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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30767/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso per violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR aveva deciso solo sul profilo della debenza/esenzione dell'ICI e aveva omesso di esaminare la domanda subordinata di rideterminazione della base imponibile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Liguria, in diversa composizione, perché riesamini la causa e provveda anche sulle spese.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008 relativo a diritti di superficie su determinate aree. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; la contribuente aveva proposto appello chiedendo, in via principale, la declaratoria di non debenza dell'ICI e, in subordine, la rideterminazione della base imponibile, sostenendo che nella quantificazione non si era tenuto conto dell'incidenza degli oneri per i lavori necessari ad adattare le aree alla concreta edificabilità. La CTR ha rigettato l'appello richiamando soltanto il tema dell'esenzione dall'ICI, ritenendo che essa potesse derivare solo dalla legge e non da accordo tra le parti, senza esaminare il motivo relativo alla base imponibile. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la riduzione della base imponibile.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato come norma invocata dalla ricorrente in tema di determinazione della base imponibile ICI per le aree interessate.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non può omettere l'esame di un motivo di appello ritualmente devoluto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il giudice deve esaminare tutte le domande e i motivi ritualmente proposti, compresi quelli subordinati; la decisione che si limiti a pronunciarsi solo su uno dei profili devoluti integra omessa pronuncia.
  • In materia tributaria, quando venga contestata non solo la debenza del tributo ma anche la quantificazione della base imponibile, il giudice non può arrestarsi al primo profilo se la parte ha chiesto in via subordinata una rideterminazione dell'imposta.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. si configura anche quando la motivazione della sentenza dia conto solo di una parte delle censure di appello, lasciandone inesaminata un'altra decisiva per la definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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