Sentenza n. 7467/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in seguito alla dichiarazione dell'appellante di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La pronuncia non decide nel merito le censure rimaste pendenti dopo la sentenza parziale del 2023; le censure già respinte con quella sentenza restano definite. Spese compensate.
Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la graduatoria e le nomine a presidente di sezione della Commissione tributaria provinciale, nonché contro gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudice tributario aveva contestato la graduatoria di un concorso interno per due posti di presidente di sezione della Commissione tributaria provinciale, nella quale era stato collocato al sesto posto anziché al primo, e la nomina dei due candidati vincitori. In primo grado aveva dedotto vizi della delibera di approvazione della graduatoria, del verbale della commissione e delle schede di valutazione, nonché del bando e della risoluzione recante i criteri di valutazione, sostenendo che il punteggio relativo a diligenza e laboriosità fosse stato determinato valorizzando anche sentenze redatte nell'ambito di sostituzioni collegiali, con conseguente sovrastima delle prestazioni individuali. Aveva inoltre contestato la propria scheda di valutazione triennale, chiesto l'annullamento degli atti di nomina e il risarcimento del danno, e sollecitato una verificazione per ricalcolare i punteggi. In appello ha riproposto criticamente le censure di primo grado. Dopo la sentenza parziale del Consiglio di Stato n. 4597/2023, che aveva respinto alcune censure e disposto incombenti istruttori sulle restanti, l'appellante ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso e ha chiesto la declaratoria di estinzione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, c.p.a.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La sopravvenuta carenza di interesse, qui conseguente alla dichiarazione dell'appellante di non avere più interesse alla prosecuzione, comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 38 c.p.a.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La sentenza richiama la disposizione nel quadro delle norme processuali applicabili, ma il testo non esplicita una distinta interpretazione dell'art. 38.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La sentenza richiama la disposizione nel quadro delle norme processuali applicabili, senza illustrarne autonomamente il contenuto; la ragione dichiarata della decisione è la sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
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