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Sentenza

Sentenza del 22/12/2023 n. 35893 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia notificò un avviso di accertamento che rettificava il reddito d'impresa per l'anno interessato, disconoscendo la deducibilità delle commissioni (fee) pagate nell'ambito di un contratto di stock lending su 19.000 azioni della Tallers. La contribuente aveva ricevuto i dividendi (con esclusione del 95% ai sensi dell'art. 89 TUIR) e portato in deduzione integralmente la commissione pagata alla D.F.D. Czech, mentre l'Ufficio contestava la deducibilità di tali costi e, in sostanza, il carattere economico/tributario dell'operazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso delle società e ha confermato le decisioni di merito che avevano già rigettato le doglianze. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione tributaria dello stock lending alla stregua di un'operazione assimilabile all'usufrutto di azioni e, quindi, ha applicato l'indeducibilità del costo ai sensi dell'art. 109, comma 8, TUIR in combinato con l'art. 89 TUIR (dividendi esclusi), dichiarando indeducibile la commissione versata. Sono state inoltre respinte le censure processuali e formali (omessa allegazione, contraddittorio, onere della prova, presunzioni) come non idonee a mutare l'esito, e le ricorrenti sono state condannate alle spese di lite.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, comma 8

    In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'art. 89

    La Corte ha interpretato lo stock lending come fenomeno equivalente, ai soli fini tributari, all'acquisto dell'usufrutto di azioni; pertanto il costo (fee) connesso a tale operazione è indeducibile quando dalla partecipazione derivino utili esclusi ai sensi dell'art. 89.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 89

    Riferimento alla norma che disciplina l'esclusione dall'imponibile di talune tipologie di dividendi; la presenza di dividendi esclusi è la condizione che rende operativa l'indeducibilità di cui all'art. 109, comma 8.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis

    La Corte ha ritenuto inapplicabile l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ex art. 37-bis al caso concreto (accertamento IRES), quindi l'eventuale mancato contraddittorio non invalidava automaticamente l'atto impositivo nel contesto considerato.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Norme procedurali richiamate nelle doglianze sulla motivazione e sull'allegazione degli atti; la Corte ha ritenuto irrilevanti le censure perché la motivazione dell'avviso era comunque sufficiente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Riferimento al tema delle presunzioni gravi, precise e concordanti; la Corte ha ritenuto non determinante la contestazione della fittizietà dell'operazione, essendo risolutiva la qualificazione tributaria ai sensi dell'art. 109, comma 8.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Riferimento all'obbligo di allegazione degli atti citati nell'avviso di accertamento; applicato con la valutazione che l'allegazione è dovuta solo se il contenuto dell'atto è indispensabile alla motivazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    Norma processuale richiamata nella doglianza sulle decisioni di merito e sull'ammissibilità dell'appello; la Corte ha valutato che la CTR ha comunque esaminato il merito.

  • Codice Civile, art. 2697

    Riferimento al riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che le doglianze sul riparto probatorio non cambiano la qualificazione tributaria applicabile.

Massime di principio

  • Lo stock lending che attribuisce al mutuatario il diritto a percepire i dividendi è, ai soli fini tributari, assimilabile all'usufrutto di azioni: il corrispettivo pagato per tale diritto è equiparabile al costo dell'usufrutto.
  • Se dai titoli oggetto dell'operazione derivano dividendi esclusi dall'imponibile ai sensi dell'art. 89 TUIR, la commissione/fee pagata per ottenere il diritto a tali dividendi è indeducibile ai sensi dell'art. 109, comma 8, TUIR.
  • La qualificazione tributaria dell'operazione può risolversi senza dichiararne la nullità o la fittizietà: anche contratti validi civilisticamente possono produrre costi fiscalmente indeducibili.
  • Le censure procedurali (mancata allegazione di atti citati, presunto mancato contraddittorio endoprocedimentale) non sono sempre decisive: l'amministrazione deve allegare solo gli atti il cui contenuto sia indispensabile alla motivazione dell'avviso.
  • Negli accertamenti IRES (tributo non armonizzato) non sussiste, in assenza di norma specifica, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale che inficerebbe automaticamente l'atto.
  • In situazioni analoghe, il contribuente che intende sostenere l'effettività economica dell'operazione e la deducibilità dei costi deve fornire prove concrete e specifiche, oltre a motivazioni che distinguano chiaramente i fatti posti alla base delle decisioni di merito.
  • Il giudice di legittimità può correggere o integrare la motivazione di merito e decidere la causa nel merito (art. 384 c.p.c.) quando la questione non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

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