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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09513/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall’irrogazione, nei confronti di un dirigente dell’Agenzia delle Entrate, di una sanzione disciplinare pecuniaria di euro 500 per aver, nell’esercizio delle funzioni, omesso di astenersi da attività che avrebbero potuto coinvolgere gli interessi della figlia e per avere posto in essere condotte ritenute astrattamente rilevanti anche sul piano penale, in particolare per asserito accesso abusivo al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria per finalità estranee a quelle istituzionali. In primo grado il Tribunale aveva annullato la sanzione ritenendo incompetente l’UPD e sostenendo che il procedimento dovesse essere avviato e concluso dal Direttore regionale. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, affermando che, per le infrazioni contestate ai dirigenti, la competenza spetta all’UPD sulla base delle sanzioni astrattamente previste per la violazione, non della sanzione poi in concreto applicata, e ha ritenuto infondata anche l’eccezione di decadenza. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 55-bis d.lgs. 165/2001 e del CCNL dirigenti, sostenendo che, poiché era stata inflitta solo la sanzione pecuniaria, la competenza spettava al dirigente generale e non all’UPD; 2) violazione delle norme sul termine del procedimento, sostenendo che il procedimento sarebbe decaduto in 60 giorni e non in 120; 3) omesso esame della censura relativa alla sproporzione della sanzione, poiché sarebbe stata applicata la massima sanzione pecuniaria senza precedenti disciplinari né danno concreto; 4) lesione delle garanzie procedimentali, deducendo l’illegittimità dell’indagine interna da cui era scaturito il procedimento disciplinare; 5) violazione dei principi costituzionali per asserita nullità o inesistenza degli atti adottati da funzionari non dirigenti nell’ambito dell’indagine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che, per le infrazioni diverse dal mero rimprovero verbale, la competenza disciplinare spetta all’UPD; ha quindi reputato corretta l’applicazione del termine di 120 giorni e infondata l’eccezione di decadenza. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla proporzionalità della sanzione, osservando che la Corte territoriale aveva effettivamente svolto una valutazione di gravità complessiva della condotta, valorizzando anche le ammissioni dell’incolpato. Infine, ha escluso che eventuali irregolarità dell’indagine conoscitiva interna potessero incidere sulla legittimità del procedimento disciplinare, poiché il fatto emerso era ritualmente contestato e ammesso, e la verifica interna risultava comunque utilizzabile ai fini disciplinari. Nessuna statuizione sulle spese; disposto l’onere del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001

    La competenza del procedimento disciplinare, per le infrazioni punite con sanzioni superiori al rimprovero verbale, appartiene all'UPD; il termine di 120 giorni decorre secondo la disciplina del comma 4. La "minore gravità" del comma 1 è riferita al solo rimprovero verbale, non anche alla sanzione pecuniaria.

  • art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato nel CCNL per delimitare i casi di inosservanza delle direttive in cui non ricorre la fattispecie più grave di assenza ingiustificata.

  • art. 7 CCNL area VI dirigenti

    comma 1 e 4, lett. a), b) ed e)

    Sono le disposizioni disciplinari violate poste a base della contestazione e della sanzione irrogata.

  • art. 8 CCNL area VI dirigenti

    Prevede un catalogo di sanzioni per i dirigenti e rinvia, per competenza e forma del procedimento, all'art. 55-bis d.lgs. 165/2001.

  • art. 9 CCNL area VI dirigenti

    Stabilisce i criteri di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, da applicare in relazione alla gravità della mancanza, alla responsabilità connessa all'incarico, alla lesione del prestigio dell'amministrazione e alle eventuali circostanze aggravanti o attenuanti.

  • art. 3 d.P.R. n. 62/2013

    È richiamato tra i precetti deontologici violati, senza autonoma specifica elaborazione nel decisum.

  • art. 11 d.P.R. n. 62/2013

    È richiamato tra le norme violate, senza una distinta interpretazione nella motivazione di legittimità.

  • art. 13 d.P.R. n. 62/2013

    È richiamato quale norma etica e disciplinare violata.

  • art. 13 d.P.R. n. 18/2002

    È richiamato tra le disposizioni poste a fondamento della contestazione disciplinare.

  • art. 615-ter c.p.

    È evocato solo come possibile qualificazione penale della condotta contestata, senza che la Cassazione ne faccia accertamento autonomo.

  • art. 370 c.p.c.

    La costituzione dell'Agenzia oltre il termine del controricorso è avvenuta al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della competenza disciplinare, il discrimine tra responsabile della struttura e UPD va individuato in base alla tipologia di sanzione astrattamente prevista dalla normativa applicabile, non alla sanzione che venga poi concretamente irrogata nel singolo caso.
  • L'espressione "infrazioni di minore gravità" contenuta nell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001 si riferisce al solo rimprovero verbale; tutte le infrazioni punibili con sanzioni superiori restano devolute all'UPD.
  • Quando la competenza spetta all'UPD, il procedimento disciplinare deve concludersi nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 55-bis, comma 4, e non nel termine più breve invocabile per le sole ipotesi di competenza del responsabile della struttura.
  • In materia disciplinare, la proporzionalità della sanzione va verificata alla luce dei criteri contrattuali di gradualità, della gravità complessiva del comportamento, delle responsabilità connesse all'incarico e delle eventuali ammissioni dell'incolpato; la scelta della sanzione non è censurabile se la motivazione di merito mostra di avere applicato tali criteri.
  • Eventuali irregolarità dell'attività interna di controllo o di indagine che preceda la contestazione disciplinare non travolgono automaticamente il procedimento disciplinare, se il fatto emerso è comunque ritualmente contestato e risulta utilizzabile ai fini dell'accertamento disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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