ripetizione, proventi).

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    Indica i motivi di ricorso per cassazione rilevanti: il vizio dedotto era un'errata sussunzione (violazione della legge) ma la Corte ha ritenuto che la censura fosse in realtà una critica alla ricostruzione fattuale (vizî di motivazione), che non rientra nella fattispecie di cui a questa lettera quando si tratta di valutazioni probatorie.

  • codice di procedura penale, art. 669, comma 3

    Limita l'immediato ricorso per cassazione (ricorso per saltum) e prevede la conversione in appello in determinati casi; la Corte ha richiamato il principio per argomentare l'inammissibilità dell'impugnazione diretta mirata a discutere valutazioni probatorie.

  • codice di procedura penale, artt. 569 e 442

    Norme sul ricorso per cassazione e sulle forme speciali di impugnazione; richiamate per precisare i limiti procedurali e le alternative (appello) quando la censura investe la valutazione del fatto.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n.5 del 19/01/2000, Neri; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè)

    Richiamata per la distinzione tra errore di diritto (ammissibile in Cassazione) ed errore di apprezzamento dei fatti o vizio di motivazione (non sindacabile in cassazione se travestito da questione di legge).

Massime di principio

  • Se si impugna in Cassazione la qualificazione del fatto, occorre dimostrare un errore di diritto concreto e non limitarsi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti: critiche alla valutazione delle prove sono, di norma, vizî di motivazione e rendono il ricorso inammissibile.
  • La fattispecie attenuata per il "fatto lieve" (art. 73, comma 5) richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le circostanze: ruolo marginale, modesta quantità, occasionalità e assenza di lucrosi proventi. La sola presenza di pluralità di cessioni, quantità significativa, elevata purezza, confezionamento in dosi e denaro contante a disposizione tende a escludere la forma attenuata.
  • Il ricorso per saltum (ricorso immediato in Cassazione) è soggetto a limiti; quando la censura rientra nelle ipotesi in cui il ricorso viene convertito in appello o è improprio, è preferibile proporre appello per motivare criticità fattuali e probatorie.
  • In casi di detenzione ai fini di spaccio, elementi oggettivi come numero di dosi, confezionamento, purezza dello stupefacente, numero di potenziali dosi medie ricavabili e proventi in denaro costituiscono indici forti di attività di spaccio e giustificano la qualificazione nella forma ordinaria (art. 73, comma 1) piuttosto che nella forma attenuata.

Testo integrale

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