Cassazione Penale, Sentenza n. 02065/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava il decreto di sequestro preventivo nei suoi confronti e della societa La Stazione s.r.l.s. deducendo: 1) violazione di norme processuali (artt. 324 commi 3 e 5; artt. 309 commi 9 e 10), atteso che la decisione sarebbe intervenuta oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti (ricezione indicata il 16/06/2025 e decisione il 15/07/2025); 2) vizio di motivazione per mancanza o mera apparenza, sostenendo la manifesta inconsistenza degli elementi posti a base del sequestro (in particolare l'ipotesi di trasferimento fraudolento di valori e il reato di truffa) e l'assenza di una risposta esaustiva alle argomentazioni difensive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: il termine di cui all'art. 324, comma 3, c.p.p. relativo al riesame di misure cautelari reali ha natura meramente ordinatoria; il termine perentorio decisorio di dieci giorni decorre dal momento in cui il Tribunale ritiene gli atti completi, e nella specie gli atti completi sono pervenuti il 10/07/2025, sicché la decisione del 15/07/2025 e' tempestiva. La Corte ha inoltre sottolineato che la trasmissione incompleta o illeggibile degli atti può sospendere il decorso fino al completamento. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perche' il ricorrente aveva contestato essenzialmente la scarsa persuasivita' della motivazione; tale censura non costituisce 'violazione di legge' ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p., ma eventualmente puo' essere proposta con il motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p. La Corte ha peraltro ritenuto che il Tribunale di Frosinone avesse affrontato e motivato le questioni sollevate. Per l'inammissibilita' del ricorso e la colpa nella proposta dell'impugnazione, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen. (commi rilevanti)
Nel procedimento di riesame di misure cautelari reali il termine previsto ha natura meramente ordinatoria; il termine perentorio decisorio di dieci giorni decorre dal momento in cui il Tribunale ritiene gli atti completi
art. 309 cod. proc. pen. (commi richiamati, incluso comma 5 e comma 10)
Le disposizioni sul termine per la trasmissione degli atti e sulla decadenza previste per misure personali non sono applicabili automaticamente alle misure reali; il rinvio contenuto in art. 324 va interpretato in riferimento alla formulazione originaria dell'art. 309
art. 611 cod. proc. pen.
Regole sul procedimento in camera di consiglio per il riesame e sulla possibilita' delle parti di presenziare
art. 325 cod. proc. pen.
Limiti di proponibilita' del ricorso per cassazione: sono impugnabili violazioni di legge; non rientrano in tale nozione tutte le critiche di persuasivita' della motivazione
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e)
La censura relativa alla contraddittorieta' o illogicita' manifesta della motivazione e' proponibile mediante il specifico motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606, non come vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 325
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento delle spese e all'ammenda in caso di ricorso inammissibile proposto con colpa
Legge 8 aprile 2015, n. 47 (richiamata)
Richiamata a titolo storico per l'osservazione che le modifiche introdotte non mutano la regola sull'inapplicabilita' delle disposizioni sulle misure personali al riesame delle misure reali
Massime di principio
- Nel riesame di misure cautelari reali (sequestro preventivo) il termine indicato dall'art. 324 c.p.p. e' meramente ordinatorio; il termine perentorio decisorio decorre dal momento in cui il giudice ritiene completi gli atti ricevuti
- La tardiva trasmissione o la trasmissione incompleta/illeggibile degli atti puo' sospendere il decorso del termine perentorio fino al completamento della documentazione
- Le questioni attinenti alla motivazione che consistono in critiche di persuasivita' o apprezzamenti di merito non costituiscono di per sé violazioni di legge proponibili in cassazione sotto art. 325 c.p.p.; tali profili vanno dedotti con il specifico motivo di cui all'art. 606 c.p.p. (lett. e)
- Il giudice del riesame deve compiere una valutazione puntuale del 'fumus commissi delicti', tenendo conto delle risultanze concrete e delle eccezioni difensive, e motivare le ragioni per cui ritiene sussistenti gli indizi richiesti per il sequestro
- Chi impugna deve vigilare sulla completezza e leggibilita' degli atti e, se presente alle udienze, sollevare tempestivamente eventuali eccezioni sul decorso dei termini per non perdere argomentazioni procedurali
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o non ammissibili puo' comportare condanne al pagamento delle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende) se ravvisata colpa nella proposta dell'impugnazione
- Per contestare la legittimita' di un sequestro preventivo e la carenza di indizi e' fondamentale articolare chiaramente nel ricorso i profili di 'mancanza' o 'apparenza' della motivazione ovvero utilizzare il corretto motivo di merito ai sensi dell'art. 606
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