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Sentenza

Sentenza n. 3475/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento del decreto di esclusione n. 706 del 21 settembre 2023, notificato il 29 settembre 2023, con il quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per l'amministrazione generale ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 238 del 14 novembre 2018, esclusione già comunicata dalla commissione d'esame al termine della prova espletata in data 13 settembre 2023 e pubblicata sulla posizione personale del ricorrente sul sito www.vigilfuoco.it, alla sezione concorsi per il mancato superamento della stessa, a causa dell'insufficiente esecuzione dell'esercizio di cui all'allegato C del bando di concorso “MODULO 3”; - del verbale della commissione d'esame del 13 settembre 2023 e della scheda di valutazione relativa al ricorrente; - dell'art. 8 del bando di concorso (D.M. n. 238 del 14 novembre 2018) nella parte in cui richiama l'allegato “C” il quale stabilisce che “la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo.”

Giustizia amministrativa202313543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, verbale della commissione e relativa scheda di valutazione per il mancato superamento della prova di acquaticità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, partecipante alla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei vigili del fuoco, non aveva superato la prova di acquaticità del modulo 3, avendo completato il percorso in 37,58 secondi, oltre il limite di 35 secondi. Deduceva che il risultato fosse dipeso dal malfunzionamento del cronometro e da un malore improvviso, poi documentato da referti del pronto soccorso attestanti una sindrome vertiginosa transitoria. Contestava inoltre la legittimità dell'art. 8 del bando e dell'allegato C, nella parte in cui prevedevano l'esclusione anche quando il mancato completamento o superamento della prova fosse conseguenza di un infortunio occorso durante l'esecuzione. Secondo il ricorrente, tale disciplina violava i principi di imparzialità, buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità, perché poneva a suo carico le conseguenze di un impedimento oggettivo, temporaneo e non imputabile. Veniva altresì contestata l'attendibilità del sistema di cronometraggio, ritenuto non certificato e non supervisionato da cronometristi qualificati. Il Ministero eccepiva la tardività dell'impugnazione delle clausole del bando, il difetto di interesse, la correttezza del cronometraggio, il carattere vincolato dell'esclusione e la particolare efficacia probatoria del verbale della commissione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto tempestiva l'impugnazione dell'art. 8 del bando e dell'allegato C, poiché la clausola non aveva efficacia immediatamente escludente e la sua lesività si era concretizzata solo con l'adozione del provvedimento di esclusione. Nel merito, ha dichiarato illegittima la previsione che imponeva l'esclusione anche per il mancato superamento della prova dovuto a un infortunio o malore occorso durante l'esecuzione. Tale previsione è stata ritenuta irragionevole e sproporzionata, in quanto riversava sul candidato le conseguenze di un impedimento oggettivo, temporaneo, imprevedibile e non imputabile, senza consentire una sessione di recupero. Il differimento della prova non avrebbe compromesso la par condicio, considerato che i candidati non partecipavano contemporaneamente e che una ripetizione successiva all'eliminazione dell'impedimento non avrebbe attribuito un indebito vantaggio. Nel caso concreto, il malore improvviso è stato ritenuto sufficientemente provato dai referti sanitari, in particolare dalla diagnosi di sindrome vertiginosa transitoria, compatibile con le difficoltà incontrate durante la prova e non indicativa di un'inidoneità fisica permanente, come confermato dal successivo superamento delle visite mediche. L'assenza del malore nel verbale non è stata ritenuta decisiva, potendo dipendere dalla mancata trascrizione in verbali redatti per gruppi di candidati. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento di esclusione, disposto la definitiva ammissione al prosieguo della procedura e consolidato gli esiti delle prove sostenute in esecuzione dell'ordinanza cautelare d'appello. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 287, 289 e 295, l. 27 dicembre 2017, n. 205

    Norme che stabiliscono i limiti della procedura speciale di reclutamento nella quale era inserito il ricorrente.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139

    Individua il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui era riservata la procedura.

  • art. 8 del bando di concorso, d.m. n. 238 del 14 novembre 2018

    Richiamava l'allegato C e disciplinava gli effetti del mancato completamento o superamento delle prove.

  • allegato C al d.m. n. 238 del 14 novembre 2018

    la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso

    La clausola è stata annullata nella parte in cui imponeva l'esclusione anche per un impedimento temporaneo, imprevedibile e non imputabile verificatosi durante la prova.

  • art. 12 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139

    Richiamato per evidenziare che il mancato superamento della procedura comportava la cancellazione dagli elenchi del personale volontario.

  • art. 20 d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76

    Richiamato unitamente all'art. 12 del d.lgs. n. 139/2006 per gli effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato superamento della prova.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Ha costituito la base normativa per l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Una clausola di bando che prevede l'esclusione per il mancato superamento di una prova, senza distinguere l'insuccesso imputabile al candidato dall'impedimento oggettivo, temporaneo, imprevedibile e non imputabile verificatosi durante la prova, è illegittima per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
  • Quando un candidato dimostri con documentazione sanitaria oggettiva che il mancato superamento di una prova selettiva è dipeso da un malore o infortunio temporaneo occorso durante l'esecuzione, l'amministrazione deve consentire la ripetizione della prova dopo il recupero, se ciò non compromette la par condicio e la regolarità della procedura.
  • La previsione di una sessione di recupero per un candidato temporaneamente impedito non viola la par condicio quando i concorrenti non svolgono contemporaneamente le prove e la ripetizione non attribuisce al candidato un vantaggio competitivo indebito.
  • La causa di forza maggiore può essere esclusa quando una nuova prova negativa dopo una precedente ripetizione per infortunio dimostri l'inidoneità fisica, quando la diagnosi sia generica o meramente anamnestica, quando manchi il nesso eziologico tra evento e prova, quando il ritardo negli accertamenti consenta l'inserimento di fattori esterni o quando vi sia una sintomatologia preesistente incompatibile con l'imprevedibilità dell'evento.
  • L'impugnazione di una clausola di bando che non produce immediatamente un effetto escludente è tempestiva se proposta insieme all'impugnazione dell'atto applicativo che concretizza la lesione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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