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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5349/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la statuizione che la condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. Si censura che, in presenza di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato mediante condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p., non sussiste una "sentenza di condanna" e dunque non può essere posta a carico dell'imputato la liquidazione delle spese della parte civile ai sensi degli artt. 538 e 541 c.p.p.; inoltre si lamenta carenza di motivazione in ordine alla condanna alle spese civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza del Tribunale di Arezzo che condannava la ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte civile. La Corte ha ritenuto che la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per condotte riparatorie non rientra nel novero delle "sentenze di condanna" e quindi non può legittimare la condanna alle spese della parte civile; il resto della decisione del Tribunale è stato confermato tacitamente nella parte non toccata dall'annullamento.

Norme richiamate

  • art. 162-ter cod. pen.

    Prevede l'estinzione del reato per condotte riparatorie; la Corte osserva che la sentenza che accerta la congruità della riparazione ai fini dell'estinzione non costituisce sentenza di condanna e non ha efficacia di giudicato in sede civile.

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Disciplina la connessione tra la decisione sulle domande della parte civile e la pronuncia di sentenza di condanna; la Corte ne trae il principio secondo cui il giudice penale decide sulla restituzione e sul risarcimento in genere in caso di condanna.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Consente la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile quando è pronunciata condanna alle statuizioni civili; la Corte rileva che tale disposizione non è invocabile quando il procedimento si estingue per condotte riparatorie senza condanna.

  • art. 539 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella impugnazione insieme ad altre disposizioni sul regime delle spese, nel quadro della tesi che la condanna delle spese civili presuppone una sentenza di condanna penale.

  • Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016 (Schirru)

    Giurisprudenza della Corte che afferma la regola della subordinazione del potere del giudice penale di decidere sulle restituzioni e il risarcimento alla pronuncia di sentenza di condanna; utilizzata per confermare che le sentenze di estinzione per riparazione non sono sentenze di condanna.

  • Sez. 5, n. 10390 del 14/02/2019 (Caracciolo)

    Giurisprudenza che precisa l'assenza di interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di estinzione ex art. 162-ter in quanto tale sentenza, limitandosi ad accertare la congruità dell'offerta, non pregiudica i diritti della parte civile in sede civile.

Massime di principio

  • La sentenza di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p. non costituisce una "sentenza di condanna" e quindi, in linea generale, non è idonea a fondare pronunce sulle restituzioni o sul risarcimento richieste dalla parte civile in sede penale.
  • Il giudice penale può valutare la congruità della riparazione ai fini dell'estinzione del reato, ma tale accertamento non pregiudica né sostituisce l'azione civile: la parte civile conserva il diritto di agire in sede civile per ottenere il risarcimento o la restituzione.
  • La condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile in una sentenza che non è di condanna penale è illegittima; in casi simili, la parte che subisce tale statuizione può proporre ricorso per cassazione con buone possibilità di accoglimento.
  • Quando si verifichi estinzione del reato per riparazione, il giudice deve astenersi dal liquidare o attribuire spese civili come effetto di una condanna penale, salvo che vi sia una autonoma statuizione di condanna civile fondata su diverso presupposto.
  • Per la parte civile che intende ottenere il ristoro complessivo, la via più sicura resta il giudizio civile ordinario, dato che l'accertamento sulla congruità della riparazione penale non ha efficacia vincolante in sede civile.

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