Sentenza del 22/12/2023 n. 35919 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso IRES di Euro 758.451,00 (anni 2010-2014) invocando la detassazione prevista dalla L. n. 388/2000, art. 6, commi 13-19 (cd. "Tremonti Ambiente") per investimenti in cinque impianti fotovoltaici, sostenendo di aver dimostrato mediante perizia il valore della componente ambientale dell'investimento; l'amministrazione non aveva risposto (silenzio-rifiuto) e la società aveva ottenuto accoglimento in primo grado e in appello. L'Agenzia impugnava in Cassazione sostenendo (i) che l'agevolazione era stata abrogata dal D.L. n. 83/2012 salvo procedimenti pendenti al 26/06/2012 e nel caso non era intervenuta alcuna manifestazione di volontà entro tale data; (ii) che la norma si applica solo agli investimenti funzionali all'attività principale (escludendo le "imprese di scopo" che producono e vendono energia a terzi); (iii) vizi di motivazione e valutazione della perizia e del quantum.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (confermando che l'agevolazione si fruisce mediante variazione in diminuzione in dichiarazione: l'abrogazione non opera per investimenti realizzati entro il 25/06/2012 e il diritto può essere esercitato mediante dichiarazione integrativa o istanza di rimborso). Ha invece accolto il secondo motivo, precisando che la Tremonti Ambiente è destinata agli investimenti necessari a prevenire, ridurre o riparare i danni causati dall'attività dell'impresa investitrice (quindi non applicabile alle imprese costituite esclusivamente per produrre e vendere energia a terzi). Per tale ragione la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società. Sono compensate le spese dei gradi di merito; la società è condannata a rifondere all'Agenzia le spese di cassazione quantificate in € 8.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 6, commi 13-19
Prevede la detassazione per quota di reddito destinata ad investimenti "ambientali"; la Corte interpreta la norma come riferita agli investimenti volti a prevenire, ridurre o riparare i danni causati dall'attività dell'impresa investitrice (non agli investimenti effettuati per produrre beni/servizi destinati esclusivamente alla vendita a terzi da imprese di scopo).
Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 23, commi 7 e 11, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134
Abroga le disposizioni indicate nell'allegato 1 (tra cui L. n. 388/2000, art. 6, commi 13-19) ma salva i procedimenti avviati anteriormente al 26/06/2012; la Corte chiarisce però che, essendo la detassazione fruibile tramite dichiarazione (e non tramite procedimento amministrativo), la salvo va valutata con riferimento alla data di realizzazione dell'investimento (investimenti realizzati entro il 25/06/2012 sono tutelati).
Decreto Ministeriale 5 luglio 2012
Rilevato dalla giurisprudenza come atto che ha ammesso il cumulo dell'agevolazione con la tariffa incentivante del V conto energia, indicativo della persistenza dell'agevolazione per investimenti realizzati entro la data di riferimento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Norma di riferimento per l'istanza di rimborso; la Corte indica che, se la detassazione non è stata fruita in dichiarazione originaria, il contribuente può recuperarla mediante dichiarazione integrativa o istanza di rimborso ai sensi di questa norma.
D.P.R. 29 luglio 1988, n. 322, art. 2, comma 8-bis
Riferimento alla possibilità di presentare dichiarazione dei redditi integrativa per fruire dell'agevolazione 'ora per allora'; la Corte ne riconosce l'applicabilità per emendare la dichiarazione iniziale.
Massime di principio
- La detassazione prevista dalla L. n. 388/2000, art. 6 (Tremonti Ambiente) spetta per investimenti materiali necessari a prevenire, ridurre o riparare danni all'ambiente causati dall'attività della stessa impresa investitrice; non è riconosciuta per imprese costituite esclusivamente per produrre e vendere energia a terzi (imprese di scopo).
- L'agevolazione si fruisce tramite riduzione dell'imponibile in dichiarazione dei redditi e non tramite un procedimento amministrativo: perciò l'abrogazione operata dal D.L. n. 83/2012 non fa venir meno il diritto per gli investimenti realizzati entro il 25/06/2012; in caso di mancata indicazione originaria si può utilizzare la dichiarazione integrativa o l'istanza di rimborso.
- Le norme tributarie agevolative sono di stretta interpretazione; l'ammissibilità dell'agevolazione va valutata anche in relazione al rischio di trasformazione in aiuto di Stato se estesa a settori strutturalmente diretti a prevenire danni ambientali.
- Il contribuente che intende beneficiare dell'agevolazione deve documentare in modo adeguato l'inerenza e la componente ambientale dell'investimento (perizia, metodo incrementale); tuttavia, anche se la prova non è stata contestata formalmente dall'ufficio per silenzio-rifiuto, l'esito può essere deciso a seguito della corretta interpretazione della norma sostanziale.
- In caso di silenzio-rifiuto dell'amministrazione il contribuente può far valere il proprio diritto in sede contenziosa e la dichiarazione integrativa o istanza di rimborso resta strumento valido per recuperare l'agevolazione entro i termini di legge.
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