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Sentenza

Sentenza del 06/12/2018 n. 12412 - Comm. Trib. Prov. Catania

Tarsu - rifiuti non assibilabili agli urbani - incertezza sull'esistenza/estensione delle superfici - conseguenza - applicazione imposta sull'intera area

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa del Comune è stata ritenuta legittima: l'incertezza sull'esistenza o sull'estensione delle superfici non produttive di rifiuti urbani, o produttive soltanto di rifiuti non assimilati, non consente di applicare l'esclusione o la riduzione della TARSU. Pertanto, la tassa può essere calcolata sull'intera superficie.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'individuazione delle superfici aziendali escluse dalla TARSU perché inidonee alla produzione di rifiuti oppure destinate a lavorazioni dalle quali derivassero esclusivamente rifiuti non assimilati agli urbani. Secondo la normativa, spettava all'impresa fornire, già al momento della denuncia, dati precisi e documentazione idonea a delimitare tali superfici. In mancanza di una chiara indicazione dell'esistenza e dell'estensione delle aree non imponibili, e considerando anche l'incidenza quantitativa dei rifiuti non assimilati sul totale dei rifiuti prodotti, l'amministrazione poteva ritenere imponibile l'intera area.

Norme richiamate

  • Normativa TARSU in materia di superfici tassabili ed esclusione delle aree produttive di rifiuti non assimilati

    L'impresa che chiede l'esclusione di determinate superfici deve indicare con precisione le aree interessate e dimostrare che esse non producono rifiuti urbani o assimilati. In caso di incertezza, prevale l'applicazione della tassa sull'intera area.

Massime di principio

  • Il contribuente che invoca l'esclusione o la riduzione della tassa sui rifiuti deve fornire dati puntuali, planimetrie e documentazione idonea a delimitare le superfici non imponibili.
  • Non è sufficiente dimostrare genericamente che l'attività produce rifiuti speciali o non assimilati: occorre collegare tali rifiuti a specifiche aree produttive e indicarne l'estensione.
  • Se rimane un'incertezza concreta sull'esistenza o sui confini delle superfici escluse, l'amministrazione può legittimamente tassare l'intera area.
  • La produzione solo quantitativamente prevalente di rifiuti non assimilati non determina automaticamente l'esclusione di tutta la superficie: la valutazione deve riguardare aree determinate e adeguatamente provate.

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