Cassazione Civile, Sentenza n. 10086/2020 del 28/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il ricorrente, giudice del Tribunale di Palermo, era stato sottoposto a misure cautelari disciplinari dopo che, nell’ambito di un procedimento prefallimentare relativo a una società calcistica, gli erano state contestate condotte connesse alla gestione dell’istanza di fallimento e al ricevimento, per sé e per altri, di utilità provenienti dal presidente della società. In sede penale cautelare, la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame e quella del GIP, facendo venir meno i gravi indizi relativi alla corruzione. Con ordinanza n. 104 del 2019, la Sezione disciplinare del CSM revocò la sospensione obbligatoria, dichiarò inammissibile una nuova richiesta di trasferimento provvisorio riguardante un distinto episodio relativo alla nomina di una professionista legata al magistrato, e sostituì la sospensione facoltativa con il trasferimento provvisorio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. La misura fu fondata sul fumus dell’illecito disciplinare di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006: uso strumentale della qualità di magistrato per ottenere vantaggi ingiusti per sé o per altri, ravvisato nei favori ricevuti dopo il rigetto dell’istanza di fallimento, tra cui la designazione della persona con cui il magistrato aveva una relazione sentimentale nel comitato etico della società, con compenso di 6.000 euro annui, oltre ad altri benefici indicati nell’incolpazione. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto, sostenendo che l’illecito di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), fosse diverso dall’illecito contestato di cui all’art. 4, lett. d); 2) violazione degli artt. 13 e 22 del d.lgs. n. 109 del 2006, per essere stata disposta la sostituzione della sospensione con il trasferimento senza richiesta dei titolari dell’azione disciplinare e senza contraddittorio; 3) erronea applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. a), perché non vi sarebbe stata esplicita spendita della qualità di magistrato e i vantaggi sarebbero stati meri atti di cortesia; 4) vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari che giustificavano il trasferimento.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: il fatto ritenuto era compreso in quello contestato, perché il CSM aveva considerato un segmento più ristretto dell’addebito, senza sostituirne gli elementi essenziali; la riqualificazione disciplinare non aveva inoltre determinato un concreto pregiudizio difensivo. Il secondo motivo è stato respinto: il trasferimento provvisorio costituiva sostituzione in melius della sospensione facoltativa già richiesta dal Ministro e applicata dal CSM, non una nuova iniziativa cautelare; era sufficiente acquisire il parere obbligatorio, ma non vincolante, del pubblico ministero, che era stato sentito, e non occorreva una nuova richiesta dei titolari dell’azione disciplinare. Il terzo motivo è stato respinto nella parte relativa alla necessità di spendere esplicitamente la qualità di magistrato: tale esplicitazione non è necessaria quando la qualità sia nota all’interlocutore, essendo sufficiente l’uso strumentale di essa per ottenere vantaggi ingiusti; la censura sulla concreta correlazione tra qualità e vantaggi è stata dichiarata inammissibile perché diretta a una rivalutazione dei fatti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: il CSM aveva motivato adeguatamente il periculum in mora e la necessità di allontanare temporaneamente il magistrato dalla sede di Palermo, mentre la residua censura sollecitava una nuova valutazione fattuale. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare al Ministero le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 109/2006
In sostanza, l’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a), sussiste sol che il magistrato, al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni, strumentalizzi la sua qualità per conseguire ingiusti vantaggi per sè o per altri; non è necessaria la esplicita spendita della qualità quando questa è nota all’interlocutore, rilevando piuttosto l’approfittamento della stessa per conseguire ingiusti vantaggi.
L’illecito disciplinare extrafunzionale ricorre quando il magistrato, fuori dall’esercizio delle funzioni, utilizza strumentalmente la propria qualità per ottenere vantaggi ingiusti per sé o per altri. Non occorre un’esplicita dichiarazione della qualità se questa è già nota all’interlocutore; è sufficiente l’approfittamento della qualità.
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, a fronte della istanza con la quale l’incolpato ha chiesto la revoca della misura della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio applicata ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 1, legittimamente il Consiglio Superiore della Magistratura può, anche in assenza di espressa richiesta dei titolari dell’azione disciplinare, anzichè accogliere l’istanza, sostituire la detta misura con quella meno gravosa del trasferimento provvisorio ad altro ufficio di un distretto limitrofo prevista dal medesimo art. 22, in quanto tale sostituzione in melius non costituisce una nuova iniziativa cautelare nei confronti dell’incolpato, ma si risolve nell’accoglimento parziale dell’istanza di revoca avanzata dall’incolpato, in relazione alla quale è sufficiente acquisire il parere del pubblico ministero.
Quando l’incolpato chiede la revoca della sospensione cautelare facoltativa, il CSM può sostituirla con il meno gravoso trasferimento provvisorio presso un ufficio di un distretto limitrofo anche senza una nuova richiesta dei titolari dell’azione disciplinare. La sostituzione in melius è un accoglimento parziale dell’istanza di revoca; è sufficiente acquisire il parere obbligatorio e non vincolante del pubblico ministero.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, la diversa qualificazione giuridica del fatto non viola il principio di correlazione tra accusa e decisione quando il fatto ritenuto è integralmente compreso in quello contestato, così che tra i due sussiste un rapporto di continenza, e non vi è un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa.
- La sostituzione di una misura cautelare disciplinare più grave con una meno grave, richiesta dall’incolpato in luogo della revoca, non costituisce una nuova iniziativa cautelare: il CSM può disporla senza una nuova richiesta dei titolari dell’azione disciplinare, dopo aver sentito il parere del pubblico ministero.
- L’illecito disciplinare consistente nell’uso della qualità di magistrato per conseguire vantaggi ingiusti può essere commesso anche senza spendita esplicita di tale qualità, quando essa sia nota all’interlocutore; rileva l’utilizzazione strumentale della qualità fuori dall’esercizio delle funzioni.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione delle esigenze cautelari non consente una nuova valutazione dei fatti quando il giudice disciplinare abbia esposto una motivazione non viziata da illogicità o errori giuridici.
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