Cassazione Civile, Ordinanza n. 19616/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un sinistro stradale avvenuto di notte su una strada provinciale, nel quale un’autovettura condotta da un privato urtava un cinghiale, riportando danni. Il giudice di pace aveva condannato la Regione al risarcimento, ritenendo la responsabilità da fauna selvatica valutabile ex art. 2043 c.c. In appello la Regione aveva contestato la propria legittimazione passiva, la prova del fatto e del danno, il nesso causale e la propria responsabilità, deducendo anche il concorso di colpa del conducente; il Tribunale aveva rigettato l’appello. In cassazione la Regione ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2052 e 2054, comma 1, c.c., per avere il giudice escluso la presunzione di colpa del conducente; 2) violazione degli artt. 1227, 2052 e 2054 c.c., per non avere accertato la condotta colposa del conducente ai fini del concorso di colpa; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2043 e 2052 c.c., per avere applicato l’art. 2052 c.c. alla Regione e per non avere dichiarato il difetto di legittimazione passiva; 4) omesso esame di un fatto decisivo, relativo ai provvedimenti regionali in materia di fauna selvatica, ai fini della prova del fortuito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ha rigettato il terzo e dichiarato inammissibile il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Macerata in diversa composizione, affinché riesamini l’impugnazione applicando il principio per cui, nei sinistri causati da fauna selvatica, operano concorrenti le presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c.; il giudice del rinvio dovrà verificare se il conducente abbia vinto la presunzione a suo carico e se, in difetto, ricorra almeno un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. o un concorso tra le due presunzioni. È stata invece confermata la legittimazione passiva della Regione come ente deputato alla cura e gestione della fauna selvatica, mentre la censura sui provvedimenti adottati è stata ritenuta inammissibile perché generica e volta a una rivalutazione del merito.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
La Corte rileva che la fattispecie non va ricondotta alla responsabilità generale aquiliana, ma al diverso titolo speciale dell’art. 2052 c.c.; il richiamo all’art. 2043 operato nei gradi di merito non è decisivo per la qualificazione giuridica del danno da fauna selvatica.
art. 2052 c.c.
È la norma applicabile ai danni cagionati da fauna selvatica; la responsabilità grava sul soggetto pubblico cui la fauna è affidata in gestione, con prova liberatoria del caso fortuito a suo carico.
art. 2054, comma 1, c.c.
La presunzione di colpa del conducente opera anche nei sinistri con fauna selvatica e concorre con quella di cui all’art. 2052 c.c., senza essere automaticamente esclusa.
art. 1227, comma 1, c.c.
Il giudice del rinvio dovrà valutare l’eventuale concorso di colpa del danneggiato/conducente ai fini della riduzione proporzionale del risarcimento.
art. 115 c.p.c.
La censura fondata su questo articolo è stata ritenuta inammissibile perché non specificamente ancorata agli atti e, in sostanza, volta a una rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dalla Regione nei primi tre motivi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La doglianza sul mancato esame dei provvedimenti regionali è stata dichiarata inammissibile perché non specificamente dedotta nei gradi di merito e perché diretta, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del fatto.
art. 282 c.p.c.
Richiamato nel contesto dell’appello per indicare che la sentenza di primo grado era provvisoriamente esecutiva.
artt. 14, 37 e 38 c.d.s.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che determinate misure preventive sarebbero spettate all’ente proprietario della strada; la censura non è stata però esaminata nel merito per inammissibilità.
l. n. 157/1992
Le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e gestione di soggetti pubblici, con conseguente applicazione dell’art. 2052 c.c.
Massime di principio
- Nei danni cagionati da fauna selvatica si applica l’art. 2052 c.c., con responsabilità del soggetto pubblico cui la fauna è affidata in gestione, senza necessità di provare una specifica condotta colposa dell’ente.
- La presunzione di responsabilità del proprietario/utilizzatore dell’animale ex art. 2052 c.c. e la presunzione di colpa del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c. possono concorrere nello stesso sinistro stradale; il giudice deve valutarle entrambe e stabilire se una o entrambe siano superate.
- Il danneggiato/conducente deve comunque provare il nesso tra la presenza dell’animale e l’evento dannoso; il soggetto pubblico convenuto può liberarsi solo dimostrando il caso fortuito, inteso come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o inevitabile nonostante misure diligenti.
- Se il conducente non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, il giudice può ravvisare un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. e ridurre il risarcimento in misura proporzionale.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto il pretesto del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.; la censura deve essere specifica e ancorata alla deduzione del fatto nei gradi di merito.
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