Parere n. 365/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento di rigetto n. 00068841 del 23 aprile 2025 dell’istanza di autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato in favore della signora -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeProvvedimento di rigetto n. 00068841 del 23 aprile 2025 dell'istanza di autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato in favore di una cittadina straniera.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego di nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, adottato per la mancanza del certificato di idoneità alloggiativa, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 2, del testo unico sull'immigrazione e l'eccesso di potere. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare dell'atto. Il Ministero dell'interno non ha ancora trasmesso la relazione istruttoria richiesta dalla Sezione; si è limitato a sollecitare la Prefettura competente a predisporre un rapporto controdeduttivo.
Il parere
La Sezione ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo non immediatamente apprezzabile il fumus boni iuris e rilevando che il periculum in mora era stato meramente allegato senza prova. La decisione sul merito del ricorso è stata rinviata: il Ministero dell'interno dovrà trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere la relazione di rito, previamente inviata al ricorrente, che dovrà poter presentare osservazioni e controdeduzioni entro almeno 20 giorni. Restano impregiudicate tutte le questioni in rito e nel merito; in caso di ingiustificato inadempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Osservazioni
Istanza cautelare
La domanda cautelare è respinta perché non risulta immediatamente apprezzabile il fumus boni iuris e il periculum in mora è stato soltanto affermato, senza alcuna prova.
Relazione istruttoria del Ministero dell'interno
Il Ministero deve trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere la relazione di rito, comprensiva delle proprie valutazioni sulle osservazioni e controdeduzioni del ricorrente.
Contraddittorio sulla relazione ministeriale
La relazione deve essere previamente inviata al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998
È invocato dal ricorrente in relazione al diniego dell'autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato; il parere interlocutorio non definisce ancora l'interpretazione o l'applicazione della disposizione nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mera allegazione del periculum in mora, non accompagnata dalla relativa prova, non è sufficiente per ottenere la sospensione dell'atto impugnato.
- Quando la relazione istruttoria dell'amministrazione non è stata trasmessa, il Consiglio di Stato può disporre un incombente istruttorio e rinviare la definizione del ricorso, preservando il contraddittorio mediante la previa comunicazione della relazione al ricorrente e l'assegnazione di un termine per controdedurre.
- L'omessa o ingiustificata trasmissione della relazione istruttoria non impedisce necessariamente la decisione del ricorso straordinario, che può essere definito sulla base degli atti presenti nel fascicolo.
Diniego di nulla osta al lavoro subordinato
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un datore di lavoro privato contro il Ministero dell'interno, per l'annullamento del diniego di autorizzazione all'ingresso in Italia per lavoro subordinato di una cittadina straniera. Il diniego era motivato dalla mancanza del certificato di idoneità alloggiativa.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 2, del testo unico sull'immigrazione e l'eccesso di potere. È stata inoltre proposta istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Istruttoria ministeriale
La Sezione aveva chiesto al Ministero dell'interno di trasmettere una relazione sui fatti entro 20 giorni, avvertendo che, in caso di mancata trasmissione, l'istanza cautelare sarebbe stata trattata sulla base degli atti disponibili. Il Ministero ha trasmesso una nota interlocutoria con cui ha sollecitato la Prefettura competente a predisporre un rapporto controdeduttivo, ma la relazione di rito non risulta ancora acquisita.
Valutazione cautelare
La Sezione ha respinto l'istanza cautelare. Il fumus boni iuris non è stato ritenuto immediatamente apprezzabile, mentre il periculum in mora è stato considerato meramente affermato e non provato. La decisione cautelare non anticipa il giudizio sul merito del ricorso.
Incombenti istruttori e contraddittorio
Per definire il ricorso, il Ministero dell'interno deve trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere la relazione di rito, contenente anche le proprie valutazioni sulle eventuali osservazioni e controdeduzioni del ricorrente. La relazione dovrà essere previamente inviata al ricorrente, cui deve essere concesso un termine non inferiore a 20 giorni per replicare.
Esito interlocutorio
Il parere lascia impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito e rinvia l'affare a una successiva adunanza. In caso di ingiustificata omissione dell'incombente istruttorio, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti private, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
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