Cassazione Penale, Sentenza n. 28270/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello con tre motivi: 1) omessa motivazione/errores in procedendo per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e della assunzione della testimonianza di Giuseppe Cerini; 2) errata qualificazione del fatto e errores in iudicando: secondo i ricorrenti la Corte non avrebbe valutato adeguatamente l'insussistenza degli elementi della ricettazione (assenza di concorso nel reato presupposto, mancanza della traditio e della prova dell'acquisto/conoscenza della provenienza delittuosa, inesistenza della partecipazione di Montemurro, carenza dell'elemento psicologico); 3) inosservanza o errata applicazione dell'art. 129 c.p.p. in relazione ai termini di prescrizione: i ricorrenti sostenevano che la consumazione della ricettazione fosse avvenuta tra il 2008 e il 2011 e non il 29/08/2013 (data del rinvenimento), con la conseguente estinzione per prescrizione già nel 2018 o nel 2021.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo e ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di ricettazione oggetto della condanna. Il Collegio ha rilevato che la Corte d'appello aveva erroneamente fissato la data di consumazione della ricettazione al momento dell'accertamento (29/08/2013). In applicazione del principio che la ricettazione è reato istantaneo (consumazione al momento della ricezione/acquisto) e del principio del favor rei, in mancanza di prova certa sulla data di acquisizione deve collocarsi la consumazione in prossimità della commissione del reato presupposto (i furti indicati nel 2008 e l'8/11/2011). Tenuto conto anche dei periodi di sospensione della prescrizione (373 giorni complessivi per astensione e misure Covid), il termine di prescrizione è risultato maturato: per i fatti del 2008 nel 2019 e per quelli riferiti all'8/11/2011 nel 16/11/2022. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p. perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha altresì precisato che non sussistono gli estremi per un proscioglimento pienamente liberatorio sul piano del merito, motivo per cui è stata disposta la declaratoria di estinzione per prescrizione e non un'assoluzione nel merito.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; richiamata in relazione ai mezzi dedotti (omessa motivazione, errata applicazione della legge penale, ecc.).
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla decorrenza e alla valutazione della prescrizione; la Corte ha esaminato la questione della data di consumazione del reato e la corretta valutazione dei termini prescrizionali.
art. 620 cod. proc. pen.
Norma che consente l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione; applicata dalla Corte di cassazione per dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
art. 83, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con mod. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
Richiamata per la disciplina emergenziale relativa alla sospensione dei termini (misure Covid-19) che ha inciso sul calcolo della prescrizione; la Corte ha computato 64 giorni di sospensione in applicazione di tale normativa.
principio del favor rei (giurisprudenza consolidata)
Principio di diritto secondo cui, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione del reato, il termine prescrizionale va computato a maggior vantaggio dell'imputato collocando la consumazione alla data più risalente plausibile (qui in prossimità della commissione del reato presupposto).
Massime di principio
- La ricettazione è reato istantaneo: si consuma nel momento in cui l'agente riceve o acquista la cosa di provenienza delittuosa; non rileva il momento del successivo rinvenimento degli oggetti presso l'imputato.
- L'onere di provare con precisione la data di acquisizione/consumazione grava sull'accusa; in mancanza di prova certa si applica il favor rei e la data di consumazione va collocata nella data più favorevole all'imputato (in pratica, in prossimità della commissione del reato presupposto).
- Quando la data di consumazione non è accertata, il calcolo della prescrizione può far maturare l'estinzione anche se il sequestro o il rinvenimento avvengono successivamente: il giudice non può arbitrariamente assumere la data del sequestro come momento consumativo se mancano elementi probatori contrari.
- Le sospensioni dei termini (es. astensioni forensi, disposizioni emergenziali come quelle Covid) devono essere computate nel calcolo della prescrizione e possono determinare l'avverarsi della estinzione del reato.
- Se la prescrizione è accertata, il giudice di legittimità annulla la sentenza senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p. anche quando non siano emersi elementi sufficienti per un proscioglimento pieno nel merito.
- In casi analoghi è strategico per la difesa cercare di dimostrare l'assenza di prova certa sulla data di acquisizione (per ottenere il favor rei) o, alternativamente, produrre elementi che dimostrino una acquisizione più recente per impedire la prescrizione.
- Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria (es. assunzione di testi) devono essere adeguatamente motivate e valutate dal giudice; tuttavia, se la questione della prescrizione è decisiva e favorevole all'imputato, la decisione sulla rinnovazione può diventare interlocutoria rispetto all'esito finale.
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