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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24625/2023 del 14/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a una cartella esattoriale emessa per il pagamento di contributi, sanzioni e interessi dovuti alla Cassa forense per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. La professionista sosteneva di non aver superato, per gli anni rilevanti, i limiti di reddito fissati per l'iscrizione obbligatoria alla Cassa e contestava il criterio adottato per individuare il reddito professionale utile al calcolo dell'obbligazione contributiva. In primo grado l'opposizione era stata accolta; la Corte d'appello aveva invece riformato parzialmente la decisione, ritenendo dovuti i contributi per gli anni 2010, 2011 e 2013, e aveva valorizzato il reddito dichiarato nel quadro RE 21 del modello Unico come parametro autonomamente fissato dalla Cassa. Nel ricorso per cassazione la professionista deduceva: 1) violazione degli artt. 3 e 10 TUIR e dell'art. 11 L. n. 141/1992, sostenendo che il 'reddito professionale netto' dovesse coincidere con il reddito imponibile IRPEF, cioè con il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili, e non con l'importo lordo indicato nel quadro RE 21; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse affermato la debenza dei contributi per il 2013 in difetto di specifica domanda della Cassa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che l'imponibile contributivo previdenziale va riferito al reddito professionale e non al reddito imponibile ai fini IRPEF, e che la Cassa forense, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, può individuare il parametro reddituale rilevante per l'obbligo contributivo. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e per inosservanza degli oneri di autosufficienza, non essendo stati trascritti gli atti rilevanti del giudizio di merito necessari a verificare l'asserita ultrapetizione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione principale, con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il reddito rilevante ai fini contributivi coincidesse con il reddito complessivo IRPEF, ma la Corte esclude tale equivalenza nel sistema previdenziale forense.

  • art. 10 DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La Corte osserva che gli oneri deducibili operano sul reddito complessivo ai fini fiscali e che tra essi rientrano anche i contributi alla cassa professionale, sicché non è coerente far dipendere l'imponibile contributivo dalla loro deduzione.

  • art. 11 L. 11 febbraio 1992, n. 141

    Norma che, modificando la disciplina previgente, conferma il potere del comitato dei delegati di fissare i minimi di reddito o volume d'affari per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione.

  • art. 2 L. n. 319 del 1975

    Attribuisce al comitato dei delegati della Cassa, sentito il CNF, il potere di determinare i criteri per accertare quali iscritti esercitino la libera professione con carattere di continuità, tenendo conto dell'entità e del carattere prevalente del lavoro professionale.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è ritenuta inammissibile perché non sorretta da una adeguata esposizione e trascrizione degli atti processuali rilevanti.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo richiama come norma che impone l'onere di specificità e di indicazione/trascrizione degli atti su cui si fonda il ricorso.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 366 n. 6 c.p.c. per affermare l'inammissibilità del motivo non autosufficiente.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Disposizione processuale citata nella parte introduttiva per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di previdenza professionale, l'ente previdenziale può, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, individuare il parametro reddituale rilevante per l'insorgenza dell'obbligo contributivo, purché tale parametro sia riconducibile al reddito professionale e non alteri il dato normativo di base.
  • Il 'reddito professionale' ai fini contributivi non coincide automaticamente con il reddito imponibile IRPEF: quest'ultimo è il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili, mentre il primo riguarda i soli compensi derivanti dall'attività professionale.
  • Non è concettualmente coerente assumere, come base dell'imponibile contributivo, un reddito che risulti abbattuto dalla deduzione di contributi dovuti alla stessa cassa professionale, se tali contributi sono essi stessi inclusi tra gli oneri deducibili fiscali.
  • Nel ricorso per cassazione, anche quando si deduce un error in procedendo o violazione dell'art. 112 c.p.c., il motivo deve rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza, con trascrizione degli atti processuali rilevanti, altrimenti è inammissibile.
  • La Corte di cassazione può rigettare il ricorso anche quando il primo motivo sia infondato nel merito e il secondo sia inammissibile per difetto di specificità; in tal caso, la soccombenza resta integralmente a carico del ricorrente, salva compensazione delle spese per ragioni di novità della questione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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