Sentenza del 22/12/2023 n. 35879 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la richiesta di rimborso/compensazione di IRES per Euro 2.053.018,77 derivante dall'utilizzo, nell'anno (Omissis), di accantonamenti per svalutazione crediti che la società aveva in precedenza portato in diminuzione (alcune quote eccedenti la soglia deducibile ai sensi dell'art. 106 TUIR). L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento poi definito con adesione; la contribuente aveva pagato e, successivamente, presentato dichiarazione integrativa e istanza di rimborso per la parte che riteneva dovuta in relazione all'utilizzo del fondo svalutazione. L'Ufficio non aveva provveduto (silenzio-rifiuto) e la società aveva promosso giudizio per ottenere il rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata della Commissione regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente. Il Collegio ha ritenuto inammissibile l'istanza di rimborso riferita a somme oggetto di accertamento definito con adesione: la definizione con adesione rende intangibili le somme versate e impedisce che una successiva istanza di rimborso costituisca una surrettizia impugnazione dell'atto. Tale preclusione è questione di ordine pubblico rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Inoltre la Corte ha osservato che la contribuente non ha dimostrato l'esistenza di errori nella liquidazione che potessero giustificare un diverso esito. Spese di merito compensate; condanna della controricorrente al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (accertamento con adesione)
art. 2, comma 3; art. 3, comma 4
La definizione dell'accertamento mediante adesione produce effetti vincolanti e impedisce qualsiasi forma di impugnazione o istanza di rimborso che metta in discussione le somme e il quantum oggetto dell'adesione; tale preclusione è di ordine pubblico e rilevabile d'ufficio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario)
art. 21, comma 2; artt. 18, 19, 36, comma 2, n. 4
Questione dibattuta in relazione ai termini decadenziali e di prescrizione per istanze di rimborso; la Corte ha ritenuto che, quando l'istanza riguarda somme oggetto di adesione, l'inammissibilità è di ordine pubblico e prevale sulle questioni di decadenza/prescrizione.
TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
art. 106; art. 110; art. 101, comma 5
Art. 106 TUIR disciplina la deducibilità delle svalutazioni dei crediti (regime forfetario 0,5% e soglia del 5%); l'accantonamento eccedente è tassato e, al momento dell'utilizzo del fondo per perdite su crediti, può originare variazione in diminuzione. Tuttavia, se la relativa imposta è stata definita con adesione, la pretesa è pacificata e non soggetta a rimborso mediante istanza.
Codice Civile
I crediti sono valutati in bilancio al valore di presumibile realizzo; le rettifiche si rappresentano tramite fondo svalutazione crediti, con riflessi fiscali disciplinati dal TUIR.
Cassazione (giurisprudenza citata)
Cass. 17/11/2020 n. 26109; Cass. 25/05/2018 n. 13129; Cass. 25/07/2022 n. 23224; Cass. 03/12/2007 n. 25239; Cass. 18/07/2023 n. 20988
Consolidato principio che l'adesione preclude il rimborso delle somme versate a tale titolo per ragioni di ordine pubblico e finalità deflattive; analogie con condono e definizioni agevolative.
DPR 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni IVA/IRPEF)
Richiamati in relazione alla disciplina delle dichiarazioni e degli elementi probatori: non hanno però mutato la regola di inammissibilità del rimborso coperto da adesione.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (modelli di dichiarazione)
art. 2, comma 8; art. 8-bis
Norme sul contenuto e modalità delle dichiarazioni integrative e delle modulistiche per le compensazioni/crediti; la Corte ha valutato che la mera presentazione della dichiarazione integrativa non può elidere gli effetti dell'adesione.
Massime di principio
- Se una controversia tributaria è stata definita con adesione e le somme sono state versate in esecuzione dell'accordo, il contribuente non può successivamente ottenere rimborso di quelle medesime somme tramite istanza amministrativa: la questione è di ordine pubblico e rilevabile d'ufficio.
- La definizione con adesione intangibilizza il quantum e il titolo tributario oggetto dell'accordo; l'unica possibilità residua per il contribuente è dimostrare, prima o al momento della definizione, errori nella liquidazione compiuta dall'Amministrazione che giustifichino contestazione specifica, altrimenti non si apre spazio per rimedi successivi tramite rimborso.
- Termini di decadenza o prescrizione per le istanze di rimborso diventano irrilevanti quando l'oggetto del rimborso coincide con somme già definite con adesione: la regola dell'inammissibilità prevale sui profili timbrati di decadenza/prescrizione.
- Per crediti/conseguenze contabili collegati a fondi svalutazione crediti (art. 106 TUIR), il contribuente deve curare la documentazione e le variazioni in dichiarazione tempestivamente; tuttavia, se le imposte collegate sono state definite con adesione, ciò non consente automaticamente il recupero tramite rimborso.
- I giudici possono sollevare d'ufficio l'inammissibilità delle domande di rimborso qualora rechino pregiudizio all'ordine pubblico tributario (es. adesione, condono), e tale valutazione può condurre al rigetto senza necessità che l'Ufficio la abbia eccepita in primo grado.
- Per evitare la perdita di una futura possibilità di azione, il contribuente che non è certo della correttezza del conteggio dovrebbe valutare attentamente l'opportunità di aderire alla definizione ovvero formulare riserve o allegare specifiche contestazioni su errori di liquidazione prima di sottoscrivere l'adesione.
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