Cassazione Civile, Ordinanza n. 08248/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava i dinieghi dell'amministrazione finanziaria alle istanze di rimborso dell'addizionale IRES introdotta dalla c.d. Robin tax, versata in via cautelativa per gli anni 2008-2012. Sosteneva che la propria attività prevalente consistesse nella commercializzazione di oli combustibili densi sul mercato navale internazionale e che tale attività non rientrasse tra quelle assoggettate all'addizionale prevista dall'art. 81, comma 16, d.l. n. 112/2008. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione di tale norma, censurando la sentenza di merito per avere incluso gli oli combustibili nel novero dei 'petroli' commercializzati ai fini dell'imposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 81, comma 16, d.l. n. 112/2008, nel testo ratione temporis applicabile, include tra i soggetti passivi dell'addizionale le imprese che operano nella commercializzazione di 'petroli', espressione da intendersi in senso ampio, comprensiva del greggio e dei suoi derivati, ivi inclusi gli oli combustibili. Ha quindi condiviso l'interpretazione letterale e teleologica seguita dai giudici di merito, coerente con la ratio della Robin tax individuata dalla Corte costituzionale nella finalità di colpire i sovra-profitti di un settore energetico-petrolifero oligopolistico in presenza di esigenze finanziarie eccezionali. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 81, comma 16, d.l. 25 giugno 2008, n. 112
"l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società ... è applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti ... che operano nei settori di seguito indicati: ... raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale"
La disposizione è stata interpretata nel senso che la commercializzazione di 'petroli' comprende il greggio e i suoi derivati, inclusi gli oli combustibili, sicché anche tale attività rientra tra quelle assoggettate all'addizionale IRES.
art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133
convertito, con modificazioni, il d.l. n. 112 del 2008
Richiamata quale norma di conversione della disciplina istitutiva della c.d. Robin tax.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
sentenza Corte cost. n. 10 del 2015
par. 6.5 del Considerato in diritto
Richiamata per la ricostruzione della ratio legis della Robin tax, destinata a colpire i sovra-profitti congiunturali di un settore energetico-petrolifero oligopolistico, in presenza di esigenze finanziarie eccezionali dello Stato.
Massime di principio
- Nella disciplina dell'addizionale IRES prevista per il settore energetico-petrolifero, il termine 'petroli' va interpretato secondo il significato letterale e comprensivo del greggio e dei suoi derivati, quando ciò risulti coerente con la finalità della norma.
- Quando la Corte verifica la violazione di legge denunciata ex art. 360, n. 3, c.p.c., non accoglie il ricorso se l'interpretazione della norma resa dal giudice di merito è letteralmente corretta e conforme alla ratio legis.
- La ratio della Robin tax è quella di assoggettare a un prelievo differenziato le imprese di un settore energetico caratterizzato da struttura oligopolistica, per incidere sugli eventuali sovra-profitti congiunturali, anche di origine speculativa.
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