Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46572/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Catania del 07/04/2022 che aveva annullato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di tentata estorsione pluriaggravata (in concorso con Antonino Alecci e Alfio Scuderi) a carico del Mascali. Il Procuratore deduceva (1) vizio della motivazione del Tribunale nella valutazione della non sicura attendibilità della persona offesa (Giovanni Lanzafame), sostenendo che esistevano elementi di riscontro come il riconoscimento fotografico e il contenuto delle chat che confermavano le minacce; e (2) errata applicazione della legge penale, ritenendo che il fatto dovesse essere qualificato come tentata estorsione (non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni), posto che Lanzafame non era debitore di Mascali e quindi la pretesa era ingiustificata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice di merito e la decisione del Tribunale, che ha motivato la non sicura attendibilità del Lanzafame richiamando assenza di riscontri (tabulati telefonici, conoscenze pregresse tra indagati), contenuto incoerente dei messaggi whatsapp e discrepanze temporali, non presenta manifeste contraddizioni. La Corte ha inoltre osservato che non risulta nell'ordinanza impugnata alcun riferimento a un atto di riconoscimento fotografico effettivamente acquisito. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità (in parte assorbito dalla valutazione sulla gravità indiziaria) e ha rilevato che il Tribunale non aveva definitivamente qualificato il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ma aveva solo ipotizzato tale profilo in via subordinata, richiedendo ulteriori approfondimenti investigativi. Conseguentemente il provvedimento di annullamento della misura custodiale del Tribunale è stato confermato e il ricorso del Procuratore respinto.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione

    La Corte ha ritenuto che il vizio denunciato non ricorre: la valutazione della attendibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se non in presenza di manifeste contraddizioni, che qui sono assenti

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    erronea applicazione della legge penale

    La censura sulla qualificazione del fatto è stata considerata inammissibile o assorbita dalla mancanza di gravità indiziaria; inoltre il Tribunale non ha definitivamente riclassificato il fatto ma ha solo prospettato ipotesi necessitanti ulteriori accertamenti

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012)

    la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni

    Principio applicato dalla Corte: le decisioni sul credito probatorio della vittima sono riservate al giudice di merito e la Cassazione interviene solo in presenza di palesi contraddizioni nella motivazione

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità della persona offesa è tipicamente un accertamento di fatto e difficilmente rivedibile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni nella motivazione
  • La revoca di una misura cautelare per insufficienza della gravità indiziaria può basarsi sull'assenza di riscontri oggettivi (tabulati, dichiarazioni di testimoni, incongruenze nei messaggi) anche se la persona offesa sostiene di essere stata minacciata
  • Per far valere il riconoscimento fotografico o altri riscontri probatori occorre che tali elementi siano effettivamente documentati e richiamati nell'atto motivazionale impugnato; l'assenza di riferimenti impedisce alla Cassazione di dar loro rilievo
  • Le questioni di qualificazione giuridica del fatto (es. estorsione vs esercizio arbitrario delle ragioni) possono risultare assorbite dalla valutazione sull'esistenza della violenza o minaccia e dall'accertamento della gravità indiziaria; impugnazioni che si fondano solo su diversità di qualificazione possono essere inammissibili se i fatti probatori non sono risolti
  • In casi simili è importante acquisire e documentare elementi di riscontro oggettivi (tabulati, testimonianze, messaggi contestualizzati, atti di riconoscimento) per superare la valutazione sulla insufficienza degli indizi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.