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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00183/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li confermava/condannava per associazione per delinquere finalizzata a reati contro il patrimonio. Di Sunno deduce l'erronea applicazione della recidiva reiterata ex art. 99 c.p. e l'omessa applicazione degli effetti estintivi derivanti da esito positivo di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 legge 25/7/1975 n.354). Risi deduce (1) errata applicazione della recidiva reiterata perché i precedenti penali erano commessi prima che una di quelle condanne fosse divenuta definitiva; (2) mancata verifica del requisito della "stessa indole" per la recidiva specifica (art. 101 c.p.); (3) vizio per la revoca della sospensione condizionale della pena già decisa dal giudice dell'esecuzione (art. 168 c.p.). Entrambi contestano la motivazione e la qualificazione dei precedenti annotati nel casellario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la valutazione del casellario giudiziale e l'applicazione della recidiva reiterata, richiamando le Sezioni Unite (sent. "Sabbatini") secondo cui per la recidiva reiterata non è necessaria una precedente dichiarazione giudiziale di recidiva semplice: è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati espressivi di una maggiore pericolosità sociale, adeguatamente motivate. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulla recidiva specifica, considerando furto e delitti di stupefacenti compatibili come reati della stessa indole laddove emergano finalità di profitto e costante attitudine a procurarsi profitti illeciti. Il motivo relativo alla revoca della sospensione è stato dichiarato privo di interesse. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; è stata respinta la richiesta di liquidazione formulata dalla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    La recidiva reiterata può essere applicata anche in assenza di precedente dichiarazione giudiziale di recidiva semplice: è sufficiente che, al momento della consumazione del reato contestato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati che congiuntamente evidenzino una maggiore pericolosità sociale, purché adeguatamente motivate

  • art. 101 cod. pen.

    Il concetto di "reati della stessa indole" si interpreta in senso funzionale: non occorre identità normativa ma similitudine per natura dei fatti, motivazioni o modalità (ad es. finalità di profitto), desumibile dalla fattispecie concreta

  • art. 47 legge 25 luglio 1975 n. 354

    L'ordinanza e i certificati devono comprovare l'effettivo esito positivo dell'affidamento in prova per far valere effetti estintivi: l'assenza di annotazioni probatorie nel casellario esclude l'applicazione automatica dell'effetto estintivo invocato

  • art. 161 cod. pen.

    Il corretto inquadramento della recidiva può influire sui termini di prescrizione; la Corte richiama che la qualificazione dei precedenti incide sulla durata massima della prescrizione

  • art. 168 cod. pen.

    La revoca della sospensione condizionale è questione che attiene all'esecuzione; se già intervenuta, l'impugnazione relativa può essere priva di interesse qualora non ne derivi utilità concreta per il ricorrente

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina i motivi di impugnazione per cassazione; la Corte ne dichiara i motivi manifestamente infondati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle Ammende in caso di colpa nella presentazione del ricorso; applicata per l'inammissibilità dei ricorsi

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Richiama il requisito dell'interesse ad impugnare; la Corte ha richiamato il principio che l'interesse non può essere meramente teorico e deve comportare utilità concreta per il ricorrente

  • art. 651 cod. proc. pen.

    Citato nel ragionamento sulla rilevanza del giudicato penale ai fini civili; la Corte distingue i profili che giustificano l'interesse della parte civile a impugnare

Massime di principio

  • La recidiva reiterata non richiede che in una precedente sentenza sia stata espressamente dichiarata la recidiva semplice: è sufficiente la presenza, al momento del fatto contestato, di più condanne definitive che, valutate con adeguata motivazione, dimostrino una maggiore attitudine a delinquere
  • La motivazione è essenziale: quando manca una precedente pronuncia sulla recidiva semplice, il giudice deve spiegare perché i precedenti e l'ultimo fatto indicano un rafforzamento della propensione criminale (tipologia dei reati, offensività, omogeneità, collocazione temporale, occasionalità)
  • Per contestare l'applicazione della recidiva è cruciale esibire documentazione ufficiale (certificato del casellario, atti di esecuzione) che dimostri l'estinzione degli effetti penali o l'inesistenza/formalità dei precedenti invocati
  • Il requisito della "stessa indole" va valutato in termini sostanziali e funzionali (modalità, movente, finalità del reato), non solo in base alla corrispondenza letterale della norma violata
  • Le questioni attinenti esclusivamente alla determinazione della pena (ad es. rilevanza o meno della recidiva) possono non interessare la parte civile quando non incidono sul risarcimento: la parte civile ha interesse a impugnare solo se la questione influenza concretamente la liquidazione del danno
  • Un ricorso in cassazione privo di utilità concreta o basato su documentazione insufficiente può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni ex art. 616 c.p.p.; pertanto è necessario valutare preventivamente la fondatezza e il valore probatorio degli elementi prodotti

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