Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 14086/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento – previa tutela cautelare -del provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Chisinau del 2/3/2026 - notificato il 5/3./2026 provv. n. 12, con cui è stato negato il visto d'ingresso per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202606308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia a Chisinau

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato, deducendo in particolare la violazione dell'art. 27 del regolamento (UE) 2018/1861. Il diniego era motivato esclusivamente mediante il richiamo a una segnalazione SIS proveniente dalla Romania, senza ulteriore illustrazione dei motivi della segnalazione né di una valutazione individuale della posizione dell'interessata e della sua concreta pericolosità per l'ordine o la sicurezza pubblica.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e sospeso il diniego di visto, ordinando alla Rappresentanza diplomatica competente di procedere al riesame e di depositarne l'esito entro la successiva udienza camerale, fissata al 1 dicembre 2026. Il Collegio ha ritenuto che la scarna documentazione in atti giustificasse la misura cautelare. Nel riesame, la sede diplomatica dovrà accertare i motivi della segnalazione SIS e valutare la proporzionalità e l'adeguatezza del diniego rispetto a essa. La segnalazione SIS non è stata ritenuta automaticamente ostativa al rilascio del visto né idonea a trasformare il diniego in un atto dovuto: l'amministrazione conserva margini di apprezzamento discrezionale e deve svolgere una valutazione individuale, potendo anche esercitare l'autotutela decisoria. Spese riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 27 regolamento (UE) 2018/1861

    la segnalazione Schengen non soltanto non preclude agli Stati non segnalanti di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno, ma, tutt’al contrario, impone loro una valutazione individuale della posizione del cittadino straniero

    La segnalazione SIS non impone automaticamente il diniego del titolo richiesto; lo Stato non segnalante deve valutare individualmente se l'interessato costituisca in concreto una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il diniego di un visto d'ingresso fondato sul solo richiamo a una segnalazione SIS deve essere preceduto da una valutazione individuale della posizione dell'interessato e della concreta incidenza della segnalazione sull'ordine o sulla sicurezza pubblica.
  • La segnalazione SIS proveniente da un altro Stato membro non costituisce automaticamente un impedimento al rilascio del visto da parte dello Stato non segnalante e non trasforma il diniego in un atto rigidamente vincolato.
  • Nel riesaminare una domanda di visto in presenza di una segnalazione SIS, l'autorità competente deve accertare i motivi della segnalazione e verificare la proporzionalità e l'adeguatezza del diniego rispetto a tali motivi.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.