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Sentenza

Sentenza del 03/03/2022 n. 6949 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La disputa riguardava un avviso di pagamento per accise per litri di prodotti alcolici ritenuti non versati. La società aveva eccepito che i prodotti erano stati sottratti mediante furto (denuncia presentata) e chiedeva l'abbuono d'imposta ai sensi del D.Lgs. 26/10/1995 n.504, art.4, come modificato dalla L. 21/11/2000 n.342, sostenendo che il reato era opera di terzi non imputabile alla sua condotta. La Commissione provinciale rigettò il ricorso; la Commissione regionale accolse l'appello della società fondandosi sull'archiviazione del procedimento penale (autori ignoti) e sulle misure di vigilanza adottate dalla società. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione contestando che il furto possa dare luogo ad abbuono, poiché il bene non risulta distrutto o disperso ma suscettibile di immissione in commercio. La Corte suprema ha esaminato il quadro normativo nazionale e la giurisprudenza dell'Unione europea (in particolare l'interpretazione della direttiva 92/12 e successive pronunce) e ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle dogane, ha cassato la sentenza impugnata della Commissione regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società. In sintesi: il furto non ha determinato l'abbuono dell'accisa nel caso concreto perché non è stata dimostrata la distruzione o la perdita irrimediabile del prodotto; lo svincolo irregolare dal regime sospensivo per furto comporta la possibile immissione in consumo e, quindi, l'esigibilità del tributo. Sono state compensate le spese processuali.

Norme richiamate

  • Direttiva 92/12/CEE, art.14

    "Il depositario autorizzato beneficia di un abbuono d'imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo, imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore... Ogni Stato membro fissa le condizioni alle quali tali abbuoni sono concessi."

    Fornisce la base per gli abbuoni per perdite in regime sospensivo; gli Stati membri possono disciplinare condizioni, ma la giurisprudenza UE ha orientato verso un regime di responsabilità soggettiva/oggettiva del depositario e ha ristretto la nozione di perdita rilevante per l'abbuono (distruzione o perdita irrimediabile).

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art.4

    "In caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore..."

    La norma nazionale prevede l'abbuono per perdita o distruzione dovuta a caso fortuito/forza maggiore e disciplina la sospensione della riscossione in caso di procedimento penale; la Corte la interpreta alla luce del diritto UE stabilendo che l'abbuono è ammesso solo per distruzione o perdita irrimediabile, non per semplice sottrazione che permetta l'immissione in consumo.

  • L. 21 novembre 2000, n. 342, art.59 (modifica art.4 D.Lgs. 504/1995)

    Ha modificato l'art.4 consolidando la disciplina sull'abbuono in caso di fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo; tuttavia l'interpretazione giurisprudenziale successiva ha limitato l'effetto in caso di furto.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, art.1 lett. g), art.2, art.5 (richiami interni)

    Definiscono il regime sospensivo, i casi di assimilazione all'immissione in consumo e il regime del deposito fiscale; utili per stabilire quando si verifica l'esigibilità dell'accisa e come si inquadra lo svincolo dal regime sospensivo.

  • Direttiva 2020/262 (art.6, par.5-6)

    "La distruzione totale o la perdita irrimediabile... non è considerata immissione in consumo"; "i prodotti sono considerati distrutti o perduti quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa."

    Chiarisce (per periodi successivi ai fatti) che solo distruzione totale o perdita irrimediabile esclude immissione in consumo; la Corte segnala la rilevanza di questa definizione per applicazioni successive anche se la direttiva non era applicabile al caso oggetto del giudizio.

  • Giurisprudenza della Corte di giustizia (es. C-81/15 Kapnoviomichania Karelia; C-95/19 Soc. Silcompa; C-154/16; C-314/06 SPMR; C-279/19 WR; C-494/04 Heintz van Landewijck)

    La giurisprudenza UE ha evidenziato la responsabilità del depositario autorizzato (di tipo oggettivo) per i rischi inerenti all'attività economica, ha distinto perdite/distruzioni rilevanti dalle sottrazioni che consentono l'immissione in consumo e ha precisato la nozione di caso fortuito/forza maggiore rilevante per le accise.

  • Costituzione Italiana, art.3 e art.53 (richiami interpretativi)

    La Corte ha ritenuto che l'interpretazione che esclude l'abbuono per il furto sia compatibile con i principi di uguaglianza e capacità contributiva: l'obbligazione tributaria è ancorata al presupposto economico e non si estingue per eventi successivi, salvo diversa disposizione di legge.

Massime di principio

  • Il furto dei prodotti soggetti ad accisa, di per sé, non determina automaticamente l'abbuono dell'imposta: l'abbuono è normalmente riservato ai casi di distruzione totale o perdita irrimediabile tale da rendere i prodotti inutilizzabili come beni soggetti ad accisa.
  • La normativa e la giurisprudenza UE tendono a riconoscere una responsabilità oggettiva del depositario autorizzato per i rischi inerenti all'attività: lo svincolo irregolare dal regime sospensivo (es. per furto) può comportare l'immissione in consumo e l'esigibilità dell'accisa a carico del depositario.
  • Per ottenere l'abbuono il soggetto deve provare non solo la sottrazione ma soprattutto la distruzione o la perdita irrimediabile dei prodotti; la semplice archiviazione del procedimento penale o l'assenza di responsabilità penale degli autori non è di per sé sufficiente a garantire l'abbuono fiscale.
  • Misure di sicurezza e la tempestiva denuncia sono comunque necessarie (e possono rilevare in altri ambiti, es. per escludere responsabilità aggravate o per ottenere ristori assicurativi), ma non bastano a invalidare l'obbligo tributario in caso di furto, salvo prova della perdita irrimediabile.
  • Per casi futuri, va tenuto conto della recente evoluzione normativa (es. direttiva 2020/262) che chiarisce la distinzione: gli operatori dovrebbero documentare con precisione la perdita e la sua irreversibilità e, quando possibile, ottenere attestazioni delle autorità competenti sulla distruzione o inutilizzabilità dei prodotti.
  • In presenza di frode di terzi particolarmente sofisticata (fattispecie controverse), la questione può richiedere valutazioni specifiche e, talvolta, rimessa alla Corte di giustizia; in dubbio, occorre agire con rapide misure probatorie e attivare coperture assicurative e presidi di compliance.

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