Cassazione Penale, Sentenza n. 3038/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per quattro anni e la prescrizione di una cauzione di 1.500 euro. Il ricorrente contestava: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente spiegato l'attualità della pericolosità sociale a distanza di anni dalle condotte contestate e non avrebbe tenuto conto della sua detenzione continua dal 2016; 2) la provvisorietà dell'accertamento penale imporrebbe un vaglio più rigoroso degli elementi processuali a fondamento della prognosi; 3) mancanza di motivazione sulla scelta della durata superiore al minimo e sull'applicazione dell'obbligo di dimora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere fondato su censure manifestamente infondate. Ha richiamato i fatti: Maccari condannato in entrambi i gradi a 17 anni per associazione mafiosa (ruolo operativo di rilievo nel gruppo Muto) e per partecipazione a un sodalizio dedito al narcotraffico. La Corte ha ritenuto correttamente applicabile, nel caso di partecipazione a mafia, la presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo (giurisprudenza Gattuso) purché verificata sui fatti concreti, e ha valutato l'attualità della pericolosità con i tre indicatori consolidati (grado di coinvolgimento, perdurante capacità operativa del gruppo, segni di abbandono delle logiche criminali). Ha ritenuto esaustiva e non apparente la motivazione della Corte d'appello, ha respinto le obiezioni relative alla durata della misura, all'obbligo di soggiorno e alla cauzione, e ha rilevato che la detenzione cautelare non produceva elementi decisivi a favore del ricorrente. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 4, lett. a) e b); art. 10, commi 2 e 3
Disciplina le misure di prevenzione e consente l'applicazione della sorveglianza speciale per pericolosità sociale qualificata; impone l'obbligo di motivazione del provvedimento e delimita l'ambito del ricorso in cassazione (ricorso ammesso per violazione di legge)
codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e); art. 616
Art. 606 delimita i motivi di impugnazione in Cassazione (anche riguardo ai vizi di motivazione, che non sono sempre deducibili se la motivazione non è apparente); art. 616 disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna alle spese e eventualmente somme alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
sent. n. 111/2017 (Gattuso); Sez. 6 n. 20577/2020 (Mariniello); altre pronunce richiamate (Papalia, Licciardello, U.)
Ha stabilito che, per soggetti partecipanti ad associazioni mafiose, è ammissibile una presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo purché verificata con riferimento agli specifici elementi di fatto; ha indicato i tre indicatori principali per valutare l'attualità della pericolosità sociale: livello di coinvolgimento, capacità operativa perdurante del gruppo e segni di abbandono delle condotte criminali
Massime di principio
- Per i condannati per associazione mafiosa il giudice di prevenzione può utilizzare una presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo, ma deve verificarla alla luce degli elementi concreti del caso; la presunzione non può essere l'unico fondamento dell'accertamento dell'attualità della pericolosità
- Quando intercorre tempo fra i fatti contestati e il giudizio di prevenzione, l'attualità della pericolosità va valutata con tre indicatori: (1) il grado di coinvolgimento del soggetto nelle attività del gruppo, (2) la tendenza del gruppo a mantenere la capacità operativa, (3) eventuali comportamenti del proposto che denotino abbandono delle logiche criminali
- La detenzione del proposto, anche se prolungata, non interrompe automaticamente la presunzione di pericolosità né annulla la possibilità di applicare misure di prevenzione, salvo elementi concreti che dimostrino l'abbandono del contesto criminoso
- In Cassazione il ricorso nel procedimento di prevenzione è ammesso soprattutto per violazione di legge e per motivazione inesistente o meramente apparente; una motivazione sintetica ma logica e coerente è sufficiente a respingere il ricorso
- Le censure che mirino a una diversa interpretazione dei fatti rilevanti (un mero dissenso sulla valutazione probatoria) sono difficilmente decisive in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è razionale e riferita agli elementi concreti
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