CCNL Consorzi ed Enti Industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2025 al 31 dic 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente, con esclusione dei dirigenti, dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione di cui all'art. 36 della Legge 5 ottobre 1991 aderenti alla F.I.C.E.I., qualificati come Enti Pubblici Economici con rapporto di lavoro di natura privatistica. Si applica anche al personale dipendente della FICEI e agli enti o società derivanti da processi di trasformazione o liquidazione dei Consorzi, alle società partecipate e ad altre persone giuridiche che esercitano funzioni analoghe a quelle dei Consorzi industriali.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il CCNL si applica al personale dipendente, esclusi i dirigenti, dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione aderenti alla F.I.C.E.I. e, secondo il testo contrattuale, anche al personale FICEI e a soggetti derivanti da trasformazioni/liquidazioni dei consorzi o partecipati che svolgano funzioni analoghe.
Validità
- Decorrenza: 01/01/2025
- Scadenza: 31/12/2027
- Il contratto continua comunque a produrre effetti fino alla decorrenza del successivo rinnovo.
Assetto contrattuale
Il sistema si articola su:
- livello nazionale;
- livello aziendale / di secondo livello.
Il CCNL attribuisce particolare rilievo alla contrattazione decentrata per premi, welfare, flessibilità organizzativa, mensa, telelavoro/lavoro agile e altri istituti demandati.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- F.I.C.E.I.
- FINDICI
Organizzazioni sindacali
- F.P. CGIL
- CISL F.P.
- UIL F.P.L.
Trattamento economico
Struttura della retribuzione
La retribuzione è definita dal CCNL come composta da:
- retribuzione base: minimi tabellari comprensivi dell'indennità di contingenza;
- retribuzione individuale: retribuzione base + eventuale indennità quadri + assegni continuativi / ad personam;
- retribuzione globale complessiva: retribuzione individuale + quote di 13ª e 14ª.
Mensilità
- Numero mensilità: 14
- 13ª mensilità: tra il 16 e il 20 dicembre
- 14ª mensilità: tra il 15 e il 20 giugno
Divisori contrattuali
- Divisore orario: 156
- Divisore giornaliero: 26
Minimi tabellari mensili
| Livello | 01/01/2025 | 01/01/2026 | 01/01/2027 |
|---|---|---|---|
| A1 | € 2.010,87 | € 2.066,17 | € 2.102,33 |
| A2 | € 2.139,14 | € 2.197,97 | € 2.236,44 |
| A3 | € 2.221,22 | € 2.282,31 | € 2.322,25 |
| B1 | € 2.278,30 | € 2.340,95 | € 2.381,92 |
| B2 | € 2.442,19 | € 2.509,35 | € 2.553,26 |
| B3 | € 2.514,16 | € 2.583,30 | € 2.628,51 |
| C1 | € 2.901,64 | € 2.981,44 | € 3.033,61 |
| C2 | € 3.332,80 | € 3.424,46 | € 3.484,38 |
| C3 | € 3.464,05 | € 3.559,31 | € 3.621,60 |
| Q1 | € 3.550,19 | € 3.647,82 | € 3.711,65 |
| Q2 | € 3.695,85 | € 3.797,48 | € 3.863,94 |
Progressione degli aumenti 2025-2027 e arretrati
| Livello | Stip. base al 31/12/2024 | Incremento 2025 | Retribuzione dal 01/01/2025 | Incremento 2026 | Retribuzione dal 01/01/2026 | Incremento 2027 | Retribuzione dal 01/01/2027 | Arretrati gennaio-agosto 2025 | Incremento triennio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | € 1.933,53 | € 77,34 | € 2.010,87 | € 55,30 | € 2.066,17 | € 36,16 | € 2.102,33 | € 618,73 | 8,50% |
| A2 | € 2.056,87 | € 82,27 | € 2.139,14 | € 58,83 | € 2.197,97 | € 38,46 | € 2.236,44 | € 658,20 | 8,50% |
| A3 | € 2.135,79 | € 85,43 | € 2.221,22 | € 61,08 | € 2.282,31 | € 39,94 | € 2.322,25 | € 683,45 | 8,50% |
| B1 | € 2.190,67 | € 87,63 | € 2.278,30 | € 62,65 | € 2.340,95 | € 40,97 | € 2.381,92 | € 701,01 | 8,50% |
| B2 | € 2.348,26 | € 93,93 | € 2.442,19 | € 67,16 | € 2.509,35 | € 43,91 | € 2.553,26 | € 751,44 | 8,50% |
| B3 | € 2.417,46 | € 96,70 | € 2.514,16 | € 69,14 | € 2.583,30 | € 45,21 | € 2.628,51 | € 773,59 | 8,50% |
| C1 | € 2.790,04 | € 111,60 | € 2.901,64 | € 79,80 | € 2.981,44 | € 52,18 | € 3.033,61 | € 892,81 | 8,50% |
| C2 | € 3.204,62 | € 128,18 | € 3.332,80 | € 91,65 | € 3.424,46 | € 59,93 | € 3.484,38 | € 1.025,48 | 8,50% |
| C3 | € 3.330,82 | € 133,23 | € 3.464,05 | € 95,26 | € 3.559,31 | € 62,29 | € 3.621,60 | € 1.065,86 | 8,50% |
| Q1 | € 3.413,64 | € 136,55 | € 3.550,19 | € 97,63 | € 3.647,82 | € 63,84 | € 3.711,65 | € 1.092,36 | 8,50% |
| Q2 | € 3.553,70 | € 142,15 | € 3.695,85 | € 101,64 | € 3.797,48 | € 66,46 | € 3.863,94 | € 1.137,18 | 8,50% |
Gli arretrati gennaio-agosto 2025 sono previsti con pagamento entro ottobre 2025.
Indennità di funzione quadri
Spetta ai lavoratori con qualifica di quadro ed è utile ai fini del TFR.
| Livello quadri | 01/01/2025 | 01/01/2026 | 01/01/2027 |
|---|---|---|---|
| Q1 | € 239,29 | € 245,78 | € 250,08 |
| Q2 | € 540,80 | € 555,67 | € 565,40 |
Per i quadri, l'indennità di funzione assorbe ogni prestazione lavorativa connessa al ruolo, ma non esclude la corresponsione dell'eventuale indennità di reperibilità.
Elemento di garanzia retributiva (EGR)
Per assicurare la diffusione della contrattazione di secondo livello, se non viene definito l'accordo aziendale nonostante la presentazione della piattaforma, è previsto un Elemento di Garanzia Retributiva di € 52,00 mensili.
Indennità aggiuntiva quadri Q2
Per figure apicali inquadrate Q2, in possesso dei requisiti di legge e responsabili di uffici/settori/servizi, in enti privi di posizioni dirigenziali o con riduzione dei dirigenti, è prevista una indennità aggiuntiva pari al 30% della differenza tra:
- retribuzione tabellare in godimento del Q2, per 14 mensilità;
- retribuzione attribuita alla posizione economica dei dirigenti.
Il parametro di riferimento è l'anzianità di servizio nell'ente del lavoratore Q2: fino a 6 anni o oltre 6 anni.
Indennità di cassa
Dal 01/09/2025:
- € 55,00 mensili, frazionabili per i giorni effettivamente lavorati.
Spetta al lavoratore addetto al maneggio di denaro contante e/o assegni con relativa responsabilità. È riconosciuta anche al sostituto temporaneo per il periodo di effettivo svolgimento.
Indennità di mensa / buono pasto
Dall'01/08/2025:
- importo massimo buono pasto / ticket restaurant: € 8,00.
Spetta ai lavoratori che effettuano rientri pomeridiani non inferiori a 2 ore. Se esiste il servizio mensa, il dipendente partecipa al costo del pasto per 1/3. Il valore non costituisce retribuzione e non è monetizzabile.
Indennità di reperibilità
Compensi giornalieri lordi:
| Fascia di reperibilità | Indennità |
|---|---|
| fino a 4 ore giornaliere | € 12,00 |
| da 4 a 8 ore giornaliere | € 15,00 |
| da 8 a 10 ore giornaliere | € 17,00 |
| da 10 a 12 ore giornaliere | € 22,00 |
Indennità di rischio
Dal 01/09/2025:
- € 358,00 annui.
Riguarda, tra l'altro, attività con automezzi pesanti, mezzi fuoristrada, macchine operatrici, lavori su fognature/canali/pozzi/impianti di depurazione o smaltimento, attività in laboratori di analisi e prelievo campioni.
Indennità di trasferta
Dal 01/09/2025:
- € 44,00 per trasferta autorizzata.
Condizioni principali:
- spetta quando il lavoratore, la cui mansione prevalente non implichi mobilità territoriale, opera ad almeno 10 km dalla sede e fuori dal comune della sede di lavoro;
- per trasferte superiori a 6 ore spetta l'intero importo;
- sotto le 6 ore l'importo si riduce proporzionalmente.
Rimborsi previsti:
- in alternativa, rimborso a piè di lista o importo pari a 1/5 del costo del carburante per spese di viaggio documentate;
- pasti rimborsati fino a € 66,00 giornalieri, con massimo € 33,00 per singolo pasto;
- rimborso trasporto con mezzi pubblici; l'aereo richiede autorizzazione specifica;
- uso auto propria ammesso previa autorizzazione, con rimborso secondo tabelle ACI.
Classificazione del personale
Il sistema di classificazione è articolato in 4 categorie:
- A: A1, A2, A3
- B: B1, B2, B3
- C: C1, C2, C3
- Q: Q1, Q2
In sintesi:
- Categoria A: attività esecutive, tecniche o amministrative di base;
- Categoria B: attività di concetto, specialistiche, anche con coordinamento operativo;
- Categoria C: funzioni tecniche, gestionali o direttive di elevato contenuto professionale;
- Area Q: quadri con rilevante autonomia, responsabilità strategica e coordinamento di strutture/settori complessi.
Orario di lavoro
Orario normale
- 36 ore settimanali
- distribuite su 6 giorni in modo continuato oppure su 5 giorni con intervallo.
Per i lavoratori che operano su tre turni, l'orario settimanale è di 35 ore.
Flessibilità oraria e banca ore
Sono previste forme di flessibilità in ingresso e uscita da concordare a livello aziendale.
Banca ore:
- le ore di straordinario possono confluire in conto ore;
- utilizzo entro 180 giorni;
- limite massimo 70 ore annue;
- fruizione come retribuzione o riposo/permesso per esigenze personali o familiari.
In caso di mancato recupero per fatto imputabile al lavoratore, si applica la proporzionale decurtazione della retribuzione.
Lavoro straordinario
Maggiorazioni sulla retribuzione oraria complessiva:
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| straordinario diurno feriale | 25% |
| straordinario notturno feriale o diurno festivo | 45% |
| straordinario notturno festivo | 55% |
Il limite ordinario è di 200 ore annue pro capite, con verifica aziendale se si supera tale soglia fino a 250 ore annue.
Lavoro notturno
- Definizione: lavoro svolto tra le 22:00 e le 06:00
- Maggiorazione: 20%
Lavoro festivo
Maggiorazioni:
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| lavoro diurno festivo | 30% |
| lavoro notturno festivo | 50% |
Lavoro a turni
Turni considerati:
- Turno A: ciclico, continuo e avvicendato, senza fascia 22:00-06:00;
- Turno B: ciclico, continuo e avvicendato, comprensivo del periodo notturno.
Indennità:
- per prestazioni in turno A o B in orario diurno: 5% della retribuzione oraria complessiva;
- per turno B in orario notturno: si aggiunge, per le ore notturne, anche la maggiorazione del 20%.
Ferie, festività e permessi
Festività
Sono considerate festive le giornate previste dalla legge, tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo e il Santo Patrono del comune della sede di lavoro.
Ferie annuali
- 30 giorni lavorativi se la settimana lavorativa è su 6 giorni;
- 26 giorni se la settimana è su 5 giorni.
Ex festività / festività soppresse
Sono riconosciuti 4 giorni di riposo compensativo aggiuntivi, fruibili anche cumulativamente con le ferie.
Permessi retribuiti
- per giustificati motivi personali o familiari: 36 ore annue;
- dal compimento del 60° anno: ulteriori 2 ore annue per esami diagnostici.
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario.
Permessi per lutto
- 3 giorni per decesso di genitori, coniuge, figli, fratelli, conviventi e affini entro il 1° grado;
- 1 giorno lavorativo per decesso di parenti non conviventi entro il 4° grado e affini.
Permessi per nascita figlio
- fino a 3 giorni.
Malattia e infortunio
Malattia: periodo di comporto
Per il lavoratore che ha superato il periodo di prova:
- 22 mesi in 3 anni.
Ai fini del comporto si sommano tutte le assenze per malattia degli ultimi 3 anni precedenti l'ultima malattia.
Trattamento economico in malattia / infortunio extra professionale
- 12 mesi al 100% della retribuzione;
- dal 13° al 18° mese al 30%;
- dal 19° al 22° mese: conservazione del posto senza retribuzione.
Patologie gravi / salvavita
Non sono computati nel comporto i giorni di ricovero o terapia salvavita e quelli di assenza dovuti agli effetti collaterali, se debitamente certificati.
Aspettativa per malattia
L'ente può concedere, su richiesta:
- fino a 6 mesi di aspettativa non retribuita;
- elevabili a 18 mesi per patologie gravissime.
Infortunio sul lavoro o malattia professionale
- conservazione del posto fino a completa guarigione clinica o stabilizzazione accertata dall'INAIL;
- il testo contrattuale prevede anche, per il trattamento economico, lo stesso schema 12 mesi al 100%, 13°-18° mese al 30%, 19°-22° mese con conservazione del posto, fermo il richiamo alla tutela INAIL.
Maternità, paternità e congedi parentali
Maternità
Si applica la normativa legale. Il CCNL prevede:
- integrazione al 100% della retribuzione durante il congedo di maternità obbligatoria e anticipata.
Paternità
- 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio;
- ulteriori 15 giorni di congedo facoltativo fruibili entro il 5° mese di vita del bambino.
Congedo parentale
Per ogni bambino, nei primi 12 anni di vita:
- ciascun genitore può astenersi dal lavoro;
- limite complessivo ordinario dei genitori: 10 mesi;
- elevabile a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi.
Limiti individuali:
- madre: fino a 6 mesi;
- padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7;
- genitore solo: fino a 10 mesi.
Trattamento economico previsto dal testo:
- primi 30 giorni: intera retribuzione;
- restanti 5 mesi: 40% della retribuzione mensile;
- ulteriori periodi entro l'ottavo anno: 30% se ricorrono i requisiti di reddito previsti dalla legge.
Part-time
- minimo: 30% dell'orario del tempo pieno;
- tipologie: orizzontale e verticale;
- limite quantitativo: 25% del numero dei dipendenti a tempo pieno in organico.
Lavoro supplementare e straordinario nel part-time
- part-time orizzontale: lavoro supplementare fino al 20% dell'orario complessivo annuo, maggiorazione 25%;
- part-time verticale: straordinario massimo 100 ore annue.
Clausole flessibili/elastiche
- variazione della collocazione temporale: maggiorazione 30%;
- aumento della durata nel part-time verticale o misto: maggiorazione 30% fino a 3 ore settimanali, 40% oltre.
Contratti a termine, somministrazione e apprendistato
Tempo determinato
- durata ordinaria massima: 12 mesi;
- fino a 24 mesi solo in presenza delle causali previste dal CCNL e dalla legge;
- massimo 4 proroghe in 24 mesi;
- intervalli tra contratti: 10 giorni se contratto fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore.
Maggiorazioni per prosecuzione oltre scadenza
- fino al 10° giorno: 40% della retribuzione globale complessiva per ogni giorno;
- dal giorno successivo: 60%.
Limiti quantitativi tempo determinato
- in via generale: 15% dei lavoratori a tempo indeterminato;
- enti fino a 5 dipendenti: sempre possibile stipulare un contratto a termine.
Diritto di precedenza
Matura per chi abbia lavorato oltre 6 mesi a termine, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi per le stesse mansioni.
Somministrazione
- limite trimestrale: media del 15% dei dipendenti a tempo indeterminato;
- limite complessivo tra tempo determinato e somministrazione a termine: 25% dei lavoratori a tempo indeterminato.
Apprendistato professionalizzante
Ammesso per i livelli A, B e C.
Trattamento economico:
- 2 livelli inferiori per la prima metà del periodo;
- 1 livello inferiore per la seconda metà.
Welfare e premio di risultato
Welfare
I datori di lavoro devono mettere a disposizione strumenti di welfare, con valore definito dalla contrattazione di secondo livello:
- decorrenza annuale dal 1° marzo;
- utilizzo entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
Beneficiari:
- lavoratori che abbiano superato il periodo di prova;
- in forza al 1° marzo o assunti entro il 30 ottobre;
- tempo indeterminato, determinato o apprendistato con almeno 6 mesi di anzianità;
- esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata.
I valori:
- non sono riproporzionabili per il part-time;
- comprendono eventuali oneri fiscali/contributivi a carico del datore;
- si aggiungono a eventuali altri beni e servizi già presenti in azienda.
Premio di risultato e produttività
Previsto a livello aziendale, con importi e criteri demandati alla contrattazione decentrata, da definire in rapporto a produttività, qualità, efficienza, redditività e competitività dell'ente.
Previdenza complementare e TFR
Previdenza complementare
È richiamato il Fondo Perseo Sirio.
- Contribuzione a carico del datore di lavoro: 3%.
TFR
Spetta il trattamento previsto dalla legge. Per il computo si considerano, oltre allo stipendio, tutti gli emolumenti retributivi aventi carattere continuativo.
Risoluzione del rapporto
Preavviso
In caso di cessazione del rapporto, salvo giusta causa, il preavviso è pari al corrispondente periodo di prova:
| Categoria | Preavviso |
|---|---|
| A | 2 mesi |
| B | 2 mesi |
| C | 5 mesi |
| Q | 6 mesi |
Decorrenza del preavviso: dal giorno immediatamente successivo alla comunicazione del recesso.
Altri istituti rilevanti
- Telelavoro: disciplinato dal CCNL con programmi temporanei e volontari.
- Lavoro agile: rinvio ad apposito documento allegato.
- Diritto allo studio: fino a 200 ore nel triennio, fruibili anche in un anno entro il limite di 150 ore nei casi previsti.
- Formazione: minimo 20 ore annue per ciascun dipendente.
- Congedo per donne vittime di violenza di genere: massimo 3 mesi.
- Cessione solidale di ferie e riposi: ammessa nei limiti previsti dal contratto.
- Condizioni di miglior favore: espressamente salvaguardate.
Accordi e rinnovi
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