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Sentenza

Sentenza del 22/12/2023 n. 35904 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Buzzi impugnava la decisione della CTR Lazio che aveva confermato un avviso di accertamento IMU (anno 2013) emesso da Tre Esse per €1.599.313,12 relativo a 44 particelle classificate come aree industriali/estrattive. I principali profili di doglianza riguardavano: (i) l'errata qualificazione urbanistica delle aree (particelle in zona E - agricola - ritenute dall'ente assimilate ad aree fabbricabili in ragione della loro inclusione nel piano regionale delle attività estrattive e delle autorizzazioni all'escavazione); (ii) la determinazione del valore in Euro 78,21/mq non adeguatamente motivata e non conforme ai criteri di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; (iii) la doppia imposizione o errata qualificazione di aree pertinenti al cementificio; (iv) la legittimazione di Tre Esse ad esercitare il potere di accertamento; (v) l'applicazione di sanzioni (cumulo/continuazione e cumulabilità delle sanzioni per omessa dichiarazione e omesso versamento) e la mancata esclusione delle sanzioni per oggettiva incertezza normativa.

La decisione

La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha respinto le censure sulla legittimità del concessionario e sulla qualificazione generale delle aree come suscettibili di essere considerate fabbricabili quando inserite nel piano regionale delle attività estrattive o quando sussistono possibilità effettive di edificazione/autorizzazioni estrattive; ha però cassato la sentenza in relazione a quattro motivi (quarto, sesto, ottavo e nono): (i) ha stabilito che il giudice di merito non ha adeguatamente applicato i criteri vincolanti dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 nella determinazione del valore venale e ha rinviato alla CTR Lazio in diversa composizione per nuovi accertamenti sulle modalità di determinazione del valore e della base imponibile; (ii) ha rilevato la mancata pronuncia e necessità di approfondimento sul valore attribuito alle aree classificate D (accoglimento del sesto motivo); (iii) ha ritenuto corretta l'eccezione che la sanzione per omesso versamento dovesse essere assorbita dalla sanzione per l'omessa dichiarazione (ha cassato la decisione in punto di calcolo sanzionatorio e ordinato la rideterminazione: mantenere la sanzione per omessa dichiarazione e non sommare una sanzione per omesso versamento); (iv) ha accolto la richiesta di applicazione del cumulo giuridico/continuazione per violazioni pluriennali, disponendo che la sanzione complessiva sia rideterminata secondo art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/1997. La sentenza impugnata è cassata nei punti indicati e la causa rinviata alla CTR Lazio per nuovo esame; spese regolate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    art. 2, art. 5, art. 10, art. 14

    Art.2: la nozione di 'area fabbricabile' va intesa anche con riferimento alla potenzialità edificatoria derivante da strumenti urbanistici o dalle possibilità effettive di edificazione; aree inserite nel piano estrattivo o autorizzate per escavazione possono essere qualificate fiscalmente come fabbricabili. Art.5, comma 5: il valore delle aree fabbricabili deve essere il valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione, determinato con i parametri tassativi (zona, indice edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento, prezzi di mercato); la CTR non ha adeguatamente applicato questi criteri. Art.10/14: regolano obblighi di dichiarazione e la graduazione delle sanzioni; la Corte ha chiarito che in caso di omessa dichiarazione seguita da omesso versamento deve applicarsi la sanzione più grave prevista per l'omessa dichiarazione e non un cumulo perfezionato di sanzioni separate.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. L. 22 dicembre 2011, n. 214)

    Conferma l'applicabilità ai nuovi tributi locali delle nozioni e criteri dell'ICI (rifers. alla determinazione della base imponibile e al concetto di area fabbricabile).

  • D.Lgs. 23/2011

    Richiamato per l'adeguamento della disciplina IMU alle nozioni di area fabbricabile/criteri di determinazione della base imponibile.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Consente ai comuni di determinare valori delle aree edificabili e la possibilità di affidare a terzi (convenzioni/contratti) attività di accertamento e riscossione; le delibere comunali sono fonte di presunzione e la loro pubblicità rende superfloga l'allegazione all'accertamento.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Principio della continuazione/cumulo giuridico: in caso di violazioni riferite a periodi diversi ma facenti parte di un'unica serie, il giudice deve procedere alla ricostruzione unitaria e alla rideterminazione di un'unica sanzione conforme all'art.12, comma 5.

  • D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 546

    Richiami procedurali e difese: la Corte ha valutato richieste di esclusione delle sanzioni per incertezza normativa in base ai criteri di oggettiva incertezza; ha ritenuto non sussistente incertezza dato l'orientamento consolidato di giurisprudenza in materia di aree estrattive.

  • Codice Civile

    Art.817 c.c.: nozione di pertinenza rilevante per esenzione da autonoma tassazione; gravame della prova sulla natura pertinenziale grava sul contribuente e richiede prova di destinazione durevole e di sterilizzazione dello ius aedificandi. Art.2697 c.c.: onere della prova.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Disciplina l'esenzione da responsabilità amministrativa tributaria in presenza di obiettiva incertezza normativa; la Corte richiede specifica indicazione e argomentazione per ritenere sussistente tale incertezza.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 112, art. 360, art. 384, art. 384 comma 2

    Art.112 c.p.c.: obbligo di pronuncia su tutte le richieste rilevanti; omissioni possono essere corrette dalla Corte di Cassazione con integrazione della motivazione (art.384 c.p.c., comma 2) se il motivo è infondato; art.360 indica i parametri di censura in cassazione.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (conv. L. 4 agosto 2006, n. 248)

    Interpretazione autentica relativa alla nozione di edificabilità e alla possibilità di desumere edificabilità anche dall'avvio della procedura urbanistica; conferma autonomia della nozione di edificabilità fiscale rispetto a quella urbanistica formale.

Massime di principio

  • Aree inserite in un piano regionale delle attività estrattive o per le quali siano state rilasciate autorizzazioni all'escavazione possono essere fiscalmente assimilate ad aree fabbricabili ai fini IMU, anche se il PRG locale le classifica come agricole: conta la potenzialità edificatoria e l'avvio della procedura di trasformazione.
  • La determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili deve rispettare i criteri tassativi dell'art.5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 (zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento, prezzi medi di mercato): il giudice deve esaminare e motivare ciascun elemento; l'uso della delibera comunale come presunzione non esonera dall'analisi puntuale.
  • La legittimazione del concessionario alla notifica dell'avviso di accertamento può fondarsi sul contratto di concessione richiamato nell'atto; le delibere comunali sono atti pubblici la cui conoscibilità è presunta e non è sempre necessario allegarle all'avviso.
  • La pertinenzialità che esclude l'autonoma tassazione grava sulla prova del contribuente: va dimostrata l'asservimento durevole dell'area al fabbricato principale e la sterilizzazione stabile dello ius aedificandi; mere utilizzazioni materiali non sono sufficienti.
  • In materia sanzionatoria: se l'omessa dichiarazione si collega all'omesso versamento la sanzione da applicare è quella prevista per l'omessa dichiarazione (graduazione prevista dall'art.14 D.Lgs.504/1992); inoltre, per violazioni pluriennali concernenti lo stesso immobile va considerato il cumulo giuridico/continuazione (art.12, comma 5, D.Lgs.472/1997) e il giudice può rideterminare la sanzione unica.
  • Le circolari ministeriali e le istruzioni non hanno valore vincolante per l'interpretazione normativa; il giudice non è vincolato da esse quando valuta la qualificazione fiscale degli immobili.
  • L'omessa pronuncia di merito su questioni decisive può essere integrata dalla Corte di Cassazione (art.384 c.p.c., comma 2) quando le questioni di diritto risultano infondate; se invece richiedono accertamenti di fatto devono essere rinviate al giudice di merito per nuovo esame.

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